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Legge

L.R. Calabria 31/2017

Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani al settore primario e contrastare

Normativa regionaleL.R. Calabria 31/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria la tutela del suolo agricolo e favorisce l’assegnazione di terreni pubblici a giovani agricoltori, singoli o associati, e a cooperative sociali con fatturato agricolo prevalente. Prevede censimenti, elenchi pubblici e avvisi per concessione o locazione, introduce vincoli di destinazione agricola e sanzioni per l’uso difforme. Non contiene limiti temporali generali, ma alcuni adempimenti erano previsti entro 6 mesi o 60 giorni dall’entrata in vigore.

Accesso dei giovani al settore primario e contenimento del consumo di suolo agricolo in Calabria

Accesso dei giovani al settore primario e tutela del suolo agricolo

La legge regionale Calabria n. 31 del 2017 detta principi e strumenti per conservare il suolo agricolo come bene comune e risorsa non rinnovabile, contrastare l’abbandono delle coltivazioni e favorire il ricambio generazionale nel settore primario. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.

Finalità e definizioni

La legge si fonda sui principi costituzionali in materia di tutela dell’ambiente, della funzione sociale della proprietà e della competenza regionale sul governo del territorio. Ai fini applicativi, considera:

  • superficie agricola: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, le aree di fatto utilizzate per scopi agricoli e quelle libere da edificazioni e infrastrutture suscettibili di uso agricolo;
  • consumo di suolo: la riduzione della superficie agricola dovuta a impermeabilizzazione, urbanizzazione, edificazione o cementificazione.

Regione ed enti locali devono coordinare le politiche di sviluppo territoriale con quelle di contenimento del consumo di suolo agricolo e promuovere misure per disincentivare l’abbandono, sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale e l’imprenditorialità agricola giovanile.

Individuazione dei terreni pubblici disponibili

La Regione, tramite i dipartimenti competenti in bilancio e agricoltura, su delega della Giunta regionale, deve predisporre un elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale di proprietà regionale idonei all’assegnazione a giovani agricoltori o a cooperative sociali con fatturato agricolo prevalente. L’elenco va corredato da cartografia.

Lo stesso adempimento è previsto per gli enti strumentali, controllati e partecipati dalla Regione con riferimento ai terreni di loro proprietà. L’elenco va formato:

  • entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore, l’elenco deve essere reso pubblico e accessibile tramite il sistema informativo della Giunta regionale.

Procedure di assegnazione, avvisi pubblici e soggetti beneficiari

Gli elenchi degli immobili, il regolamento di attuazione e lo schema di avviso pubblico sono approvati dalla Giunta regionale. Il dipartimento regionale competente in agricoltura cura l’emanazione degli avvisi pubblici, l’istruttoria e la stipula dell’atto di assegnazione per la concessione o locazione dei terreni inseriti negli elenchi.

I terreni pubblici appartenenti alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici sono concessi o locati secondo la legislazione nazionale e regionale vigente. Gli avvisi regionali e comunali devono privilegiare:

  • giovani agricoltori con età inferiore a 40 anni;
  • giovani al primo insediamento;
  • cooperative sociali, nei limiti e secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Le locazioni devono prevedere il vincolo di destinazione agricola per l’intera durata del rapporto. Per i beni regionali gestiti da enti strumentali o partecipati, gli adempimenti sono svolti dai soggetti gestori nel rispetto della disciplina regionale richiamata.

I comuni devono censire, entro 6 mesi dall’entrata in vigore, i terreni agricoli o a vocazione agricola del proprio patrimonio e individuare quelli da destinare annualmente, con bando pubblico, alla locazione a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa. Le risultanze del censimento devono essere pubblicate nell’albo pretorio e sul sito internet dell’ente e confluiscono nell’elenco regionale.

Recupero produttivo, interventi consentiti e vincoli d’uso

Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico finalizzati a:

  • coltivazione;
  • allevamento;
  • silvicoltura;
  • attività connesse alla conduzione dell’impresa agricola;
  • trasformazione, elaborazione e commercializzazione delle produzioni vegetali e animali;
  • agriturismo;
  • altre attività annesse e connesse previste dall’articolo 2135 del codice civile.

Tali interventi devono essere preventivamente concordati e autorizzati dal concedente; in caso di locazione, devono essere attivate le procedure previste dall’articolo 16 della legge n. 203/1982.

Sanzioni per inosservanza

Se l’assegnatario viola il vincolo di destinazione agricola o la procedura prevista per gli interventi, si applicano:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria da non meno di 5.000 euro a non più di 50.000 euro;
  • la sanzione accessoria della demolizione delle opere non concordate e autorizzate;
  • il ripristino dei luoghi a spese dell’assegnatario.

Regime finanziario ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

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