Circolare Inail n. 83 del 3 dicembre 2015
Attribuzione del codice fiscale dell'armatore estero ai fini dell'assicurazione presso l'Inail.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per la gestione assicurativa INAIL delle navi battenti bandiera estera, anche l’armatore residente o avente sede all’estero deve munirsi di codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate. Vengono indicate le modalità di richiesta per armatori persone fisiche e per soggetti diversi da persona fisica, la documentazione da allegare e le regole per comunicare il codice fiscale all’INAIL. Per gli armatori già iscritti sono previste la variazione anagrafica online, mentre per le nuove iscrizioni occorre trasmettere telematicamente la denuncia di prima iscrizione.
Attribuzione del codice fiscale dell’armatore estero ai fini dell’assicurazione INAIL
Attribuzione del codice fiscale dell’armatore estero ai fini dell’assicurazione INAIL
La circolare disciplina le modalità con cui l’armatore estero deve ottenere il codice fiscale e comunicarlo all’INAIL per la gestione del rapporto assicurativo relativo alle navi battenti bandiera estera. L’intervento mira a uniformare le procedure operative, distinguendo tra armatori persone fisiche e soggetti diversi da persona fisica, nonché tra posizioni già iscritte e nuove iscrizioni.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa richiamata è l’art. 291 del d.p.r. n. 1124/1965, che autorizza l’INAIL ad assicurare, su richiesta dell’armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera purché composti per almeno due terzi da marittimi italiani. Sono inoltre richiamati la legge n. 413/1984, artt. 47 e seguenti, e l’art. 2 del d.l. n. 6/1993, convertito nella legge n. 63/1993, che ha esteso la codificazione fiscale ai rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali e con le altre pubbliche amministrazioni.
Obbligo di codice fiscale per armatori residenti o aventi sede all’estero
La circolare precisa che, quando l’armatore della nave battente bandiera estera è residente o ha sede all’estero, deve richiedere l’attribuzione del codice fiscale all’Agenzia delle Entrate. Tale adempimento è necessario per rendere omogenee le modalità di gestione dei rapporti assicurativi e per consentire l’operatività delle procedure INAIL.
Richiesta di codice fiscale da parte di soggetti diversi da persona fisica
Per gli armatori non persone fisiche, la richiesta va effettuata mediante il modello AA5/6, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione può avvenire:
- in duplice esemplare presso una qualunque sede dell’Agenzia delle Entrate, a cura del rappresentante legale o di un delegato, con allegata copia del documento di identità del rappresentante legale;
- in unico esemplare tramite raccomandata R/R o PEC, sempre con allegata copia del documento di identità del rappresentante legale.
La circolare richiama le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e specifica che, ai fini della compilazione:
- i soggetti non residenti in Italia devono indicare i dati completi della sede estera;
- i soggetti non residenti e privi di domicilio fiscale in Italia devono lasciare in bianco il relativo campo e possono omettere il codice fiscale del rappresentante se questi ne è sprovvisto, indicando soltanto i dati anagrafici completi;
- se il sottoscrittore non ha codice fiscale italiano, vanno indicati solo i dati identificativi di quest’ultimo.
Documentazione integrativa richiesta
Alla domanda deve essere allegata una documentazione idonea a comprovare l’esistenza del soggetto giuridico estero e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il motivo della richiesta di attribuzione del codice fiscale e l’effettiva mancanza di domicilio fiscale in Italia. La documentazione può consistere, ad esempio, nell’atto costitutivo, nello statuto o nella visura camerale del soggetto estero, purché conforme alle regole di validità previste per le certificazioni rilasciate in Paesi esteri.
Richiesta di codice fiscale per persona fisica
Nel caso di armatore persona fisica, la richiesta può essere presentata con le medesime modalità previste per gli altri soggetti oppure direttamente all’ufficio consolare italiano del Paese estero di residenza o domicilio fiscale. I consolati italiani, infatti, possono accedere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e, verificati i requisiti e la documentazione, attribuire direttamente il codice fiscale all’armatore.
Adempimenti verso l’INAIL per armatori già iscritti
Gli armatori esteri già iscritti all’INAIL, che dispongono di un codice conto a 5 cifre e delle credenziali di accesso ai servizi telematici del Settore Navigazione, devono aggiornare la scheda anagrafica inserendo il codice fiscale, se non ancora comunicato. L’adempimento va eseguito tramite il servizio online "Comunicazione variazione anagrafica > Variazione anagrafica armatore", disponibile nell’area Naviganti del sito INAIL.
Nuove iscrizioni e procedura telematica
Per le nuove iscrizioni l’armatore estero deve seguire le stesse modalità previste per l’armatore nazionale e trasmettere telematicamente la denuncia di prima iscrizione mediante il servizio online "Denunce prima iscrizione > Compilazione denuncia prima iscrizione". Dopo l’inserimento dei dati anagrafici, delle informazioni sull’armatore e del codice fiscale attribuito, il sistema richiede la denuncia di prima iscrizione della nave. Se la nave è già censita negli archivi INAIL, è sufficiente indicare il numero di certificato collegato; in caso contrario, va compilata la scheda con i dati tecnici della nave.
Esito della procedura e utilizzo dei dati assegnati
A seguito dell’invio della denuncia di prima iscrizione, l’armatore riceve una e-mail di conferma contenente le credenziali di accesso ai servizi online, il numero di conto assegnato, che identifica l’azienda, e il numero di certificato, che identifica la nave. Tali elementi sono necessari per tutti i successivi adempimenti connessi al rapporto assicurativo.
Punti principali
Quadro normativo e principio assicurativo
La circolare richiama l’art. 291 del d.p.r. n. 1124/1965, che consente all’INAIL di assicurare, su richiesta dell’armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera purché composti per almeno due terzi da marittimi italiani. Richiama inoltre la legge n. 413/1984, artt. 47 e seguenti, e il d.l. n. 6/1993, art. 2, quale base dell’obbligo di indicazione del codice fiscale nei rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali.
Obbligo di attribuzione del codice fiscale per armatori esteri
Quando l’armatore della nave battente bandiera estera è residente o ha sede all’estero, deve chiedere l’attribuzione del codice fiscale all’Agenzia delle Entrate, al fine di uniformare le modalità operative di gestione dei rapporti assicurativi. L’indicazione del codice fiscale è quindi presupposto necessario per i rapporti con l’INAIL.
Richiesta di codice fiscale per soggetti diversi da persona fisica
Se l’armatore è un soggetto non persona fisica, la richiesta va presentata tramite il modello AA5/6, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione può avvenire in duplice esemplare presso una qualunque sede dell’Agenzia, a cura del rappresentante legale o di un delegato, con copia del documento del rappresentante, oppure in un unico esemplare tramite raccomandata R/R o PEC, allegando copia del documento del rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia devono essere indicati i dati completi della sede estera; i soggetti non residenti e privi di domicilio fiscale in Italia devono lasciare in bianco il relativo campo e possono omettere il codice fiscale del rappresentante se questi ne è privo, indicando solo i dati anagrafici completi; se il sottoscrittore è privo di codice fiscale italiano, vanno indicati solo i suoi dati identificativi.
Documentazione da allegare alla richiesta
Alla domanda deve essere allegata documentazione idonea a certificare l’esistenza del soggetto giuridico estero e una dichiarazione firmata dal legale rappresentante che indichi il motivo della richiesta di attribuzione del codice fiscale e l’effettiva mancanza di domicilio fiscale in Italia. La documentazione può consistere, ad esempio, in atto costitutivo, statuto o visura camerale del soggetto estero, purché conforme alle norme sulla validità delle certificazioni nei Paesi esteri.
Richiesta di codice fiscale per persona fisica
Se l’armatore è una persona fisica, può utilizzare le medesime modalità previste per i soggetti non persone fisiche oppure rivolgersi direttamente all’ufficio consolare italiano nel Paese estero di residenza o domicilio fiscale. I consolati italiani, previa verifica dei requisiti e della documentazione, possono accedere al sistema dell’Anagrafe tributaria e attribuire direttamente il codice fiscale.
Comunicazione del codice fiscale all’INAIL per armatori già iscritti
Gli armatori esteri già iscritti all’INAIL, titolari di un codice conto a 5 cifre e delle credenziali per i servizi telematici del Settore Navigazione, devono aggiornare la scheda anagrafica inserendo il codice fiscale, se non già comunicato, tramite il servizio online "Comunicazione variazione anagrafica > Variazione anagrafica armatore" disponibile nell’area Naviganti del sito INAIL.
Nuove iscrizioni e denuncia di prima iscrizione
Per le nuove iscrizioni l’armatore estero deve seguire le stesse modalità previste per un nuovo armatore nazionale e trasmettere telematicamente la denuncia di prima iscrizione tramite il servizio online "Denunce prima iscrizione > Compilazione denuncia prima iscrizione". Dopo l’inserimento dei dati anagrafici, delle informazioni sull’armatore e del codice fiscale attribuito, il sistema richiede la denuncia di prima iscrizione della nave da armare; se la nave è già censita basta indicare il numero di certificato, altrimenti occorre compilare la scheda con i dati tecnici della nave.
Esito della procedura e dati per gli adempimenti successivi
Una volta inviata la denuncia, l’armatore riceve una e-mail di conferma con le credenziali di accesso ai servizi online, il numero di conto assegnato, che identifica l’azienda, e il numero di certificato, che identifica la nave. Questi dati dovranno essere utilizzati per tutti i successivi adempimenti connessi al rapporto assicurativo.
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