Deliberazione n. 268 del 29/04/2025
Provvedimento del 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 28 aprile 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. Le misure urgenti avevano imposto ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con modalità idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento del 29 aprile 2025 si limita a ratificare tali determinazioni d'urgenza.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 29 aprile 2025, due determinazioni urgenti adottate il giorno precedente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa alla possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento si fonda sull'art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire un intervento rapido del Garante nei casi di c.d. revenge porn. La norma attribuisce all'Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che il materiale sessualmente esplicito che lo riguarda possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali. Il Garante richiama inoltre il meccanismo decisorio urgente previsto entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione e l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure immediate per impedire l'eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell'Autorità.
Segnalazione e richiesta di intervento
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto un intervento presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. L'atto non contiene ulteriori dettagli identificativi né descrive specificamente il materiale, limitandosi a confermare la riconducibilità della fattispecie alla disciplina sul revenge porn.
Misure urgenti adottate il 28 aprile 2025
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 132 e 133 del 28 aprile 2025, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme. Le misure hanno previsto:
- l'ordine a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme esclusivamente per fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 132/2025 e 133/2025. Il provvedimento non contiene irrogazione di sanzioni né ulteriori prescrizioni, ma si limita a confermare le misure emergenziali adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica dell'Autorità.
Segnalazione dell'interessato
La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento del Garante presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Il provvedimento non descrive nel dettaglio il contenuto del materiale, limitandosi a qualificare la fattispecie come materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Provvedimenti urgenti del 28 aprile 2025
Con le determinazioni nn. 132 e 133 del 28 aprile 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha: - ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva al Garante.
Ratifica finale
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 132/2025 e 133/2025 adottati il 28 aprile 2025 nei confronti dei tre gestori delle piattaforme.
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