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Circolare

Circolare INAIL n. 47 del 24 luglio 2008

Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. D.M. 9 aprile 2008.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’entrata in vigore delle nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura e ne spiega la struttura, i criteri di applicazione e gli effetti sui procedimenti in corso. Vengono chiariti i casi di malattie nosologicamente definite, le "altre malattie" causate da specifici agenti, l’inserimento delle malattie muscolo-scheletriche e l’ampliamento delle ipoacusie da rumore. La circolare precisa inoltre la decorrenza del nuovo sistema tabellare dal 22 luglio 2008 e stabilisce come trattare le denunce già presentate, le istruttorie pendenti, le opposizioni, il contenzioso e le ipotesi già definite o prescritte.

Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (D.M. 9 aprile 2008)

Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

La circolare dell’INAIL illustra l’aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali disposto dal D.M. 9 aprile 2008 e chiarisce le conseguenze operative per la gestione delle denunce e dei procedimenti in corso. Vengono sintetizzati la nuova impostazione tabellare, i criteri probatori applicabili e la decorrenza temporale del nuovo sistema.

Adozione delle nuove tabelle

Il D.M. 9 aprile 2008 ha approvato le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, che sostituiscono le precedenti allegate al D.P.R. n. 1124/1965. L’aggiornamento è stato il risultato dei lavori della Commissione scientifica incaricata di rivedere il sistema tabellare alla luce delle acquisizioni scientifiche più recenti.

Struttura e classificazione delle patologie

La circolare precisa che l’impianto delle nuove tabelle ricalca quello previgente. Le tabelle sono articolate in tre colonne:

  • la prima elenca le malattie raggruppate per agente causale, come agenti fisici o chimici;
  • la seconda indica, per ciascuna malattia, le lavorazioni che espongono all’agente;
  • la terza riporta il periodo massimo di indennizzabilità decorrente dalla cessazione della lavorazione a rischio.

Le patologie sono inoltre classificate secondo la codifica internazionale ICD-10.

Malattie nosologicamente definite e presunzione legale

Una delle principali innovazioni consiste nella tipizzazione di numerose patologie che, nella tabella previgente, erano indicate solo in forma generica come "malattia da...". La circolare chiarisce che, per le malattie nosologicamente definite, la presunzione legale di origine opera quando siano accertati:

  • l’esistenza della patologia;
  • l’adibizione non sporadica o occasionale alla mansione o lavorazione tabellata, oppure, nei casi in cui la tabella indichi genericamente l’agente, l’esposizione all’agente patogeno.

L’INAIL può superare tale presunzione soltanto dimostrando che:

  • il lavoratore è stato addetto in modo sporadico o occasionale alla mansione o lavorazione tabellata, quando ciò rileva;
  • l’esposizione concreta all’agente patogeno non era sufficiente a causare la malattia;
  • la patologia è riconducibile a un’altra causa di origine extralavorativa.

Altre malattie causate da esposizione ad agenti patogeni

Per non ridurre il livello di tutela rispetto al sistema precedente, per alcuni agenti è stata inserita la voce "altre malattie causate dalla esposizione". In tali ipotesi la tabellazione non riguarda una patologia nominativamente definita, ma l’agente patogeno. La malattia può quindi considerarsi tabellata solo se venga provato il nesso causale con l’agente indicato.

La prova del nesso è ritenuta raggiunta in presenza di un elevato grado di probabilità dell’idoneità causale della sostanza rispetto alla patologia denunciata, valutabile anche sulla base di dati epidemiologici e letteratura scientifica. La circolare richiama, in proposito, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: qualunque patologia può astrattamente rientrare tra quelle tabellate, ma è la scienza medica a stabilire, in concreto, la rilevanza etiopatogenetica dell’agente.

In presenza della dimostrata potenzialità etiopatogenetica, la malattia deve essere trattata come tabellata con gli stessi criteri previsti per le patologie nosologicamente definite. L’INAIL può provare una diversa eziologia anche dimostrando, oltre alla non idoneità della lavorazione, che la patologia non è causalmente riconducibile all’agente tabellato oppure che dipende da fattori extralavorativi.

Malattie muscolo-scheletriche e ipoacusie da rumore

La circolare segnala l’introduzione delle malattie muscolo-scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche, legate a movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell’arto superiore, del ginocchio e della colonna vertebrale. Per tali patologie la presunzione legale opera quando l’adibizione alle lavorazioni indicate sia non occasionale e/o prolungata. In linea con la giurisprudenza di Cassazione, l’adibizione è non occasionale quando costituisce una componente abituale e sistematica dell’attività professionale ed è intrinseca alle mansioni svolte.

È inoltre ampliato l’elenco delle lavorazioni idonee a determinare ipoacusia da rumore, con l’inserimento della voce "altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano una esposizione ... a livelli superiori a 80 dB". Il superamento della soglia di 80 dB deve essere accertato solo nei casi in cui la patologia derivi da lavorazioni non specificamente elencate in tabella; negli altri casi si applicano le regole generali previste per le malattie nosologicamente definite.

Periodo massimo di indennizzabilità

Per ogni patologia è ora indicato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione. La circolare sottolinea che il riferimento alle "lavorazioni" sostituisce quello al precedente "lavoro" per evitare equivoci interpretativi: il termine decorre dall’abbandono della lavorazione che ha determinato l’esposizione al rischio e non dalla cessazione dell’attività lavorativa in senso generico.

Efficacia nel tempo e disciplina dei procedimenti pendenti

Il nuovo sistema tabellare ha efficacia dal 22 luglio 2008. In base alla previsione espressa del decreto, esso si applica alle fattispecie denunciate dopo l’entrata in vigore.

Per i casi già denunciati e rientranti nel precedente sistema ma non previsti nel nuovo, sia per tipologia di malattia o lavorazione sia per diverso periodo massimo di indennizzabilità, continua ad applicarsi la normativa vigente al momento della presentazione della domanda, purché l’istruttoria sia già in corso.

La circolare, facendo leva sul principio del favor lavoratoris, dispone tuttavia che nei casi non previsti dal vecchio sistema ma contemplati dal nuovo, già presentati e ancora in trattazione, si proceda come segue:

  • per le pratiche in istruttoria per il riconoscimento della malattia, senza provvedimento emesso, si applicano le nuove tabelle;
  • per le opposizioni ex art. 104 del T.U. ancora in istruttoria, a seguito di provvedimento negativo, si applicano le nuove tabelle;
  • per i giudizi pendenti, le Avvocature territoriali valutano, in relazione allo stato del processo, l’opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi probatori acquisiti, al fine di un eventuale riconoscimento in autotutela;
  • per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non è ammesso alcun riesame.

Ulteriori chiarimenti applicativi

La circolare precisa infine che non emergono particolari problemi applicativi per le pratiche in istruttoria relative a revisione, ricaduta e richieste di cure termali, ausili e protesi, poiché tali procedimenti non attengono all’accertamento originario della malattia, già riconosciuta.

Punti principali

Adozione delle nuove tabelle

Il D.M. 9 aprile 2008 ha approvato le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, in sostituzione di quelle precedenti. Le tabelle sono state elaborate al termine dell’aggiornamento curato dalla Commissione scientifica.

Struttura e contenuto delle tabelle

La struttura resta sostanzialmente invariata: una prima colonna elenca le malattie raggruppate per agente causale, una seconda indica le lavorazioni che espongono all’agente e una terza riporta il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione a rischio. Le patologie sono state classificate secondo la codifica internazionale ICD-10.

Malattie nosologicamente definite

Molte patologie prima indicate in modo generico sono ora descritte in modo specifico con la denominazione della malattia. In questi casi, la presunzione legale opera una volta accertata l’esistenza della patologia e l’adibizione non sporadica o occasionale alla lavorazione o mansione tabellata, oppure l’esposizione all’agente patogeno indicato. L’INAIL può superare la presunzione solo dimostrando l’uso sporadico o occasionale, la concreta insufficienza dell’esposizione a causare la malattia o l’esistenza di una causa extralavorativa.

Altre malattie causate da specifici agenti

Per alcuni agenti è stata mantenuta la formula "altre malattie causate dalla esposizione", senza tipizzazione della singola patologia, per non ridurre la tutela. In tali casi la malattia è tabellata solo se è provato, con elevato grado di probabilità e anche sulla base di dati epidemiologici e letteratura scientifica, il nesso causale tra agente e patologia. Rimangono applicabili i criteri giurisprudenziali in tema di potenzialità etiopatogenetica.

Malattie muscolo-scheletriche e ipoacusie da rumore

Sono state inserite le malattie muscolo-scheletriche da sollecitazioni biomeccaniche, movimenti ripetuti e posture incongrue di arto superiore, ginocchio e colonna vertebrale; per esse la presunzione opera quando l’adibizione alle lavorazioni sia non occasionale e/o prolungata. È stato anche ampliato l’elenco delle lavorazioni che possono determinare ipoacusia da rumore, includendo altre lavorazioni non occasionali con esposizione a livelli superiori a 80 dB; il superamento del limite va accertato solo per le lavorazioni non specificamente indicate.

Periodo massimo di indennizzabilità

Per ogni patologia è indicato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione. La circolare evidenzia che il termine decorre dall’abbandono della lavorazione che ha determinato l’esposizione e non dalla cessazione dell’attività lavorativa in senso generico.

Efficacia temporale e gestione dei procedimenti

Il nuovo sistema tabellare è efficace dal 22 luglio 2008 e si applica alle fattispecie denunciate dopo l’entrata in vigore. Per i casi già denunciati e non previsti nel nuovo sistema, o con diverso periodo massimo, continua ad applicarsi la normativa vigente al momento della domanda. Per i casi già presentati ma ancora in trattazione, se il nuovo sistema è più favorevole, si applicano le nuove tabelle secondo il principio del favor lavoratoris, con regole specifiche per istruttorie, opposizioni ex art. 104 T.U. e contenzioso; non è invece previsto riesame per sentenze di rigetto passate in giudicato o casi prescritti. Nessuna problematica viene rilevata per revisioni, ricadute, cure termali, ausili e protesi, trattandosi di prestazioni che presuppongono una malattia già riconosciuta.

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