Cassazione Penale, Sentenza n. 28622/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'istanza inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., in quanto identica a quella già accolta il 12/02/2020; la mancata declaratoria di inammissibilità impone l'annullamento senza rinvio dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Padova del 19/10/2023, sostenendo la violazione di legge (artt. 666 e 671 c.p.p.) perché l'istanza giudiziale accolta dal Tribunale era mero riproporsi di una identica richiesta già decisa e accolta dallo stesso Tribunale in data 12/02/2020. Tale nuova accoglienza ha determinato una ulteriore riduzione della pena residua risultante dal cumulo in esecuzione e ha comportato l'illegittima scarcerazione del condannato.
Norme richiamate
Il comma 2 disciplina l'inammissibilità delle richieste ripropositive identiche a precedenti istanze già decise dal giudice dell'esecuzione; la Corte ha applicato questa norma per annullare l'ordinanza impugnata.
Richiamato in principio come norma di riferimento nel procedimento esecutivo; nell'impugnazione era indicato a supporto della censura processuale sull'istruttoria e sulle decisioni del giudice dell'esecuzione.
Norma sostanziale relativa ai reati per i quali erano state emesse le sentenze coinvolte: la questione principale della decisione non riguardava l'interpretazione del reato, ma la procedura di esecuzione e l'inammissibilità della riproposizione.
Norma sostanziale citata in relazione alla sentenza di condanna di cui era stata richiesta la considerazione in sede di esecuzione; usata solo a fini descrittivi del cumulo delle pene.
Norma sostanziale citata nelle sentenze di condanna; non è stata oggetto di interpretazione decisoria nel motivo di ricorso che riguardava l'inammissibilità processuale.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 - 01
Precedente richiamato per il principio che l'istanza già decisa non può essere riproposta; la Corte ha applicato tale orientamento per ritenere inammissibile la nuova istanza.
Massime di principio
- Un'istanza in materia di esecuzione già decisa dallo stesso giudice dell'esecuzione è inammissibile se riproposta senza elementi nuovi; il giudice deve rilevarlo d'ufficio ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
- La difesa ha l'obbligo di segnalare eventuali pronunce precedenti pertinenti: l'omissione può indurre il giudice in errore e determinare l'annullamento successivo dell'atto.
- Se l'accoglimento ripetuto di una stessa istanza determina una riduzione ulteriore della pena residua con conseguente scarcerazione illegittima, la misura può essere annullata senza rinvio quando l'errore è procedurale (inammissibilità della domanda).
- In procedimenti esecutivi è necessario verificare sempre l'esistenza di precedenti decisioni sullo stesso oggetto prima di decidere sull'ammissibilità; ciò evita decisioni contrastanti e conseguenze pregiudizievoli come scarcerazioni indebite.
- Per il pubblico ministero, l'opposizione tempestiva basata sull'inammissibilità per riproposizione è un rimedio efficace; per il giudice, l'accertamento d'ufficio dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 666 c.p.p. è obbligatorio quando emergono elementi di ripetizione.
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