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Messaggio

Messaggio numero 2521 del 04-07-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento precisa che le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune italiano anche con residenza fittizia, hanno diritto alle prestazioni assistenziali e all’assegno di maternità dello Stato, in quanto il requisito rilevante è la residenza registrata nei registri anagrafici.

chiarimenti sulle prestazioni a sostegno del reddito per le persone senza fissa dimora

Chiarimenti sulle prestazioni a sostegno del reddito per le persone senza fissa dimora

Il documento fornisce precisazioni operative e interpretative in materia di accesso alle prestazioni a sostegno del reddito per le persone senza fissa dimora. L’obiettivo è evitare disconoscimenti del diritto a prestazioni assistenziali in contrasto con il quadro normativo vigente.

Premessa e contesto

Viene richiamato il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019, con il quale erano state fornite le prime indicazioni operative per la gestione dell’istruttoria delle domande e dei pagamenti relativi alle prestazioni a sostegno del reddito riferite sia ai soggetti dichiarati irreperibili sia a quelli senza fissa dimora.

Successivamente alla pubblicazione di quel messaggio sono pervenute richieste di chiarimento, con particolare riferimento ai soggetti senza fissa dimora. Tali richieste hanno reso necessarie ulteriori precisazioni per evitare interpretazioni restrittive non coerenti con la normativa sulle persone prive di una residenza stabile.

Presupposto per l’accesso alle prestazioni

Il documento ribadisce che le persone senza fissa dimora sono soggetti che non dispongono di una residenza fissa, ma hanno comunque diritto a ottenere una residenza, ancorché "fittizia", nel Comune in cui hanno stabilito il proprio domicilio, purché abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Viene inoltre chiarito che, secondo quanto già indicato nel messaggio n. 689/2019, il presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito di natura assistenziale, nonché all’assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui, c.d. assegno di maternità dello Stato, è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come risultante dai registri anagrafici del Comune.

Conseguenze per le persone senza fissa dimora

Da tale impostazione deriva che anche le persone senza fissa dimora, qualora risultino iscritte all’anagrafe di un Comune italiano, anche con residenza "fittizia", hanno diritto ad accedere alle prestazioni in questione e a continuarne la fruizione.

Il documento, quindi, conferma che la condizione decisiva non è l’assenza materiale di un’abitazione stabile, ma l’iscrizione anagrafica in un Comune del territorio italiano, idonea a integrare il requisito della residenza richiesto per le prestazioni considerate.

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