Cassazione Penale, Sentenza n. 14187/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 9/12/2024 che aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Cricelli con sei decreti penali di condanna (emessi 2017-2018) e con una sentenza del Tribunale di Bergamo dell'11/11/2021. Il ricorrente contestava la legittimità della revoca per violazione degli artt. 163, 164, 168 c.p. e 674 c.p.p., deducendo che nei fascicoli relativi ai decreti 1-6 non erano presenti elementi ostativi che impedissero la concessione del beneficio e, con riferimento alla sentenza di Bergamo, che non risultava che la causa ostativa fosse nota al giudice di primo grado, per cui non sarebbe stata legittima la revoca in sede esecutiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha dichiarato inammissibile la censura con riguardo ai decreti penali (punti 1-6) per carenza di specificazione delle cause ostative nei singoli fascicoli (violazione del principio di autosufficienza), rigettando quindi la domanda su tali punti. Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente alla revoca della sospensione condizionale relativa alla sentenza del Tribunale di Bergamo dell'11/11/2021 (irrevocabile dal 1/3/2023), ritenendo che dall'ordinanza impugnata non risultasse se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice di cognizione al momento della concessione del beneficio; ha disposto il rinvio al Tribunale di Terni per un nuovo giudizio conforme ai principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Richiamato nel quadro normativo in relazione ai presupposti per la sospensione condizionale della pena; la questione centrale è se sussistano cause ostative alla concessione del beneficio
art. 164 cod. pen.
Fondamentale: se la sospensione è stata concessa in violazione del comma quarto (esistenza di cause ostative), il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione
art. 168 cod. pen.
Richiamato nel riferimento alla disciplina delle misure sostanziali e agli effetti della sospensione condizionale
art. 674 cod. proc. pen.
Norma procedurale rilevante nel giudizio di revoca in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione acquisisce il fascicolo per verificare l'esistenza di cause ostative documentalmente note
Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Principio che legittima la revoca in sede esecutiva quando la causa ostativa fosse ignota al giudice di primo grado ma nota al giudice d'appello che non si era pronunciato per assenza di devoluzione; richiede che la causa fosse effettivamente ignota al giudice di cognizione
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione se esistono cause ostative a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo per verificarlo
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena se esistono cause ostative che non risultavano documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio; se invece tali cause erano già documentalmente note al giudice della cognizione, la revoca è illegittima.
- Se la revoca riguarda più provvedimenti (decreti o sentenze), il ricorrente deve indicare specificamente per ciascun fascicolo le cause ostative o gli elementi documentali rilevanti: l'assenza di specificità rende la censura inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- Quando dall'atto di revoca non emerge chiaramente se la causa ostativa era conoscibile o conosciuta al momento della concessione, il provvedimento va annullato e il giudice dell'esecuzione deve riesaminare il fascicolo acquisendo gli atti necessari.
- La giurisprudenza recente (Sez. U) delimita il potere di revoca del giudice dell'esecuzione in base alla conoscibilità/documentalità delle cause ostative al momento della decisione di primo grado; occorre quindi un accurato esame documentale dei fascicoli di cognizione.
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