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Sentenza

Sentenza n. 472/2026 - Trieste, Sezione 1

Ricorso ex art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a. per l'annullamento - del provvedimento del 1° luglio 2026 con il quale il Comune di Udine, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, ha comunicato le determinazioni adottate in ordine alle istanze di oscuramento presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara, nella parte in cui ha pubblicato l’offerta tecnica e la documentazione amministrativa dell’aggiudicataria Codess Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, nonché i verbali di gara, in versione oscurata e non integrale, omettendo altresì la pubblicazione integrale delle giustificazioni rese dall’aggiudicataria; - ove occorrer possa e nei limiti del presente ricorso sull’accesso, della Determinazione n. 2026/4521/89 del 30 giugno 2026 di aggiudicazione della procedura; - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione non ostesa ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023; e la conseguente condanna del Comune di Udine a provvedere all’esibizione integrale di tutta la documentazione di cui all’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023;

Giustizia amministrativa202600290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la successiva attività spontanea del Comune avesse soddisfatto integralmente la pretesa di accesso azionata e non residuasse alcuna utilità alla decisione di merito. Ha posto le spese a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in € 1.500,00 oltre oneri di legge.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: determinazione del Comune sulle istanze di oscuramento della documentazione di gara, nella parte in cui aveva disposto la pubblicazione in forma oscurata di documenti dell’aggiudicataria e omesso la pubblicazione integrale delle giustificazioni; impugnazione accessoria dell’aggiudicazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, concorrente nella procedura aperta per l’affidamento di servizi socio-assistenziali e socio-educativi per minori con disabilità e per bambini e ragazzi in età evolutiva e le loro famiglie nell’Ambito Territoriale Friuli Centrale, contestava la decisione del Comune di Udine di pubblicare in forma oscurata una parte significativa dell’offerta tecnica e della documentazione amministrativa dell’aggiudicataria, nonché i verbali di gara, e di non pubblicare integralmente le giustificazioni dell’offerta. Chiedeva l’annullamento della decisione, l’accertamento del diritto di accesso integrale ai documenti non ostesi e la condanna del Comune alla loro esibizione, ai sensi della legge n. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha reso disponibili la busta amministrativa integrale e i pre-giustificativi il 10 agosto 2026, l’offerta tecnica integrale e i relativi allegati il 14 settembre 2026, e ha depositato in un separato giudizio i verbali integrali del sub-procedimento di anomalia il 18 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020; Cons. Stato, n. 8615 del 2019; Cons. Stato n. 3378 del 2019).

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, con attività successiva, spontanea e integralmente satisfattiva, realizza l’interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità residua della pronuncia di merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione pone spontaneamente in essere un’attività che soddisfa integralmente e in modo pieno e irretrattabile la pretesa sostanziale azionata, senza che residui un’utilità concreta alla decisione di merito.
  • Quando la pretesa di accesso è integralmente soddisfatta dall’amministrazione durante il giudizio, il ricorso va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere; le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàRito appalti e sorte del contratto
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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