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Provvedimento

Deliberazione n. 787 del 12/12/2024

Provvedimento del 12 dicembre 2024

Garante Privacy787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. Le misure avevano finalità preventive e probatorie: impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme e, se acquisito in chiaro, conservarlo per 12 mesi con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento si chiude con la ratifica delle determinazioni adottate in via d’urgenza.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato e ritenuto potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018. Il fulcro del procedimento è l’art. 144-bis del Codice, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e intervento urgente

L’interessato ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la fattispecie normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 593 e 594 del 10 dicembre 2024, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme.

Contenuto delle determinazioni d’urgenza

Le misure urgenti hanno previsto due ordini di intervento:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, adottando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Esito del procedimento

Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti con decisione del 12 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure preventive e conservazione probatoria finalizzate a bloccare la possibile circolazione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in caso di fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Il Garante richiama anche il termine di 48 ore per la decisione e la disciplina interna che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.

Misure urgenti adottate

Con le determinazioni nn. 593 e 594 del 10 dicembre 2024 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha: ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; prescritto alle medesime società, qualora il materiale fosse acquisito in chiaro, di conservarlo per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, solo a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Decisione finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 593/2024 e 594/2024 adottati nei confronti delle tre società indicate.

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