Cassazione Civile, Sentenza n. 33585/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna che aveva rigettato il suo appello e confermato il rimborso riconosciuto in favore della Parrocchia per l'ICI relativa agli immobili destinati a scuola paritaria per gli anni 2009-2011. Il motivo centrale del ricorso per cassazione era la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione alla corretta qualificazione della retta scolastica come non simbolica (ovvero come corrispettivo non meramente simbolico) e, conseguentemente, alla impossibilita di beneficiare dell'esenzione. In corso di causa è intervenuto lo ius superveniens rappresentato dalla decisione della Commissione UE 3 marzo 2023 (n. 2023/2103/UE) e dal recepimento interno con l'art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, che ha posto la questione dell'applicabilità del regime de minimis a limitare il recupero dell'aiuto illegale.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna per nuovo esame. La cassazione è motivata dalla necessità di rideterminare in sede di merito, alla luce dello ius superveniens, se il recupero dell'ICI possa essere escluso per effetto dell'applicazione del regime de minimis (soglia complessiva di 200.000 euro su periodo mobile di tre anni), e perché il giudice di merito debba verificare in concreto la simbolicità del corrispettivo praticato dalla scuola paritaria; è stato affermato altresì che l'onere della prova circa il rispetto dei requisiti de minimis e della simbolicità grava sul contribuente. La Corte ha precisato che la sopravvenuta normativa/decisione comunitaria è applicabile in cassazione e che, se sono necessari accertamenti di fatto non compiuti, la causa va rimessa al giudice d'appello per il relativo esame. Conseguenza pratica: la pretesa impositiva e la spettanza dell'esenzione devono essere riesaminate dal giudice di merito tenendo conto del regime de minimis e dei criteri europei sulla non economicità delle prestazioni (es.: retta 'simbolica').
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione per immobili destinati a determinate attività si applica solo se l'attività non ha carattere economico, ossia è svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico; il giudice deve valutare in concreto la simbolicità del corrispettivo
Decisione della Commissione Europea 19 dicembre 2012 (n. 2013/284/UE)
decisione n. 2013/284/UE della Commissione Europea del 19 dicembre 2012
Ha qualificato come aiuto di Stato l'esenzione ICI concessa in favore di enti non commerciali quando l'attività è economica; ha valore generale e orienta la valutazione sulla compatibilita dell'esenzione con il mercato interno
Sentenza Corte di Giustizia UE 6 novembre 2018, Cause riunite C-622/16 P, C-623/16 P, C-624/16
sentenza CGUE 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P - C-624/16
Ha affermato che l'accertamento dell'illegalità di un aiuto comporta in linea di principio l'ordine di recupero e che le decisioni della Commissione hanno efficacia generale
Decisione della Commissione Europea 3 marzo 2023 (n. 2023/2103/UE)
decisione n. 2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023
Ha ordinato il recupero dagli enti beneficiari delle esenzioni ICI ritenute incompatibili, salvo l'applicazione dei regolamenti de minimis o di altri regimi compatibili; rappresenta ius superveniens rilevante per le pretese di recupero
art. 16-bis d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. dalla legge 14 novembre 2024, n. 166
art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166
Ha disciplinato le modalita di dichiarazione e di eventuale esclusione del versamento richiesto per il recupero ICI 2006-2011, prevedendo che il versamento non sia effettuato se le soglie de minimis non sono state superate o se sussistono regimi compatibili
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)
regolamento n. 1407/2013/UE
Definisce la soglia de minimis di 200.000 euro su arco mobile di tre esercizi finanziari e le regole di cumulo; stabilisce che l'aiuto si considera concesso al momento dell'atto di concessione
Regolamenti previgenti de minimis (CE) n. 69/2001 e n. 1998/2006
regolamenti n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE
Sono richiamati per criteri transitori e per la valutazione di aiuti concessi prima delle nuove versioni del regolamento de minimis
D.M. 19 novembre 2012, n. 200 (art. 3 e art. 4)
Stabilisce requisiti e criteri 'indicativi' per ritenere le attivita didattiche svolte con modalita non commerciali (parità rispetto all'istruzione pubblica, non discriminazione, accoglienza portatori di handicap, contrattazione collettiva, pubblicità del bilancio, rette simboliche); i criteri sono sintomatici ma non vincolano il giudice di merito
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (introduzione IMU)
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 7-9
Ha trasferito le esenzioni ICI nel regime IMU ma non ha modificato i principi generali sulla non economicità dell'attività per l'esenzione
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107 e 108
Forniscono il divieto degli aiuti di Stato incompatibili e l'obbligo di notifica e recupero degli aiuti non autorizzati
Massime di principio
- Lo ius superveniens di fonte comunitaria (decisioni della Commissione e regolamenti UE) è immediatamente applicabile e può incidere sul processo di cassazione: se richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di legittimità cassa e rimette al giudice di merito
- L'esenzione ICI/IMU per enti non commerciali è compatibile con il diritto UE solo quando l'attività svolta nell'immobile non ha natura economica, ossia è gratuita o dietro corrispettivo simbolico; la valutazione della simbolicità è un accertamento di fatto a carico del contribuente
- Il regime de minimis può escludere l'obbligo di recupero degli aiuti illegali entro la soglia di 200.000 euro su periodo mobile di tre esercizi; l'onere della prova del rispetto dei limiti de minimis grava sul beneficiario
- Se la soglia de minimis è superata, l'intero aiuto dichiarato incompatibile è recuperabile (non solo la parte eccedente)
- Il criterio del confronto aritmetico semplice fra retta media e costo medio ministeriale non è di per sé decisivo: il giudice di merito deve valutare complessivamente le circostanze e l'effettiva natura economica dell'attività
- La circostanza che l'ente operi in perdita non esclude di per sé la natura economica dell'attività; la rilevanza è la natura del corrispettivo praticato (se simbolico o remunerativo)
- In controversie simili, consigliabile che il contribuente produca in sede di merito la documentazione probatoria sul cumulo degli aiuti, autocertificazioni ove ammesse e il dettaglio delle rette e dei contributi pubblici per consentire la verifica del regime de minimis
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