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Provvedimento

Provvedimento del 08/08/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina per la Camera dei deputati l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti di somme soggette a ritenuta d’acconto riferite al 2010, entro il 30 settembre 2011, e le modalità di consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2011. Prevede inoltre la possibilità di concordare termini e modalità diverse su richiesta dell’Amministrazione.

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti della Camera dei deputati e consegna dei modelli 730-1

Trasmissione dati fiscali e consegna modelli 730-1 da parte della Camera dei deputati

Il provvedimento disciplina gli obblighi informativi dell’Amministrazione della Camera dei deputati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ai percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel 2010, nonché alle buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti assistiti fiscalmente nel 2011. Esso definisce contenuto, termini e modalità delle comunicazioni, richiamando la base normativa di riferimento e la possibilità di accordi operativi diversi tra le parti.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda esclusivamente l’Amministrazione della Camera dei deputati e disciplina due distinti flussi informativi:

  • la trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi nominativi dei percipienti a cui, nell’anno 2010, sono state corrisposte somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto;
  • la consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale nell’anno 2011.

Trasmissione degli elenchi dei percipienti

L’Amministrazione della Camera dei deputati deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti, nell’anno 2010, somme e valori assoggettati a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

I dati da inviare comprendono:

  • i dati fiscali dei percipienti;
  • i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria.

La trasmissione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • entro il 30 settembre 2011;
  • utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2011 Semplificato, approvate con provvedimento del 16 febbraio 2011 e successivamente modificate con provvedimento del 22 aprile 2011.

Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1

La Camera dei deputati deve consegnare le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale nell’anno 2011.

La consegna deve avvenire:

  • con le modalità previste per la generalità dei sostituti d’imposta;
  • oppure secondo le modalità definite dall’articolo 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2004.

Disposizioni finali

Su richiesta dell’Amministrazione della Camera dei deputati, possono essere concordati con l’Agenzia delle Entrate termini e modalità di trasmissione diversi da quelli indicati nel provvedimento.

Motivazioni e finalità del provvedimento

Il provvedimento è emanato in base all’art. 4, comma 6-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. Tale norma prevede che i soggetti indicati all’art. 29, terzo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi soggetti a ritenuta alla fonte, comunichino all’Agenzia delle Entrate, mediante appositi elenchi, i dati fiscali dei percipienti e i dati previdenziali degli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria.

Il provvedimento è inoltre motivato dalla necessità di disciplinare la comunicazione dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui all’art. 19 del DM 31 maggio 1999, n. 164.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti normativi e regolamentari richiamati nel provvedimento figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate e Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, comma 6-bis;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 29, terzo comma;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 605;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 37;
  • DM 31 luglio 1998 e successive modifiche;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2004;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2011 e provvedimento del 22 aprile 2011 sulle specifiche tecniche del modello 770/2011 Semplificato.

Pubblicazione

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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