Sentenza n. 410/2023 - Venezia, Sezione 1
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del documento caratteristico -OMISSIS-“-OMISSIS-” -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto o successivo; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: del documento -OMISSIS- “-OMISSIS-” -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: documento caratteristico e scheda valutativa ricompilata, con attribuzione della qualifica di "superiore alla media" in luogo di "eccellente"
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare impugnava inizialmente la scheda valutativa che aveva ridotto la qualifica da "eccellente" a "superiore alla media". Deduceva contraddittorietà, illogicità e travisamento, in ragione delle 595 ore di lavoro straordinario svolte nel periodo, anche a Natale e in diverse domeniche, e dell’incoerenza tra i giudizi analitici positivi e la qualifica finale; denunciava inoltre la mancata astensione del valutatore, la violazione degli artt. 689 e 690 del d.P.R. n. 90 del 2010, anche in relazione alle vicende concernenti un prospettato trasferimento e alle sue condizioni fisiche, nonché la violazione dell’art. 97 Cost. e il difetto di motivazione ex art. 3 l. n. 241 del 1990. Dopo l’annullamento in autotutela della prima scheda, l’Amministrazione ne redigeva una nuova, confermando la qualifica finale e abbassando diversi giudizi analitici. Con i motivi aggiunti il ricorrente contestava la mancata astensione del compilatore e del revisore, riproponeva le censure di imparzialità e obiettività, lamentava che la riedizione avesse travisato le ragioni dell’autotutela e determinato un’immotivata reformatio in peius delle valutazioni analitiche, e denunciava nuovamente contraddittorietà, travisamento e difetto di motivazione, rilevando che la dedotta "disaffezione al lavoro" era smentita dalle prestazioni straordinarie e dai 15 giorni di riposo non recuperati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo, poiché il Ministero aveva annullato in autotutela la prima scheda, riconoscendo l’incoerenza tra i giudizi analitici e quello complessivo. Ha respinto i primi due motivi aggiunti: il precedente annullamento della scheda non determina automaticamente l’obbligo di astensione di chi la ricompila, e le vicende dedotte — la prospettazione di un trasferimento respinto e la conoscenza delle condizioni fisiche del militare — non dimostravano un conflitto di gravità tale da impedire un giudizio obiettivo. Ha invece accolto i terzo, quarto e quinto motivo aggiunti. L’Amministrazione, nel dare esecuzione all’autotutela, avrebbe dovuto rendere coerente il giudizio finale con quelli analitici; non poteva abbassare questi ultimi in modo arbitrario e immotivato, senza collegare la modifica alle ragioni dell’annullamento e senza indicare episodi o condotte che la giustificassero. La generica affermazione di una progressiva disaffezione al lavoro era priva di riscontro e incompatibile con le 595 ore di straordinario e i 15 giorni di riposo non recuperati, circostanze non contestate dall’Amministrazione. Ha quindi annullato il documento caratteristico e la scheda ricompilati, imponendo una corretta attuazione delle indicazioni formulate in sede di autotutela. Spese a carico dell’Amministrazione, liquidate in € 2.000,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 689, comma 2, d.P.R. 90/2010
l'art. 689, comma 2, del D.P.R. n. 90 del 2010, stabilisce che l'autorità chiamata a compilare i documenti caratteristici e le autorità chiamate ad effettuarne la revisione devono trovarsi in una condizione connotata dalla possibilità di esprimere un giudizio imparziale, in mancanza della quale il superiore deve astenersi dal giudizio.
L’obbligo di astensione sussiste quando manchi concretamente la possibilità di formulare un giudizio imparziale; non basta allegare tensioni o divergenze ordinarie, ma occorrono fatti oggettivamente gravi che dimostrino un conflitto incompatibile con una valutazione obiettiva.
La fattispecie in esame non rientra tra i casi espressamente declinati dal citato art. 690 e non denota l’esistenza di una condizione di grave conflitto del ricorrente nei confronti del compilatore e del primo revisore.
Le ipotesi tipizzate di astensione non ricorrevano nel caso esaminato; l’eventuale obbligo può comunque derivare da altre situazioni, purché caratterizzate da un conflitto particolarmente grave e provato.
art. 97 Cost.
In applicazione di tali premesse secondo un orientamento giurisprudenziale, in una fattispecie come quella all’esame sarebbe pertanto configurabile un obbligo di astensione (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 12 maggio 2014, n. 502; nello stesso senso un precedente di questa stessa Sezione, 28 agosto 2019, n. 950).
I principi costituzionali di imparzialità e buon andamento informano anche l’attività valutativa dell’Amministrazione militare; nel caso concreto, tuttavia, le circostanze dedotte non raggiungevano la gravità necessaria a imporre l’astensione.
A ciò va aggiunto che nella nuova scheda, nella parte in cui viene espressa una motivazione in termini descrittivi delle ragioni giustificatrici delle valutazioni espresse sugli elementi analitici, non emerge effettivamente alcun elemento che giustifichi l’abbassamento delle valutazioni interne (sopra richiamate nella parte narrativa in fatto), né vi è alcun riferimento ad episodi, condotte o comportamenti non positivi del ricorrente effettivamente riscontrabili, elementi che avrebbero dovuto essere espressamente indicati per dare conto delle ragioni per le quali i giudizi interni originariamente espressi nella scheda annullata in autotutela, per il medesimo periodo oggetto di valutazione, sono stati modificati in senso deteriore.
La modifica peggiorativa di giudizi analitici già formulati per il medesimo periodo deve essere sorretta da una motivazione che indichi elementi, episodi o condotte concretamente riscontrabili idonei a giustificarla.
Massime di principio
- Il precedente annullamento in autotutela di una scheda valutativa non determina, da solo, l’incompatibilità o l’obbligo di astensione del compilatore e del revisore chiamati a redigerne una nuova: la conoscenza diretta del valutando da parte dei superiori può essere funzionale all’attendibilità della valutazione.
- L’obbligo di astensione nella formazione della documentazione caratteristica sussiste quando fatti oggettivamente gravi dimostrino che il valutatore non può esprimere un giudizio imparziale; tensioni o divergenze ordinarie nella gestione degli uffici non sono sufficienti.
- Quando una scheda valutativa viene annullata per incoerenza tra giudizi analitici e giudizio complessivo, la riedizione deve correggere tale incoerenza secondo le ragioni dell’annullamento. Le valutazioni analitiche possono essere modificate solo con una motivazione effettiva e coerente, non mediante un abbassamento arbitrario volto soltanto a far corrispondere i giudizi interni alla qualifica finale.
- La modifica in senso deteriore di valutazioni analitiche riferite al medesimo periodo richiede l’indicazione di elementi concreti e verificabili che la giustifichino; una generica affermazione di calo del rendimento o di disaffezione al lavoro è insufficiente se non trova riscontro nei fatti e risulta contraddetta da circostanze oggettive non contestate.
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