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Legge

L.R. Marche 23/2002

Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. 45/1998.

Normativa regionaleL.R. Marche 23/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche n. 23/2002 modifica varie disposizioni delle leggi regionali n. 10/1999, n. 13/1999, n. 45/1998 e n. 2/2001, intervenendo su riordino amministrativo, difesa del suolo e trasporto pubblico locale. Introduce anche una ripartizione delle autorizzazioni per competizioni sportive e stabilisce che alcune autorizzazioni hanno validità quadriennale. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche a leggi regionali marchigiane in materia amministrativa, difesa del suolo e trasporto pubblico locale, con disciplina sulle autorizzazioni per competizioni sportive

Modifiche normative eterogenee a leggi regionali delle Marche

La legge regionale Marche n. 23 del 6 novembre 2002 interviene su più discipline settoriali già vigenti, aggiornando la normativa sul riordino amministrativo, sulla difesa del suolo e sul trasporto pubblico regionale e locale. Il testo consolidato disponibile mostra soprattutto effetti di modifica, abrogazione e integrazione di disposizioni pregresse.

Interventi sulla l.r. 10/1999: riordino delle funzioni amministrative

La legge modifica più disposizioni della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10, incidendo su competenze, organizzazione di capi e articoli del titolo II e su altre previsioni collegate.

  • Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’art. 23 e aggiunge la lettera d bis) al medesimo comma.
  • Abroga la lettera a) del comma 1 dell’art. 24.
  • Sostituisce la rubrica del Capo VII del Titolo II e inserisce l’art. 29 bis.
  • Sostituisce il comma 1 dell’art. 31.
  • Abroga la lettera a) del comma 1 dell’art. 53.
  • Sostituisce gli articoli 45, 46 e 47.
  • Abroga la lettera c) del comma 1 dell’art. 51.
  • Abroga la lettera a) del comma 1 dell’art. 55 e aggiunge il comma 1 bis al medesimo articolo.
  • Aggiunge il comma 2 bis all’art. 77.

Interventi sulla l.r. 13/1999: difesa del suolo

La legge aggiorna anche la disciplina regionale della difesa del suolo, contenuta nella l.r. 25 maggio 1999, n. 13.

  • Abroga la lettera f) del comma 1 dell’art. 14.
  • Aggiunge la lettera q bis) al comma 1 dell’art. 16.
  • Modifica la lettera c) del comma 1 dell’art. 16.

Interventi sulla l.r. 45/1998 e sulla l.r. 2/2001: trasporto pubblico regionale e locale

La legge modifica la normativa marchigiana sul trasporto pubblico regionale e locale e abroga alcune previsioni previgenti.

  • Abroga la lettera l) del comma 2 dell’art. 8 della l.r. 45/1998.
  • Abroga il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 2/2001.
  • Abroga il comma 6 dell’art. 19 della l.r. 45/1998.
  • Aggiunge le lettere m) ed n) al comma 1 dell’art. 6 della l.r. 45/1998.
  • Sostituisce la lettera e) del comma 1 dell’art. 24 della l.r. 45/1998.

Competizioni sportive e autorizzazioni

Per le autorizzazioni relative alle competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale richiamate dal d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella l. 1 agosto 2002, n. 168, la legge attribuisce le competenze in modo distinto tra Provincia e Regione.

  • La Provincia rilascia l’autorizzazione quando la competizione interessa più comuni ma resta nell’ambito di una medesima circoscrizione provinciale.
  • La Regione rilascia l’autorizzazione quando la competizione si svolge in comuni appartenenti a circoscrizioni provinciali diverse.
  • I promotori devono presentare la richiesta all’ente competente secondo tali criteri.

Validità delle autorizzazioni in materia di difesa del suolo

Le autorizzazioni di cui all’art. 46, comma 1, lettera d), della l.r. 10/1999, come sostituito dalla stessa legge regionale n. 23/2002, hanno durata quadriennale.

  • La validità è di quattro anni dalla data del rilascio.
  • La regola vale anche per le autorizzazioni rilasciate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 152/1999 e prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Testo integrale

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