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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31751/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/01/2024 che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, pur confermando la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza, allo stato, dell'aggravante prevista dall'art.416-bis c.p. (finalismo mafioso). In particolare la difesa contestava che: a) l'intervento di Musto Alberto (ritenuto capomafia) sarebbe avvenuto successivamente e non sarebbe noto a Ferranti Gianni; b) non vi sarebbe prova della presenza di Musto Sergio nel litigio; pertanto, secondo la difesa, non sarebbe correttamente dimostrata la modalità "mafiosa" della condotta nei confronti di Ferranti Gianni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione di fatto di elementi adeguatamente apprezzati dal Tribunale e non sindacabili in sede di legittimità salvo travisamento manifesto o carenza motivazionale. La Suprema Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale circa la gravità indiziaria, il valore probatorio delle captazioni e la prospettiva prognostica di elevata probabilità di condanna; ha quindi respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a titolo di ammenda ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 513-bis c.p.

    Delitto contestato: estorsione; la ricostruzione fattuale riguarda aggressione e pressioni relative a una controversia commerciale (frumento).

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante del "finalismo mafioso": il giudice di merito ha ritenuto che la presenza e la caratura mafiosa di Musto caratterizzino le modalità intimidatorie dell'intera condotta; la Corte ha ritenuto tale valutazione adeguatamente motivata allo stato degli atti.

  • art. 273 c.p.p.

    Definizione e funzione degli "indizi di colpevolezza" in sede cautelare: interpretati come elementi posti a fondamento del giudizio prognostico di significativa probabilità di condanna; il giudice cautelare deve motivare il valore incriminante degli elementi acquisiti.

  • art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c

    Regola processuale richiamata per l'ambito di valutazione degli elementi di prova nel contesto del subprocedimento cautelare (competenze e criteri di valutazione).

  • art. 533 c.p.p., comma 1

    Norma sulla decisione di condanna nel processo penale (superamento del dubbio razionale): utilizzata in chiave metodologica per indicare che il giudizio cautelare deve proiettare la probabilità di condanna in relazione alle regole del giudizio finale.

  • art. 530 c.p.p., comma 2

    Richiamato come parametro interpretativo delle regole per le incertezze e contraddittorità nel futuro giudizio, utile per calibrare il giudizio prognostico cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile: la Corte ha applicato una ammenda di euro 3.000 al ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita la libera rivalutazione di fatto o delle prove che il giudice di merito ha esaminato e motivato a meno che non si dimostri travisamento palese, contraddittorietà o carenza di motivazione.
  • La decisione cautelare ex art.273 c.p.p. è un giudizio prognostico: richiede "gravi indizi" intesi come elementi che, considerati nella loro globalità, rendono ragionevolmente prevedibile una condanna, alla luce delle regole del giudizio definitivo.
  • Le intercettazioni/captazioni possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria; spetta al giudice di merito valutarne il significato e il peso e motivarlo; in Cassazione si verifica la congruità e la logicità della valutazione, non la riconsiderazione del contenuto.
  • L'aggravante del "finalismo mafioso" può emergere dalla valutazione complessiva di modalità intimidatorie e del ruolo di soggetti riconducibili a gruppi mafiosi; il collegamento deve essere adeguatamente motivato ma può risultare anche da interventi concatenati o successivi che confermano la comune finalità.
  • Per ottenere accoglimento di un ricorso in Cassazione è necessario indicare vizi specifici della motivazione (contraddittorietà, illogicità, travisamento palese delle prove) e non limitarsi a contestazioni di merito o a richieste di diversa valutazione degli elementi probatori.
  • Quando il Tribunale ammette misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) riconoscendo però esigenze cautelari, il quadro indiziario viene comunque ritenuto sufficiente nella prospettiva prognostica: ciò rende più difficile per l'indagato contestare la sussistenza degli indizi in Cassazione.

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