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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34360/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 27/10/2023 con cui la Corte territoriale, riconosciuta la continuazione tra reati per i quali il ricorrente era già stato condannato con quattro sentenze, ha rideterminato in executivis la pena complessiva in otto anni e quattro mesi. Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio di applicazione dell'art. 81, comma 4, c.p. perché il giudice dell'esecuzione avrebbe comunque calcolato l'aumento per continuazione assumendo l'operatività della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., senza considerare che la recidiva era stata neutralizzata (equivaluta o soccombente) dal giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche; (2) vizio nella determinazione delle pene per i reati satellite per assenza di indicazione dei criteri che hanno guidato l'esercizio del potere discrezionale nella commisurazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che l'art. 81, comma 4, c.p. opera quando la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. sia stata "applicata" nel procedimento che ha riguardato il reato più grave, e che tale operatività non viene meno se la recidiva è stata considerata equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Filosofi, Schettino) che chiarisce che l'aumento non inferiore a un terzo va comunque considerato. Inoltre, ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato la fissazione delle pene per i reati satellite, indicando la misura di ciascuna e richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p., nonché le circostanze personali e i precedenti del ricorrente. Perciò i motivi sono infondati e il ricorso è rigettato; Russo è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    «se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave»

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il limite minimo di aumento (un terzo) si applica quando la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. è stata "applicata" nel procedimento relativo al reato più grave, indipendentemente dall'esito del bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti (cioè anche se la recidiva è stata valutata equivalente o subvalente).

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Riferimento alla recidiva qualificata: la Corte considera rilevante il fatto che la recidiva sia stata riconosciuta/applicata nel processo relativo al reato più grave; tale riconoscimento opera ai fini dell'art. 81, comma 4, anche se nel bilanciamento ha assunto portata equivalente o subvalente.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio-feeding per la determinazione della pena base e per valutare la congruità delle pene inflitte per i reati satellite; il giudice dell'esecuzione ha motivato la quantificazione in riferimento ai criteri di questo articolo (personalità, precedenti, gravità del fatto).

  • art. 69 cod. pen.

    Riferimento al giudizio di bilanciamento tra recidiva e circostanze; la giurisprudenza richiamata indica che se la recidiva è ritenuta subvalente non si può tenerne conto, salvo che la norma preveda altrimenti; nel caso dell'art. 81, comma 4, la norma impone comunque il conteggio della recidiva.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente la rideterminazione della pena in executivis: la Corte d'appello ha proceduto ai sensi di questa disposizione per fissare la pena complessiva.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 31669 del 23/06/2016 (Filosofi)

    Interpretazione consolidata che sostiene l'operatività dell'art. 81, comma 4, anche quando il giudice considera la recidiva equivalente alle attenuanti, cioè la recidiva rileva ai fini del limite di aumento.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)

    Precisazione che se il giudizio di bilanciamento porta a subvalenza della recidiva questa non può essere considerata se non quando la norma disponga diversamente; utile qui per distinguere i casi in cui il legislatore impone comunque il computo della recidiva (come art. 81, comma 4).

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui il giudice deve motivare la commisurazione delle pene per i reati satellite con riferimento ai criteri normativi e con sufficiente dettaglio; la Corte ha ritenuto che tale onere nel caso di specie sia stato assolto.

Massime di principio

  • Quando nel procedimento relativo al reato più grave la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p. è stata formalmente "applicata" (cioè riconosciuta), l'art. 81, comma 4, c.p. impone che l'aumento per continuazione non sia inferiore a un terzo, anche se nel giudizio di bilanciamento la recidiva è stata valutata equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti.
  • L'operatività dell'art. 81, comma 4, non dipende dall'esito favorevole o sfavorevole del confronto tra recidiva e attenuanti: l'accertamento dell'esistenza della recidiva nel processo che ha riguardato il reato principale è sufficiente per attivare il limite minimo di aumento.
  • Se si intende contestare l'applicazione dell'aumento minimo per continuazione è necessario dimostrare che la recidiva non è stata in alcun modo "applicata" (ossia che non sussistono i presupposti per il suo riconoscimento) e non solo che il suo effetto è stato neutralizzato da un bilanciamento con attenuanti.
  • Nella fissazione delle pene per i reati satellite il giudice dell'esecuzione deve indicare i criteri e le ragioni della commisurazione con sufficiente dettaglio (richiamo a art. 133 c.p. e a giurisprudenza di legittimità); una motivazione adeguata e la coerenza con le pene di merito rendono difficoltoso il successo del gravame.
  • In sede di esecuzione, il giudice può procedere alla rideterminazione in executivis ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; il rigore formale della motivazione e il richiamo esplicito ai precedenti pertinenti e alla natura dei fatti (es. traffico di stupefacenti) rafforzano la solidità della determinazione sanzionatoria.

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