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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06701/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario sette cartelle di pagamento relative a tributi vari, deducendo di averne avuto conoscenza soltanto tramite un estratto di ruolo acquisito autonomamente presso l’agente della riscossione. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello, aveva riformato la decisione dichiarando inammissibile il ricorso originario sul presupposto della regolare notificazione delle cartelle. In cassazione il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l’interesse ad agire per l’impugnazione delle cartelle/ruolo e richiamando il principio giurisprudenziale che consente l’azione di accertamento negativo per far valere la prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non autosufficiente: dall’atto non risultava quando fossero state notificate le cartelle indicate nell’estratto di ruolo, né erano esposti gli elementi fattuali indispensabili a verificare se, dopo la notifica, fosse decorso il tempo necessario per la prescrizione. La censura restava quindi astratta e teorica, senza consentire di valutare la decisività dell’errore imputato alla CTR. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La violazione di questa norma è stata dedotta dal ricorrente per sostenere l’esistenza dell’interesse ad agire, ma la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso era privo degli elementi fattuali necessari per valutarla.

  • art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione delle ragioni di censura, senza rinvio a fonti esterne; la mancanza dei dati essenziali sulla notificazione delle cartelle integra violazione del principio di autosufficienza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito dell’inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    La disposizione è richiamata come fonte introduttiva dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere autosufficiente: occorre indicare compiutamente i fatti rilevanti e gli atti necessari a consentire alla Corte di verificare la decisività dell’errore denunciato, senza ricorrere a fonti esterne.
  • Quando si deduce l’errore del giudice di merito sull’interesse ad agire o sulla proponibilità dell’azione, il ricorrente deve specificare gli elementi fattuali che rendono concreta e verificabile la doglianza; una contestazione meramente astratta è inammissibile.
  • Se la censura presuppone la decorrenza di un termine di prescrizione successivo alla notificazione di atti impositivi o riscossivi, il ricorso deve indicare con precisione le date di notifica e gli altri dati temporali necessari a controllare la maturazione della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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