L.R. Basilicata 19/2023
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1995, N. 2 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’art. 24 della L.R. Basilicata n. 2/1995, introducendo il diritto di iscrizione agli ATC per i cacciatori nativi in Basilicata non più residenti che siano proprietari/possessori esclusivi o conduttori onerosi di fondi nell’ATC, con domanda tra il 1° e il 28 febbraio e pagamento della quota massima. Abroga inoltre una lettera del comma 1-ter e aggiorna un rinvio nel comma 1-quater. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale venatoria sulla iscrizione agli ATC per cacciatori nativi lucani non residenti
Modifiche alla disciplina degli ATC per i cacciatori nativi in Basilicata
La legge regionale Basilicata 16 luglio 2023, n. 19 interviene in modo puntuale sulla L.R. 9 gennaio 1995, n. 2, che disciplina la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio. L’intervento riguarda soprattutto i requisiti e le modalità di iscrizione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) per alcune categorie di cacciatori legati al territorio regionale.
Iscrizione agli ATC dei cacciatori nativi lucani non residenti
La modifica principale introduce un nuovo comma 1-bis all’articolo 24. È riconosciuto il diritto di iscriversi all’ATC territorialmente competente al cacciatore nativo in Basilicata che non sia più residente nella Regione, a condizione che sia proprietario, possessore esclusivo o conduttore a titolo oneroso di fondi compresi nell’ambito territoriale di caccia.
L’iscrizione non è automatica, ma richiede:
- la presentazione di apposita domanda al Comitato Direttivo dell’ATC territorialmente competente;
- la presentazione della domanda nel periodo 1° febbraio - 28 febbraio di ogni anno;
- il versamento della quota massima prevista dall’articolo 36 della stessa legge.
La disposizione amplia quindi la platea dei soggetti legittimati all’iscrizione, valorizzando il legame originario con la Basilicata e il possesso o la conduzione di terreni ricadenti nell’ATC.
Ulteriori modifiche all’articolo 24 della L.R. n. 2/1995
La legge dispone anche due interventi di coordinamento sul medesimo articolo 24:
- è abrogata la lettera a) del comma 1-ter;
- al comma 1-quater, il riferimento testuale ai soggetti “non residenti, né domiciliati nella Regione di cui al precedente comma 3” è sostituito con il riferimento ai soggetti “di cui al comma 1-ter”.
Si tratta di modifiche tecniche che aggiornano la formulazione della norma e il rinvio interno, senza introdurre ulteriori regimi autonomi nel testo fornito.
Regime finanziario
La legge esclude effetti finanziari a carico del bilancio regionale. Dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la Regione Basilicata.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. La disciplina introdotta si applica quindi dalla data di efficacia della legge, restando operativa per le annualità successive secondo il meccanismo di domanda nel periodo 1°-28 febbraio di ogni anno.
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