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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31610/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per presunto "errore di fatto percettivo" nella sentenza della Corte di cassazione n. 2001/2023. Il ricorrente deduceva che la Corte avrebbe errato nell'individuare le date di consumazione dei reati di truffa contestati ai capi D), E) e H), sicché tali reati si sarebbero dovuti ritenere estinti per prescrizione. In dettaglio: a) capo D) - la delibera di affidamento sarebbe del 19/07/2012 e quindi il reato estinto; b) capo E) - la delibera sarebbe del 30/08/2012 e il movimento del 21/09/2012 sarebbe stato un "autobonifico" (riutilizzo di credito già disponibile), non un nuovo affidamento; c) capo H) - la delibera sarebbe del 31/08/2012 e successivamente la banca avrebbe solo autorizzato l'emissione di un assegno senza concedere nuovo fido. Preliminarmente la Corte di cassazione aveva invece ritenuto consumazione dell'illecito nel momento della delibera di affidamento ovvero del versamento e, sulla base di ciò, aveva escluso la prescrizione per i capi D)-E)-H) (mentre aveva dichiarato estinti per prescrizione i capi F)-G)).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato un errore percettivo decisivo nella lettura degli atti: le presunte discrepanze sulle date e sulla natura delle operazioni sono valutazioni fattuali o qualificazioni giuridiche non riconducibili all'errore di fatto ammesso in sede straordinaria. La Corte ha confermato la sua ricostruzione (rinnovo dell'affidamento in novembre 2012 per il capo D; affidamento il 21/09/2012 per il capo E; rinnovo/nuovo credito autorizzato in novembre 2012 anche per il capo H) ) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: ammette solo errori percettivi relativi a risultanze processuali direttamente desumibili dagli atti, che siano decisivi per la decisione; esclude errori di valutazione o di interpretazione giuridica.

  • art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1

    "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione"

    Il disposto non consente di presumere automaticamente che argomenti non riprodotti analiticamente non siano stati letti; l'omissione nella motivazione può riflettere valutazione di non rilevanza, non necessariamente una svista di lettura.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni semplici: Basile, Corsini, Moroni, ecc.)

    Sez. Un. n. 16103 del 27/3/2002; Sez. Un. n. 37505 del 14/7/2011; Sez. Un. n. 18651 del 26/3/2015 (e altre richiamate)

    Costante giurisprudenza definisce i confini dell'errore di fatto: deve trattarsi di svista o disattenzione percettiva su risultanze documentali, con "carattere decisivo"; sono esclusi errori interpretativi o valutativi; l'omissione di esame di un motivo è rilevante solo se derivante da svista materiale che avrebbe mutato la decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per "errore di fatto" in sede di legittimità è ammissibile solo per errori percettivi su risultanze processuali direttamente desumibili dagli atti di cassazione, non per valutazioni di merito o qualificazioni giuridiche.
  • Per far valere la prescrizione in casi come fideiussioni/affidamenti bancari è necessario produrre elementi documentali incontrovertibili (delibere datate, prova del versamento) che anticipino la data di consumazione: mere interpretazioni della natura dell'operazione (es. "autobonifico" vs nuovo affidamento) sono normalmente valutazioni e non errori percettivi.
  • L'errore di fatto deve avere carattere decisivo: occorre dimostrare che, senza la svista, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa.
  • L'omissione nell'enunciazione analitica di argomenti nella motivazione della Cassazione non prova di per sé una mancata lettura del motivo; va dimostrata la sussistenza di una svista materiale.
  • Se si contesta la qualificazione fatta dalla Corte (es. se un'operazione sia o meno un rinnovo di credito), meglio raccogliere e presentare documentazione chiara e, se possibile, usare i rimedi ordinari per contestare valutazioni di fatto piuttosto che il ricorso straordinario.
  • Nelle controversie su termini di prescrizione collegati a operazioni bancarie, il criterio applicato dalla giurisprudenza è di fissare il dies a quo nella delibera di affidamento ovvero, se diverso, nel momento del versamento/erogazione; la parte che allega una data anteriore deve fornire prove non equivoche.

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