L.R. Calabria 21/2017
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina urbanistica calabrese su adesione ai procedimenti semplificati e al principio di consumo di suolo zero, con riduzione dei termini e nuove regole per i comuni associati o fusi. Conferma l’utilizzo dei contributi già ricevuti e sopprime il riferimento al 30 giugno 2017 per alcune disposizioni transitorie. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale; efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla legge urbanistica regionale della Calabria su piano strutturale, consumo di suolo zero, contributi e fusione dei comuni
Modifiche alla legge urbanistica della Calabria
La legge regionale Calabria 30 giugno 2017, n. 21 interviene sulla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, rimodulando la disciplina dei piani strutturali comunali e associati, delle procedure semplificate e del principio di “consumo di suolo zero”. Incide anche sulle disposizioni relative alle fusioni tra comuni e ai relativi effetti premiali e finanziari.
Comuni associati, adesione alle procedure e dissociazione dal PSA
I comuni associati possono aderire, ciascuno per il territorio di propria competenza, alle procedure previste per la pianificazione semplificata e per il consumo di suolo zero. L’adesione alla procedura semplificata determina la dissociazione automatica del singolo comune dal procedimento del piano strutturale associato (PSA), che prosegue solo se resta una pluralità di comuni associati.
Per l’adesione al consumo di suolo zero da parte di tutti o di alcuni comuni dell’associazione è richiesta una verifica preventiva e favorevole di coerenza tra gli obiettivi e le strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell’analisi ricognitiva complessiva. In sede di adesione i comuni possono adottare il documento preliminare oppure recepirlo se già adottato.
In caso di dissociazione di alcuni comuni dall’associazione:
- i comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme già ricevute anche dopo l’adesione alla procedura semplificata;
- i contributi già liquidati al comune capofila e non ancora utilizzati vengono rideterminati in proporzione e ripartiti tra i comuni interessati;
- agli stessi comuni sono trasferiti atti, documenti ed elaborati, anche tecnici, già prodotti.
Procedura semplificata per la formazione dei piani
La procedura semplificata di cui alla legge urbanistica regionale resta accessibile ai comuni interessati. Viene inoltre eliminato il riferimento temporale che limitava l’attivazione della procedura al 31 dicembre 2016, rendendo la disciplina applicabile senza quel vincolo di scadenza.
Resta fermo che i comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se successivamente aderiscono a tale procedura.
Consumo di suolo zero e riduzione dei termini procedimentali
Nei comuni che non hanno ancora adottato il piano strutturale comunale o associato, il consiglio comunale, su proposta della giunta, può deliberare l’adesione al principio di “consumo di suolo zero” e impartire direttive agli uffici e ai redattori del piano per perseguire tale obiettivo.
Dopo la delibera di adesione, il comune deve seguire le procedure ordinarie previste per la formazione e approvazione del piano strutturale, ma i relativi termini sono ridotti della metà come premialità. Nei procedimenti relativi al PSA questa riduzione opera solo se aderiscono tutti i comuni dell’associazione. La riduzione non si applica ai pareri obbligatori previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
Inoltre, contestualmente alla delibera di adesione, i comuni possono adottare il documento preliminare o recepirlo se già adottato, previa verifica favorevole di coerenza tra gli obiettivi e le strategie del piano e gli esiti dell’analisi ricognitiva.
Anche in questo ambito, i comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono continuare a utilizzare le somme già ricevute.
Fusioni tra comuni e premialità
La legge modifica la disciplina dei termini di approvazione del piano nei casi di fusione di comuni, fissando in dodici mesi, dalla data di costituzione del nuovo ente, il termine di approvazione previsto dalla norma richiamata.
Ai comuni che rispettano tale adempimento sono riconosciuti meccanismi di premialità nella determinazione dei punteggi per l’accesso alle risorse della programmazione dei fondi comunitari.
Viene inoltre eliminato, per alcune disposizioni transitorie della stessa legge urbanistica, il limite finale del 30 giugno 2017, con conseguente superamento di quel termine.
Profili finanziari e decorrenza
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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