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Sentenza

Sentenza del 22/09/2020 n. 19784 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano chiesto la revocazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato sanzioni IVA per il 2005, deducendo di aver ritrovato dopo la sentenza documenti contabili (situazioni patrimoniali al 31.12.2005 di tre società del gruppo) non prodotti per il 'cambio del consulente' e tardiva restituzione della documentazione. Sostenevano che tali documenti avrebbero dimostrato che le somme erano state contabilizzate come finanziamenti e non come operazioni imponibili. L'Agenzia eccepiva che mancavano i presupposti della revocazione: i ricorrenti non avevano dimostrato la forza maggiore/negligenza esimente (diligenza nella ricerca e tempestive richieste dei documenti) né la decisività dei documenti, i quali riportavano solo saldi finali e non l'origine delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza che aveva accolto la revocazione e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso per revocazione proposto dalla Sas e dai soci. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero provato di aver fatto tutto il possibile per acquisire i documenti prima della decisione (mancata prova della diligente ricerca e della causa di forza maggiore) e che i documenti prodotti non fossero decisivi: essi riportavano solo saldi patrimoniali finali e non i movimenti dettagliati necessari a dimostrare la natura finanziaria e non commerciale delle operazioni, questione già esaminata nel merito. Condanna dei contribuenti alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3

    Regola la revocazione per il ritrovamento, dopo la sentenza, di documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore; la giurisprudenza richiede che il ricorrente dimostri l'impossibilità non dovuta a sua colpa (ignoranza dell'esistenza o del luogo dei documenti o causa di forza maggiore) e che i documenti siano effettivamente decisivi.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    Imposta l'obbligo, nel ricorso per cassazione, di una esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali; la Corte ha ritenuto questo requisito rispettato nel caso concreto.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato in relazione a vizi di motivazione/omessa pronuncia; la Corte ha però ritenuto il motivo subordinato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 36

    Norme sul processo tributario richiamate nell'ambito delle censure sulle modalità di decisione; utilizzate come cornice normativa del giudizio tributario.

  • art. 402 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamati in relazione ai mezzi per censurare motivazione apparente o illogica: la Corte ha però valutato la questione nel quadro della revocazione e dell'ammissibilità dei documenti.

  • D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a

    Richiamato soltanto per la sottoscrizione della sentenza da parte del solo Presidente per impedimento dell'estensore.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 c.p.c. n.3 è rimedio straordinario: l'onere probatorio grava sul richiedente che deve dimostrare l'impossibilità non imputabile a sua colpa di produrre il documento nel giudizio (diligenza nella ricerca, tempestive richieste, prove degli accertamenti compiuti).
  • La sola esibizione di stati patrimoniali o saldi finali non è di per sé 'decisiva' se non mostra i movimenti dettagliati necessari a chiarire la natura economica delle operazioni (es. distinzione fra finanziamento e credito commerciale).
  • Se il documento era noto all'interessato (ignoranza del luogo di conservazione), è richiesta dimostrazione di aver compiuto ogni sforzo per reperirlo prima della sentenza; il mero 'cambio del consulente' non basta senza prova delle azioni poste in essere per ottenere la documentazione.
  • La revocazione non può essere usata per riaprire questioni già esaminate e decise nel giudizio di merito, salvo che il nuovo documento introduca elementi realmente nuovi e decisivi non deducibili con ordinari mezzi di impugnazione.
  • Nel contenzioso tributario, quando l'Ufficio abbia contestato la natura economica di operazioni e richiesto documentazione integrativa, l'assenza di giustificazioni documentali specifiche rende difficile che documenti generali (bilanci o saldi) rovescino le risultanze dell'accertamento.
  • In presenza di documentazione trattenuta da un ex consulente, il contribuente deve dimostrare richieste formali e tempestive, e l'eventuale inerzia può avere rilievo disciplinare o penale ma non sostituisce la prova della diligente attività preventiva richiesta per la revocazione.

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