L.R. Lazio 11/2017
Disposizioni per favorire la mobilità nuova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove nella Regione Lazio la mobilità nuova, soprattutto ciclistica, prevedendo piano regionale, obiettivi di riduzione dell’uso dell’auto privata, interventi infrastrutturali, ciclostazioni, bike sharing, contributi agli enti locali e attività di informazione e monitoraggio. Entrata in vigore il 29 dicembre 2017. Alcune misure e target richiamano i primi tre anni dall’entrata in vigore e risultano oggi superati.
Disposizioni per favorire la mobilità nuova e ciclistica
Disposizioni per favorire la mobilità nuova e ciclistica
La legge della Regione Lazio disciplina una strategia organica per promuovere la mobilità nuova, con forte attenzione alla bicicletta, all’intermodalità e alla rete ciclabile regionale e locale. Il provvedimento definisce obiettivi, strumenti di pianificazione, tipi di intervento, soggetti attuatori, criteri di finanziamento e monitoraggio.
Finalità e ambito della politica regionale
La Regione promuove l’uso della bicicletta nei tragitti quotidiani, urbani ed extraurbani, con finalità di miglioramento della qualità della vita, accessibilità territoriale e valorizzazione ambientale. La legge persegue anche la riduzione della congestione stradale tramite politiche che incidono sulla domanda di mobilità e sostiene forme di spostamento collettivo, bike sharing, mezzi elettrici, strumenti informativi e iniziative di associazioni e comunità locali.
Rete della mobilità nuova, ciclovie e bike sharing
La rete regionale della mobilità nuova comprende percorsi ciclabili, itinerari ciclopedonali e varie tipologie di ciclovie, tra cui greenway, sentieri in parchi o ambiti rurali, strade senza traffico e strade a basso traffico. La legge definisce anche le ciclostazioni come infrastrutture per manutenzione, deposito e noleggio dei cicli. Il bike sharing deve essere intermodale, con stazioni agli estremi dei percorsi, integrazione con il trasporto pubblico, tecnologie mobili informative e sistemi di tracciabilità e identificazione delle biciclette.
Obiettivi strategici per ciclomobilità urbana ed extraurbana
Per l’ambito extraurbano si prevede la creazione di una rete protetta e interconnessa di itinerari ciclabili e ciclopedonali in aree di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, con servizi di supporto, punti ristoro e collegamenti con il trasporto di massa e i porti turistici. Per l’ambito urbano si punta a una rete continua e interconnessa, anche tramite zone pedonali, ZTL, zone 30 e zone 20, al completamento e messa in sicurezza dei percorsi esistenti e alla connessione con stazioni, porti, aeroporti e altre forme di mobilità collettiva. È inoltre previsto il recupero di infrastrutture e manufatti dismessi utili alla rete ciclabile.
Piano regionale della mobilità ciclistica
Entro sei mesi dall’entrata in vigore la Regione deve elaborare il Piano regionale della mobilità ciclistica, in coerenza con gli strumenti territoriali e con la normativa statale di settore. Il piano è definito tramite concertazione con i soggetti istituzionali e con le associazioni pro-bicicletta. Esso individua il sistema ciclabile regionale, le priorità strategiche, gli obiettivi di educazione, informazione, formazione e monitoraggio, e può destinare a percorsi ciclabili tratte ferroviarie dismesse, tracciati stradali dismessi, argini e alzaie, ponti e altre opere lineari inutilizzate, con specifiche esclusioni per alcune tratte ferroviarie già finanziate o non recuperabili. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, è piano di settore del sistema regionale dei trasporti e viene aggiornato, di norma, ogni tre anni.
Informazione, formazione, monitoraggio e sistema informativo
La Regione promuove attività di informazione e formazione con scuole, associazioni e soggetti attuatori, anche sui temi della sicurezza stradale, del benessere fisico e della mobilità sostenibile. Deve inoltre rendere disponibili gratuitamente cartoguide e waypoint GPS in formato open source, costantemente aggiornati, con dati sui percorsi, sui punti di interscambio e sui servizi di assistenza e ristoro. La struttura regionale competente cura l’elaborazione e il monitoraggio del piano, verifica efficienza e fruibilità delle reti, aggiorna il sistema informativo territoriale, coordina progettazione e manutenzione e promuove accordi con il trasporto pubblico locale e con università, enti di ricerca, ordini professionali, associazioni e mobility manager.
Piani strategici locali e report annuali
Città metropolitana di Roma capitale, province e comuni devono redigere e approvare piani strategici locali coerenti con gli obiettivi regionali e con il PRMC, tenendo conto di PUT e PUM ove esistenti. I piani locali devono integrare la rete ciclabile con i principali attrattori di traffico e con gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico. Gli enti locali devono trasmettere annualmente alla Regione un report sulle criticità delle piste ciclabili di propria competenza; tale adempimento costituisce criterio di priorità per i contributi regionali.
Tipologie di intervento finanziabili e standard tecnici
Gli interventi riguardano la progettazione e realizzazione di reti, itinerari e piste ciclabili, itinerari turistici, aree urbane a prevalenza di traffico non motorizzato e opere per la sicurezza e l’intermodalità. Sono espressamente considerate ammissibili opere come sottopassi e sovrappassi ciclabili, parcheggi attrezzati e centri di noleggio, segnaletica dedicata, strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici, servizi di noleggio, attività educative e informative, cartografia specializzata, misure di moderazione del traffico e interventi di riqualificazione ambientale. Almeno il 10% dei posti auto previsti deve essere riservato, in modo adeguatamente attrezzato, al parcheggio delle biciclette, con eventuali colonnine di ricarica per bici a pedalata assistita. L’illuminazione deve privilegiare fonti rinnovabili e tecniche di risparmio energetico.
Soggetti attuatori e ruolo dei privati
Sono soggetti attuatori la Città metropolitana di Roma capitale, le province, i comuni, le unioni di comuni, gli enti strumentali regionali, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali e le società controllate dalla Regione. Essi promuovono e realizzano gli interventi anche con privati, tramite accordi di programma, concertazione e programmazione negoziata. I soggetti privati possono, previa intesa con gli enti competenti, installare strutture per l’integrazione tra trasporto pubblico e bicicletta e promuovere agevolazioni per i dipendenti.
Disposizioni per i comuni e ciclostazioni
Nei comuni dotati di stazioni ferroviarie, autostazioni o stazioni metropolitane devono essere previsti, in prossimità di tali infrastrutture, impianti di deposito custodito di cicli e motocicli e ciclostazioni, con eventuale servizio di noleggio biciclette. Per la realizzazione sono richieste convenzioni con i gestori delle infrastrutture. La gestione può essere affidata, con procedure ad evidenza pubblica, prioritariamente ad associazioni ciclistiche, cooperative sociali o ciclofficine. I regolamenti edilizi devono inoltre prevedere spazi comuni per sosta e deposito biciclette negli edifici residenziali, terziari e produttivi; negli edifici di edilizia residenziale pubblica è consentito il deposito in cortili o spazi comuni attrezzati.
Manutenzione e criteri di finanziamento
La manutenzione dei tracciati è a carico degli enti proprietari del territorio interessato, che possono avvalersi di associazioni e privati tramite convenzione. Nei tracciati intercomunali gli accordi di programma devono regolare anche la ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e riparto delle risorse, nonché i controlli, le cause di revoca e le ipotesi di recupero dei contributi. Le priorità per i contributi riguardano soprattutto le connessioni con trasporto pubblico, car pooling/car sharing, reti intercomunali, sedi universitarie, scuole, uffici, ospedali, musei, aree naturali, spiagge, aree sportive e luoghi di interesse turistico-culturale. I contributi richiedono compartecipazione finanziaria dei soggetti attuatori e possono essere revocati o ridotti se l’infrastruttura ciclabile o ciclopedonale viene stralciata dall’intervento. Non si applica il termine del 30 aprile previsto dalla legge regionale generale sui benefici e provvidenze.
Target di mobilità e interventi di sistema
La Giunta regionale deve fissare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore, obiettivi di quota massima di spostamenti tramite traffico motorizzato privato nei comuni capoluogo e nei comuni con più di 10.000 abitanti. Per i primi tre anni il limite massimo non può superare il 47% dopo un anno, il 45% dopo due anni e il 40% dopo tre anni. Per raggiungere tali obiettivi la Regione attiva incentivi e definisce un piano coordinato di investimenti sulla mobilità sostenibile, anche con cofinanziamenti statali ed europei, per nodi di interscambio, corsie preferenziali, corridoi per mezzi pubblici, piste ciclabili protette, parcheggi bici, car sharing e bike sharing.
Monitoraggio e clausola valutativa
Il Consiglio regionale monitora l’attuazione della legge e ne valuta gli effetti. La Giunta deve trasmettere una relazione sullo stato di attuazione entro diciotto mesi dall’entrata in vigore e, successivamente, relazioni triennali dopo l’approvazione del PRMC, con dati su interventi finanziati, rete ciclabile realizzata, intermodalità, manutenzione, risultati in termini di aumento dell’uso della bicicletta e riduzione dell’auto privata, nonché sulle criticità emerse.
Disposizioni finali, abrogazione ed entrata in vigore
È abrogata la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 13 sul trasporto ciclistico. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. Gli oneri per gli anni 2018 e 2019 sono coperti mediante due fondi regionali, uno di parte corrente e uno in conto capitale, con possibilità di concorso di risorse della programmazione europea 2014-2020, ove coerenti.
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