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Legge

L.R. Basilicata 16/2023

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE BASILICATA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 16/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale la Consulta di garanzia statutaria della Basilicata, ne disciplina composizione, nomina, incompatibilità, funzioni consultive su coerenza statutaria, conflitti di attribuzione e ammissibilità di referendum e iniziative popolari. Prevede autonomia organizzativa, gettoni e rimborsi, una dotazione finanziaria per il 2023-2025 e la prima convocazione entro 45 giorni dall’entrata in vigore.

Istituzione e disciplina della Consulta di garanzia statutaria della Regione Basilicata

Istituzione e disciplina della Consulta di garanzia statutaria della Regione Basilicata

La legge attua l’articolo 21 dello Statuto regionale e istituisce la Consulta di garanzia statutaria come organo indipendente di consulenza giuridica della Regione Basilicata. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale ed esercita le funzioni previste dallo Statuto, dalla legge e dal proprio regolamento interno.

Composizione, durata dell’incarico e nomina

La Consulta è composta da tre membri, eletti per la durata della legislatura e non immediatamente rieleggibili. I componenti devono essere esperti in materie giuridiche e possono appartenere alle seguenti categorie:

  • professori universitari in materie giuridiche;
  • magistrati, anche in quiescenza;
  • avvocati iscritti all’albo da almeno venti anni;
  • ex dirigenti di amministrazioni regionali o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e laurea in giurisprudenza.

I singoli componenti sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto e con maggioranza dei due terzi dei consiglieri. La Consulta elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta e con unica votazione, un Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente dura in carica due anni e mezzo e non è rieleggibile.

Presentazione delle candidature e designazioni

Le candidature e le designazioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale dopo la pubblicazione di un apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Possono presentarle:

  • i soggetti indicati per la composizione della Consulta;
  • la Giunta regionale;
  • il Presidente della Giunta;
  • i singoli consiglieri.

Le candidature e designazioni sono inserite in un elenco tenuto presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dal quale si attinge per le elezioni. All’inizio di ogni legislatura deve essere pubblicato un nuovo avviso.

Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e sostituzione

I componenti della Consulta sono nominati o dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio regionale e assumono le funzioni il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino ufficiale regionale.

Si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. Inoltre, non possono essere eletti o nominati, nei cinque anni successivi alla cessazione del mandato, coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale.

Sono previste decadenza e sostituzione nei casi di:

  • decesso;
  • impedimento permanente;
  • dimissioni;
  • decadenza;
  • assenza ingiustificata per tre sedute consecutive;
  • incompatibilità anche sopravvenute.

La sostituzione avviene attingendo all’elenco formato ai sensi dell’articolo 3. Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza dell’organismo. Spetta alla Consulta accertare le cause di ineleggibilità e incompatibilità. È inoltre previsto l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse personale sulla materia esaminata; il Presidente invita all’astensione il componente inadempiente e, se il conflitto riguarda il Presidente, la questione può essere sollevata da qualunque componente prima dell’apertura del procedimento.

Funzioni generali della Consulta

La Consulta esercita le funzioni attribuite dallo Statuto, dalla legge e dalle altre leggi regionali. In particolare:

  • esprime pareri sulla coerenza statutaria di proposte e disegni di legge e degli schemi di regolamento trasmessi dalla Giunta al Consiglio;
  • esprime pareri sull’interpretazione delle norme statutarie nei conflitti di attribuzione tra organi della Regione e tra Regione ed enti locali;
  • esprime, su richiesta, pareri alla Giunta per il regolamento e alla Giunta per le elezioni;
  • delibera sull’ammissibilità dei referendum regionali e delle iniziative legislative popolari;
  • sovraintende alle elezioni regionali e alle votazioni referendarie secondo lo Statuto.

Possono richiedere i pareri il Presidente della Giunta regionale, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, una Commissione consiliare permanente, un terzo dei consiglieri in carica o, nelle materie di competenza, il Consiglio delle autonomie locali.

Parere di coerenza statutaria su leggi e regolamenti

La richiesta di parere di coerenza statutaria va presentata:

  • per proposte e disegni di legge, entro dieci giorni prima dell’approvazione definitiva in Consiglio;
  • per i regolamenti, entro sette giorni feriali dalla ricezione da parte del Consiglio della delibera di Giunta di approvazione dello schema.

La richiesta deve essere motivata in modo puntuale e indicare le disposizioni ritenute contrarie allo Statuto e le norme statutarie asseritamente violate. La Consulta verifica l’ammissibilità e decide con deliberazione a maggioranza dei presenti entro trenta giorni lavorativi, trasmettendo il parere al richiedente e agli altri titolari del potere di richiesta; il parere è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e inviato anche al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta.

Se la Consulta rileva la non coerenza statutaria:

  • per proposte e disegni di legge, il Presidente del Consiglio iscrive il parere all’ordine del giorno della prima seduta utile per le determinazioni del Consiglio;
  • per le proposte di regolamento, il parere è trasmesso alla Giunta per le conseguenti valutazioni.

I termini di promulgazione delle leggi sono sospesi quando è richiesto il parere di conformità; riprendono dalla pronuncia della Consulta o dalla riapprovazione della legge da parte del Consiglio. Il Consiglio o la Giunta possono comunque non adeguarsi, in tutto o in parte, ai rilievi della Consulta, motivando la scelta.

Parere sui conflitti di attribuzione

La Consulta esprime un parere non vincolante sull’interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra organi della Regione e tra Regione ed enti locali. Il conflitto può riguardare atti o comportamenti, anche omissivi, ritenuti lesivi delle norme statutarie sul riparto delle competenze.

La richiesta deve essere motivata e indicare con precisione le norme statutarie coinvolte, a pena di inammissibilità. La Consulta decide entro trenta giorni dalla ricezione, con deliberazione a maggioranza assoluta, e la trasmette al richiedente. Il parere è comunicato anche al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta e pubblicato sui siti istituzionali del Consiglio e della Giunta.

Se la Consulta riconosce fondate le ragioni del richiedente, l’organo interessato deve riesaminare l’atto o riconsiderare la condotta entro quindici giorni dal ricevimento della delibera. Se accoglie i rilievi, adotta le decisioni necessarie alla rimozione del conflitto e ne dà comunicazione; se non li accoglie, comunica il diniego in forma scritta e motivata. Sugli atti successivi di accoglimento o rigetto non può essere sollevato un nuovo conflitto di attribuzione.

Ammissibilità di referendum e iniziative legislative popolari

La Consulta verifica l’ammissibilità dei referendum previsti dagli articoli 17, 18, 19 e 20 dello Statuto e delle iniziative legislative popolari ai sensi degli articoli 15 e 39 dello Statuto.

In particolare:

  • per il referendum abrogativo, verifica l’ammissibilità della richiesta e svolge le ulteriori funzioni previste dallo Statuto;
  • per il referendum consultivo, verifica l’ammissibilità secondo Statuto e leggi regionali vigenti;
  • per il referendum approvativo, verifica l’ammissibilità e svolge le ulteriori funzioni statutarie.

Esame annuale dei quesiti referendari

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Consulta esamina le richieste di referendum presentate entro il 30 settembre. Le richieste sono dichiarate inammissibili se vi sono irregolarità nella documentazione o se non sono rispettati i requisiti previsti dallo Statuto e dalla legge. La Consulta può inoltre concentrare, sentiti promotori e delegati, le richieste che presentino uniformità o analogia di materia.

Autonomia organizzativa, struttura di supporto e funzionamento

La Consulta ha autonomia organizzativa e regolamentare. Per svolgere i propri compiti si avvale di una struttura amministrativa composta da risorse umane, strumentali e finanziarie provenienti dalla Giunta e dal Consiglio, anche in posizione di comando, o da personale di altre pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta individuano le risorse da assegnare, compresa almeno una figura dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta; entro lo stesso termine il Presidente del Consiglio assegna locali idonei per l’esercizio delle funzioni.

Il funzionamento è disciplinato da un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti nella seduta di insediamento. Il regolamento deve disciplinare, in particolare:

  • organizzazione della struttura amministrativa;
  • svolgimento dei lavori;
  • verbalizzazione delle sedute;
  • accertamento di incompatibilità, impedimento permanente e decadenza;
  • modalità di votazione nei casi non previsti dalla legge.

Le udienze sono pubbliche, salvo chiusura al pubblico per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, morale o per turbative della serenità dell’udienza. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il segretario assiste alle sedute e redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il regolamento interno è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sui siti istituzionali del Consiglio e della Giunta.

Trattamento economico e relazione annuale

Ai componenti della Consulta spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza, nei limiti della normativa di bilancio e contenimento della spesa pubblica, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza. È inoltre previsto un ulteriore gettone per le attività di relatore e redattore, con importo stabilito con la medesima procedura.

Sono inoltre riconosciuti:

  • il rimborso delle spese di viaggio, per chi non risiede nel luogo della riunione, nella misura prevista per i consiglieri regionali;
  • il trattamento di missione per gli incarichi svolti in località diverse dalla residenza, secondo la disciplina prevista per i consiglieri regionali.

Ogni anno, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio regionale, la Consulta definisce con l’Ufficio di Presidenza il fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario. Entro il 31 dicembre trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio una relazione sull’attività svolta, che viene inoltrata ai consiglieri e pubblicata sul Bollettino ufficiale.

Norme finanziarie, prima applicazione ed entrata in vigore

Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati in euro 5.000 per il 2023 e in euro 30.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con copertura a valere sulle risorse trasferite al Consiglio regionale sulla missione relativa ai servizi istituzionali e agli organi istituzionali. Il Consiglio regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

In sede di prima applicazione, la Consulta deve riunirsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge. Per questa prima costituzione, l’organo è validamente formato con la nomina di due componenti.

Obsolescenza

La disciplina appare oggi sostanzialmente ancora attuale, ma le previsioni strettamente finanziarie sono limitate agli esercizi 2023-2025 e quindi non hanno più utilità operativa autonoma. Le restanti disposizioni istituiscono e regolano un organo permanente della Regione Basilicata.

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