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Legge

L.R. Molise 25/2007

Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie.

Normativa regionaleL.R. Molise 25/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise disciplina orari di apertura, turni festivi/notturni, ferie, chiusure temporanee, informazione al pubblico e sanzioni per le farmacie aperte al pubblico. Prevede competenze dell’A.S.Re.M. e dei sindaci, turnazioni a rotazione e obblighi di servizio e comunicazione. È vigente ma molte regole sono state aggiornate nel 2008.

Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie in Molise

Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie in Molise

La legge regola, nel territorio della Regione Molise, l’apertura al pubblico delle farmacie, i turni di servizio, le chiusure per riposo, festività e ferie, nonché gli obblighi di informazione al cittadino e il regime sanzionatorio.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda tutte le farmacie aperte al pubblico nella Regione Molise per quanto concerne orari di apertura, turni di servizio e chiusure per riposo infrasettimanale, festività e ferie. Ai fini applicativi:

  • la “farmacia a battenti aperti” è la farmacia normalmente aperta al pubblico;
  • la “farmacia a battenti chiusi” è la farmacia di turno con obbligo di presenza del farmacista all’interno;
  • la “farmacia a chiamata” è la farmacia di turno con obbligo di reperibilità del farmacista, secondo le modalità di informazione al cittadino;
  • il “bacino di utenza” è l’insieme di più Comuni, anche di province diverse, omogenei per caratteristiche territoriali ed esigenze di assistenza farmaceutica.

Competenze amministrative

I provvedimenti sui turni settimanali e festivi sono adottati dall’A.S.Re.M., previo parere degli Ordini provinciali dei farmacisti e dei sindaci interessati; se tali pareri non pervengono entro 30 giorni dalla richiesta, l’A.S.Re.M. può procedere comunque. Gli orari di apertura e chiusura delle farmacie sono invece stabiliti dal sindaco del Comune interessato, sentito l’Ordine provinciale dei farmacisti.

Orario diurno feriale e chiusura pomeridiana

Le farmacie urbane e rurali devono osservare un’apertura minima di 38 ore settimanali, con un intervallo di chiusura pomeridiana ogni giorno. Per i Comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore afflusso, l’orario può essere aumentato fino a un massimo di 10 ore settimanali oltre quello ordinario previsto dalla legge.

Riposo settimanale

Le farmacie urbane e rurali osservano una chiusura infrasettimanale compresa tra mezza giornata e una giornata intera, oppure due mezze giornate. Nei Comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il sindaco può autorizzare deroghe, anche parziali, alla chiusura infrasettimanale; la domanda va presentata almeno 30 giorni prima e comunicata subito all’A.S.Re.M. per la definizione dei turni.

Servizio pomeridiano feriale

Durante l’intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio è garantito secondo il tipo di Comune:

  • nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con oltre 25.000 abitanti, una farmacia a battenti aperti a turno tra quelle del Comune;
  • nei Comuni con più di una farmacia, una farmacia a chiamata a turno;
  • nei Comuni e nelle frazioni con farmacia unica, una farmacia a chiamata a turno tra quelle dello stesso bacino di utenza.

Servizio festivo

Nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali le farmacie non di turno restano chiuse. Il servizio festivo è organizzato così:

  • nel capoluogo di regione, due farmacie: una con servizio a battenti aperti fino alle 22 e poi a battenti chiusi nel notturno fino all’apertura del giorno feriale successivo; l’altra di appoggio con orario feriale;
  • nei capoluoghi di provincia, una farmacia a battenti aperti fino alle 22 e poi a battenti chiusi nel notturno fino all’apertura del giorno feriale successivo;
  • nei Comuni con più di una farmacia, una farmacia di turno a battenti aperti per l’orario feriale, a chiamata nel pomeriggio e nel notturno a rotazione;
  • nei Comuni e frazioni con farmacia unica, una farmacia a chiamata a rotazione nel bacino di utenza. Anche per la chiusura festiva, nei Comuni turistici il sindaco può autorizzare deroghe, anche parziali, su domanda presentata almeno 30 giorni prima e comunicata immediatamente all’A.S.Re.M.

Servizio notturno

Dalla chiusura pomeridiana all’apertura antimeridiana, nei giorni feriali e festivi, il servizio notturno è assicurato:

  • nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con più di 25.000 abitanti, con una farmacia a battenti aperti fino alle 22 e poi a battenti chiusi fino all’apertura del mattino;
  • nei Comuni con più di una farmacia, con una farmacia a chiamata a turno;
  • nei Comuni e frazioni con farmacia unica, con una farmacia a chiamata a turno nel bacino di utenza. Il farmacista di turno non obbligato alla permanenza in farmacia deve essere effettivamente disponibile entro 20 minuti dalla chiamata.

Bacini di utenza e turnazione

I bacini di utenza sono determinati secondo le definizioni e le competenze previste dalla legge. Per i servizi a chiamata pomeridiani, festivi e notturni i turni sono assegnati a rotazione settimanale tra le farmacie interessate; nella settimana di turno la farmacia non usufruisce del riposo infrasettimanale. I Comuni appartenenti al bacino possono proporre all’A.S.Re.M., d’intesa tra loro, misure ulteriori per garantire la presenza costante di un esercizio aperto sul territorio, nel rispetto della legge.

Ferie annuali e chiusura temporanea

La chiusura per ferie annuali deve durare almeno una settimana e non più di quattro settimane; può essere effettuata anche in periodi diversi, purché ciascun periodo non sia inferiore a 7 giorni consecutivi. La chiusura temporanea per eventi straordinari ed eccezionali che colpiscano il titolare o i familiari, oppure impediscano il normale esercizio dell’attività, è ammessa per non oltre 15 giorni, senza necessità di autorizzazione preventiva, ma con comunicazione tempestiva all’A.S.Re.M. per consentire la sostituzione.

Informazione al cittadino

Ogni farmacia deve esporre un cartello con:

  • orario di apertura;
  • chiusura per riposo settimanale;
  • chiusura per ferie;
  • eventuale chiusura temporanea ex art. 10;
  • farmacia di turno. Per le farmacie di turno “a chiamata” deve essere indicato anche un doppio recapito telefonico del farmacista. Le informazioni possono essere rese disponibili anche tramite strumenti elettronici o informatici facilmente consultabili. Le farmacie di turno devono inoltre tenere accesa, nelle ore serali e notturne, un’insegna luminosa conforme al Codice della strada e ai regolamenti comunali.

Sanzioni e procedimento disciplinare

La violazione delle disposizioni della legge è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro. L’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione spettano all’A.S.Re.M., che deve comunicare entro 15 giorni la violazione al consiglio provinciale dell’Ordine dei farmacisti per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Abrogazioni

Sono abrogate la precedente disciplina regionale del 1989 sulle farmacie e la legge del 1990 che la modificava; restano inoltre abrogate tutte le norme incompatibili con questa legge.

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