DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, estende dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 l’obbligo di certificazione verde COVID-19 per l’accesso al lavoro pubblico e privato, disciplina controlli, assenze e sanzioni, e prevede regole specifiche per magistrati, volontari del servizio civile, test antigenici, durata delle certificazioni, sport e campagne vaccinali nei luoghi di lavoro.
Obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro e misure connesse
Obbligo di certificazione verde nei luoghi di lavoro
Il provvedimento interviene in piena emergenza COVID-19 per estendere l’uso della certificazione verde ai luoghi di lavoro pubblici e privati, con una disciplina organica su controlli, esclusioni, assenze ingiustificate e sanzioni. La durata delle misure è generalmente fissata dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, coincidente con la cessazione dello stato di emergenza.
Settore pubblico: ambito soggettivo e regola generale
Nel settore pubblico, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il personale delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti, della Banca d’Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale deve possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro.
La disciplina si applica anche:
- al personale di cui al decreto legislativo n. 165/2001 richiamato dal decreto;
- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o volontariato presso tali amministrazioni, anche tramite contratti esterni.
Sono esclusi i soggetti esentati dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.
Settore pubblico: controlli, organizzazione e assenza ingiustificata
I datori di lavoro pubblici devono verificare il rispetto dell’obbligo. Per i soggetti che operano presso l’amministrazione anche a titolo esterno, il controllo è svolto anche dai rispettivi datori di lavoro.
Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro devono definire le modalità operative delle verifiche, anche a campione, privilegiando ove possibile il controllo all’ingresso. Devono inoltre individuare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, e informare lavoratori e rappresentanze.
Il personale privo di certificazione, o che dichiari di non possederla, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L’assenza non comporta conseguenze disciplinari, ma determina la perdita della retribuzione e di ogni altro compenso, con conservazione del rapporto di lavoro.
Settore pubblico: sanzioni e cariche istituzionali
L’accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo è sanzionato e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di violazione degli obblighi di verifica o di mancata adozione delle misure organizzative entro il termine, si applica la sanzione prevista dal decreto-legge n. 19/2020, con importo da 600 a 1.500 euro per le violazioni dell’accesso senza certificazione.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. La disciplina si estende anche ai titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice, mentre gli organi costituzionali devono adeguare il proprio ordinamento in autonomia.
Magistrati e uffici giudiziari
Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie, non possono accedere agli uffici giudiziari senza certificazione verde COVID-19.
La violazione comporta assenza ingiustificata con conservazione del rapporto di lavoro, senza retribuzione o compensi. L’accesso in violazione integra illecito disciplinare; per i magistrati ordinari si applica la disciplina speciale prevista dal decreto legislativo n. 109/2006.
Le regole si estendono, per quanto compatibili, anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari. La verifica spetta al responsabile della sicurezza delle strutture giudiziarie, con possibilità di delega e con modalità coordinate con quelle previste per il settore pubblico. Gli avvocati, i difensori, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo restano esclusi da questa specifica disciplina.
Settore privato: obbligo, controlli e assenza ingiustificata
Nel settore privato, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolga attività lavorativa deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro.
La disciplina si applica anche a chi svolge attività di formazione, anche come discente, o volontariato nei medesimi luoghi, anche con contratti esterni. Sono esclusi i soggetti esentati dalla vaccinazione con certificazione medica idonea.
I datori di lavoro devono verificare il rispetto dell’obbligo e, per i lavoratori esterni o in formazione/volontariato, il controllo spetta anche ai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione, il controllo compete all’utilizzatore, mentre il somministratore deve informare i lavoratori.
I lavoratori privi di certificazione o che ne dichiarino il mancato possesso sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; non è dovuta retribuzione o altro compenso.
Settore privato: imprese con meno di 15 dipendenti
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un massimo di dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021. Anche in questo caso resta ferma la conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Settore privato: sanzioni
L’accesso al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo comporta sanzione amministrativa e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore. In caso di mancata verifica o di mancata adozione delle misure organizzative entro il termine, si applicano le sanzioni del decreto-legge n. 19/2020; per le violazioni dell’accesso senza certificazione la sanzione va da 600 a 1.500 euro.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto su trasmissione degli atti da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento.
Scadenza della certificazione verde durante il lavoro
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, la scadenza della certificazione verde mentre si è in prestazione lavorativa non fa scattare le sanzioni previste dalle norme sul settore pubblico e privato. In tali casi è consentito restare sul luogo di lavoro solo per il tempo necessario a terminare il turno.
Operatori del servizio civile universale
Agli operatori del servizio civile universale che prestano servizio presso enti pubblici o privati accreditati si applicano, a seconda dell’ambito di appartenenza, le regole sull’assenza ingiustificata previste per il settore pubblico e per il settore privato in caso di mancato possesso della certificazione verde.
Personale sanitario
Per gli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, fino al 31 dicembre 2027 non si applicano, al di fuori dell’orario di servizio, alcune incompatibilità previste dalla normativa generale sul pubblico impiego e sugli incarichi extraistituzionali. Il Ministero della salute deve effettuare un monitoraggio periodico, comunque ogni due anni.
Gli incarichi sono comunque soggetti a previa autorizzazione del vertice dell’amministrazione di appartenenza, che deve attestare la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, con l’orario di lavoro e con lo smaltimento delle liste di attesa.
Test antigenici rapidi e prezzi calmierati
Il decreto proroga al 31 dicembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi secondo il protocollo d’intesa vigente.
Le farmacie devono assicurare fino a tale data la somministrazione dei test rapidi alle condizioni e ai prezzi del protocollo. In caso di inosservanza, è prevista una sanzione da 1.000 a 10.000 euro e il Prefetto può disporre la chiusura dell’attività fino a cinque giorni.
Il prezzo calmierato si applica anche alle strutture sanitarie autorizzate, accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che aderiscano al protocollo.
È inoltre autorizzata la spesa per consentire, fino al 31 dicembre 2021, test antigenici gratuiti per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 per certificazione medica, con trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome tramite il Commissario straordinario.
Durata della certificazione verde
La disciplina modifica la durata e le tipologie di certificazione verde, includendo quella rilasciata in caso di guarigione da COVID-19 dopo la prima dose o al termine del ciclo vaccinale. Per i soggetti che risultano positivi oltre il quattordicesimo giorno dalla prima dose, o dopo il ciclo completo, la certificazione di guarigione ha validità di dodici mesi dalla guarigione.
Misure per lo sport
Le somme non utilizzate trasferite a Sport e Salute S.p.a. per le indennità ai collaboratori sportivi devono essere riversate entro il 15 ottobre 2021 al bilancio dello Stato e riassegnate in parti uguali al Fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano e al fondo previsto dalla legge di bilancio 2021. Successive norme del 2022 hanno però previsto una diversa disciplina per le somme non ancora riversate.
Informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, anche con il supporto del medico competente.
Le amministrazioni pubbliche svolgono tali attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Attività culturali, sportive, sociali e ricreative
Entro il 30 settembre 2021 il Comitato tecnico-scientifico deve esprimere un parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi in cui si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, tenendo conto dell’andamento epidemiologico, dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde e della campagna vaccinale.
Attività teatrali in ambito didattico
Per le attività teatrali in ambito didattico degli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, si applicano le regole previste per lo svolgimento delle attività didattiche anche con riferimento all’impiego della certificazione verde.
Coordinamento, copertura finanziaria ed entrata in vigore
Il decreto coordina la normativa precedente sulla certificazione verde, amplia il rinvio alle nuove disposizioni e prevede le necessarie variazioni di bilancio. Si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nei limiti della compatibilità con i rispettivi statuti e norme di attuazione.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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