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Legge

L.R. Marche 28/2002

Norme in materia di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria.

Normativa regionaleL.R. Marche 28/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche disciplina il referendum confermativo sulle leggi di revisione statutaria: pubblicazione del testo approvato, raccolta delle firme o richiesta di un quinto dei consiglieri, verifica di regolarità, indizione e svolgimento del voto, effetti della mancata approvazione o dell’esito favorevole. Prevede anche l’interruzione dei termini in caso di ricorso del Governo alla Corte costituzionale e la copertura finanziaria delle spese.

Referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria

Referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria

La legge disciplina, per la Regione Marche, il procedimento referendario previsto dall’articolo 123, terzo comma, della Costituzione sulle leggi regionali di revisione statutaria. Regola pubblicazione del testo approvato, iniziativa popolare o consiliare, verifiche di regolarità, indizione, votazione, proclamazione dei risultati ed effetti della pronuncia della Corte costituzionale.

Pubblicazione del testo approvato e decorrenza dei termini

Dopo la seconda approvazione della legge di revisione statutaria, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo al Presidente della Giunta regionale entro cinque giorni. Quest’ultimo lo pubblica immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione, senza promulgazione e senza numerazione, con avviso che entro tre mesi dalla pubblicazione possono chiedere il referendum almeno un cinquantesimo degli elettori regionali o un quinto dei consiglieri regionali. Il termine decorre dal giorno successivo alla pubblicazione.

Contenuto della richiesta di referendum

La richiesta deve indicare con precisione la legge da sottoporre a referendum, la data dell’approvazione finale del Consiglio regionale e gli estremi della pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Il quesito è formulato in modo uniforme e secco, senza elementi illustrativi aggiuntivi, con la domanda di approvazione del testo di legge e le risposte alternative “SI” e “NO”.

Iniziativa popolare: soggetti, firme e deposito

L’iniziativa popolare è promossa da elettori marchigiani rappresentati da almeno tre promotori, ciascuno munito di certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione. La richiesta, il quesito e le firme raccolte con le modalità previste devono essere depositati presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il termine dei tre mesi. I promotori indicano anche tre delegati, che possono coincidere con loro, incaricati di rappresentare i sottoscrittori e di ricevere comunicazioni e compiere gli atti a tutela del referendum.

Raccolta e autenticazione delle firme

Le firme devono essere raccolte su modelli appositi forniti e vidimati dal Consiglio regionale. Ogni sottoscrizione deve essere accompagnata da nome e cognome, luogo e data di nascita e indicazione del comune marchigiano di iscrizione elettorale; in mancanza, la firma è nulla, così come quelle raccolte su fogli non vidimati. L’autenticazione è obbligatoria e può essere effettuata dai soggetti previsti dalla normativa statale richiamata o dai consiglieri regionali che abbiano dato disponibilità scritta al Presidente del Consiglio regionale. Le spese per l’autenticazione sono a carico della Regione e rimborsabili su domanda dei promotori.

Verbalizzazione del deposito e verifica della regolarità

Al deposito viene redatto verbale da un funzionario responsabile del procedimento, con attestazione del giorno e dell’ora e con dichiarazione dei promotori sul numero delle firme e dei certificati allegati. Il verbale è trasmesso entro tre giorni feriali e pubblicato nel Bollettino ufficiale. Entro trenta giorni il responsabile verifica il rispetto del termine, il numero dei richiedenti e la loro qualità; il termine può essere prorogato fino a ulteriori trenta giorni per motivate difficoltà. L’esito, regolare o irregolare, è formalizzato in verbale e pubblicato.

Effetti della richiesta popolare irregolare o regolare

Se la richiesta è dichiarata irregolare, decorso il termine di tre mesi e in assenza di ricorso governativo pendente, il Presidente della Regione promulga la legge di revisione statutaria. Se la richiesta è regolare, il Presidente della Giunta regionale indice il referendum entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’esito e fissa la votazione in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione.

Iniziativa di un quinto dei consiglieri regionali

Quando la richiesta è presentata da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale, le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente del Consiglio, che attesta anche la qualità di consigliere in carica. Non è richiesta altra documentazione. La richiesta deve essere accompagnata dalla designazione di tre delegati scelti tra i richiedenti, che la depositano presso l’Ufficio di Presidenza. Il verbale segue le medesime regole di deposito, pubblicazione e indizione del referendum previste per l’iniziativa popolare.

Svolgimento della votazione e scrutinio

Possono partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Marche. Il referendum si svolge in un’unica giornata; si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni della l.r. 18/1980 richiamate dalla legge. Le schede sono uniche, di carta consistente, di identico colore, fornite dalla Presidenza della Giunta regionale e recano il quesito con le risposte “SI” e “NO”. Il voto si esprime tracciando un segno sulla risposta prescelta. Le operazioni di voto vanno dalle ore 7 alle ore 22 della domenica fissata; scrutinio e relative modalità sono stabiliti nel decreto di indizione.

Proclamazione dell’esito e effetti del referendum

Se i “NO” sono prevalenti oppure pari ai “SI”, la legge di revisione statutaria non è approvata dal referendum; il Presidente della Giunta regionale pubblica l’esito e la legge decade. Se prevalgono i “SI”, il Presidente della Giunta regionale promulga la legge entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito favorevole.

Giudizio di legittimità costituzionale e sospensione delle operazioni

Se il Governo promuove la questione di legittimità costituzionale, il termine di tre mesi per la richiesta di referendum si interrompe e ricomincia dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in Gazzetta Ufficiale. Fino a tale pubblicazione sono vietate tutte le attività referendarie, comprese nuove richieste. Le attività già compiute restano valide solo se il ricorso governativo viene respinto. Il Presidente della Giunta regionale dà notizia del ricorso con avviso nel Bollettino ufficiale e comunicazione ai delegati.

Esito della decisione della Corte costituzionale

Se la Corte dichiara l’illegittimità parziale della legge di revisione statutaria, il Consiglio regionale decide nella prima seduta successiva i provvedimenti conseguenziali. Se la legge viene modificata per ragioni diverse dal mero coordinamento testuale o formale, la modifica è trattata come nuova legge e deve seguire nuovamente la procedura costituzionale di approvazione e pubblicazione. Eventuali attività referendarie già svolte sulla delibera modificativa perdono efficacia.

Disposizioni finanziarie

Le spese per l’attuazione della legge sono qualificate come obbligatorie e la loro entità è determinata annualmente con la legge finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio. La copertura avviene mediante riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e con iscrizione delle somme nell’unità previsionale e nel capitolo di competenza del bilancio regionale.

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