Risoluzione n. 2 del 24/01/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 2/E del 24 gennaio 2013 chiarisce che il verbale di inventario redatto all’apertura di una cassetta di sicurezza dopo la morte del concessionario non è soggetto a registrazione in termine fisso, perché rientra tra gli atti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al TUR. Di conseguenza non sussiste l’obbligo di richiedere la registrazione.
Imposta di registro sul verbale di apertura delle cassette di sicurezza
Imposta di registro sul verbale di apertura delle cassette di sicurezza
La risoluzione affronta il trattamento ai fini dell’imposta di registro del verbale di inventario redatto in occasione dell’apertura di cassette di sicurezza dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari. L’Agenzia chiarisce se l’atto debba essere registrato in termine fisso e chi sia, eventualmente, tenuto a richiederne la registrazione.
Quesito posto dall’Amministrazione regionale
La Direzione Regionale chiede se il verbale di inventario previsto dall’articolo 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 debba essere assoggettato a registrazione in termine fisso. In caso positivo, viene chiesto anche di individuare i soggetti obbligati a presentare la richiesta di registrazione.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Secondo la Direzione Regionale, il verbale dovrebbe essere registrato in termine fisso perché rientrerebbe tra gli atti indicati dall’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). Inoltre, trattandosi di atto pubblico, l’obbligo di richiederne la registrazione graverebbe sul notaio o sul funzionario delegato dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUR.
Quadro normativo richiamato
La disciplina di riferimento è l’articolo 48, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, che prevede che le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possano essere aperte soltanto alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio. Costui redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione al competente ufficio del registro del giorno e dell’ora di apertura.
La risoluzione richiama inoltre:
- l’articolo 2699 del codice civile, che definisce l’atto pubblico;
- l’articolo 2700 del codice civile, sulla fede privilegiata dell’atto pubblico fino a querela di falso;
- l’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, relativo alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate;
- l’articolo 5 della tabella allegata al TUR, che esclude dall’obbligo di registrazione gli atti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse;
- l’articolo 7 del TUR, citato in relazione alla registrazione volontaria.
Natura giuridica del verbale di inventario
L’Agenzia osserva che l’inventario redatto dal notaio o dal funzionario dell’Amministrazione finanziaria integra un atto pubblico, poiché è formato da un pubblico ufficiale nell’esercizio di funzioni certificative attribuite dalla legge. La qualità di pubblico documentatore del notaio, o la funzione esercitata dal funzionario dell’Amministrazione finanziaria, conferisce al verbale efficacia di atto pubblico, con presunzione di veridicità e esattezza dei fatti documentati fino a querela di falso.
Regola generale sulla registrazione degli atti pubblici
In via generale, gli atti pubblici sono soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, con applicazione dell’imposta in misura fissa. La risoluzione ricorda però che la stessa disposizione contiene eccezioni e che non tutti gli atti pubblici rientrano nell’obbligo di registrazione.
Esclusione dall’obbligo di registrazione nel caso esaminato
Nel caso specifico, il verbale di apertura della cassetta di sicurezza è redatto in esecuzione di una previsione tributaria e assolve una funzione fiscale: certifica l’esatta individuazione dei beni o dei valori contenuti nella cassetta, al fine di determinare l’attivo ereditario del de cuius e consentire l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Poiché l’atto è inserito in un procedimento finalizzato alla corretta applicazione di un tributo e serve a esigenze di controllo dell’Amministrazione finanziaria, l’Agenzia ritiene applicabile l’articolo 5 della tabella allegata al TUR. Ne consegue che per tale verbale non vi è obbligo di chiedere la registrazione.
Esito del parere
La conclusione della risoluzione è che il verbale di inventario redatto ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990 non è soggetto a registrazione in termine fisso, perché rientra tra gli atti esclusi dall’obbligo di registrazione dall’articolo 5 della tabella allegata al TUR. Di conseguenza, non sussiste neppure un soggetto obbligato a richiederne la registrazione.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi esposti siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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