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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 10 del 16/01/2025

Provvedimento del 16 gennaio 2025

Garante Privacy10

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che il medico competente di una società ha comunicato a vari referenti aziendali informazioni sullo stato di salute di un lavoratore, incluse indicazioni anamnestiche e cliniche, in violazione degli artt. 6 e 9, par. 2, GDPR. Ritenuta l’assenza di un idoneo presupposto di liceità e richiamato il ruolo autonomo del medico competente rispetto al datore di lavoro, l’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

Medico competente: illecita comunicazione al datore di lavoro di dati sanitari del lavoratore e sanzione pecuniaria

Medico competente: comunicazione illecita di dati sanitari al datore di lavoro e sanzione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di un lavoratore nei confronti del medico competente di Eni S.p.A., a cui è stato contestato di avere comunicato ai referenti aziendali informazioni sullo stato di salute dell’interessato. Il provvedimento conclude per l’illiceità del trattamento di dati particolari e applica una sanzione amministrativa pecuniaria, con pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Il procedimento origina da un reclamo presentato il 17 gennaio 2023 e regolarizzato il 17 aprile 2023 ai sensi dell’art. 77 GDPR. Il reclamante lamentava che il medico competente, titolare del trattamento dei dati sanitari dei lavoratori, avesse trasmesso a soggetti del datore di lavoro una relazione denominata "Sintesi anamnestica del sig. XX", contenente informazioni sullo stato di salute e sulle vicende mediche dell’anno 2021.

L’Ufficio ha quindi richiesto informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy per verificare i presupposti di liceità della comunicazione, con nota del 16 giugno 2023 reiterata il 28 settembre 2023. Il riscontro del 22 ottobre 2023 si è limitato a sostenere che non sarebbero state diffuse diagnosi o anamnesi familiare, ma solo un riferimento a uno stato d’ansia reattiva, senza fornire elementi ulteriori sulle ragioni della comunicazione o sui presupposti giuridici del trattamento.

Avvio del procedimento correttivo e sanzionatorio

Alla luce degli elementi raccolti, l’Ufficio ha notificato l’avvio del procedimento ex art. 58, par. 1, lett. d), GDPR e art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione degli artt. 6 e 9 GDPR, anche con riferimento alla disciplina di settore, in particolare al d.lgs. 81/2008. Il destinatario, pur avvertito della possibilità di presentare scritti difensivi o documenti, non ha fatto pervenire ulteriore documentazione.

Qualificazione del medico competente e limiti del trattamento

Il Garante ribadisce che il medico competente è, per legge, l’unico soggetto legittimato a trattare in autonomia i dati personali di natura sanitaria dei lavoratori nell’ambito della sorveglianza sanitaria. I dati relativi a diagnosi e anamnesi non possono essere comunicati al datore di lavoro, il quale può ricevere soltanto il giudizio di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni fissate dal professionista.

Il provvedimento richiama inoltre l’art. 25, comma 1, lett. i), del d.lgs. 81/2008, secondo cui il medico comunica al datore di lavoro i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, non dati identificativi sullo stato di salute del singolo lavoratore. I flussi di dati tra datore di lavoro e medico competente sono qualificati come comunicazioni di dati personali ai sensi dell’art. 2-ter, par. 4, lett. a), del Codice, da svolgersi solo nei limiti previsti dalla normativa di settore.

Liceità del trattamento e violazioni accertate

Con riferimento ai dati particolari ex art. 9 GDPR, il trattamento è consentito, tra l’altro, quando sia necessario per finalità di medicina preventiva o medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. h), GDPR e sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Nel caso concreto, il Garante ha accertato che la comunicazione delle informazioni relative allo stato di salute del reclamante è avvenuta al di fuori delle competenze e degli obblighi imposti dalla disciplina applicabile. Le difese presentate non sono state ritenute idonee a superare i rilievi istruttori; pertanto il trattamento è stato dichiarato illecito per violazione degli artt. 6 e 9, par. 2, GDPR.

Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione

La violazione è stata ricondotta all’art. 83, par. 5, lett. a), GDPR. Il Garante ha altresì richiamato l’art. 83, par. 3, sul cumulo delle violazioni relative allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, osservando che l’importo complessivo non può superare il massimo previsto per la violazione più grave.

Nella determinazione della sanzione sono stati considerati, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:

  • la natura, gravità e durata della violazione, in quanto riguardante la comunicazione a terzi di dati appartenenti a categorie particolari;
  • il livello di danno subito dall’interessato;
  • il grado di responsabilità del titolare del trattamento;
  • la categoria dei dati coinvolti;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
  • la mancata collaborazione del professionista nel corso del procedimento;
  • le condizioni economiche del contravventore, valutate sulla base del bilancio 2023.

All’esito di tali valutazioni, è stata irrogata la sanzione di euro 2.000.

Provvedimenti finali e impugnazione

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dal medico competente e ha ordinato il pagamento della sanzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR, con ingiunzione di pagamento entro 30 giorni dalla notifica, pena l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689/1981.

È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento n. 1/2019, nonché la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno delle violazioni. Resta salva la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro il termine previsto per l’opposizione.

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e trattamenti contestati

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal lavoratore, che lamentava la comunicazione al datore di lavoro di informazioni sanitarie da parte del medico competente. Dalla documentazione è emerso che il 11 maggio 2021 il medico aveva trasmesso una relazione intitolata "Sintesi anamnestica" contenente dati sullo stato di salute dell’interessato e sulle principali vicende mediche dell’anno 2021 a più soggetti aziendali.

Valutazione sulla liceità della comunicazione dei dati sanitari

Il Garante ha ritenuto che il medico competente, quale autonomo titolare del trattamento, possa trattare i dati sanitari dei lavoratori solo nei limiti previsti dalla normativa di settore, in particolare dal d.lgs. 81/2008. Le informazioni relative a diagnosi e anamnesi non possono essere comunicate al datore di lavoro, salvo il mero giudizio di idoneità alla mansione e le prescrizioni eventualmente necessarie. Nel caso concreto, la comunicazione è stata qualificata come trattamento illecito, in assenza di un valido presupposto di liceità ex artt. 6 e 9 GDPR.

Avvio del procedimento sanzionatorio e mancata difesa

A seguito delle richieste di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice, l’Ufficio ha avviato il procedimento correttivo e sanzionatorio ex art. 58, par. 1, lett. d), GDPR e art. 166, comma 5, Codice, contestando la violazione degli artt. 6 e 9 GDPR anche in relazione alle norme di settore. Il destinatario non ha depositato scritti difensivi o ulteriore documentazione idonea a giustificare il trattamento.

Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione

Il Garante ha applicato la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. a), GDPR, determinandola in euro 2.000. Ai fini della quantificazione sono stati considerati la natura e gravità della violazione, il trattamento di categorie particolari di dati, il livello di danno per l’interessato, il grado di responsabilità, l’assenza di precedenti violazioni, la mancata collaborazione del professionista e le condizioni economiche desumibili dal bilancio 2023. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiedati sanitarirapporto di lavorosanzioni gdprpubblica amministrazione

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