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Legge

L.R. Calabria 29/2017

Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell’azione amministrativa –

Normativa regionaleL.R. Calabria 29/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 19/2001, rafforzando celerità, trasparenza e semplificazione: disciplina responsabilità del procedimento, comunicazioni di avvio, conferenze e riunioni decisorie, accordi e silenzio assenso, oltre a rivedere in modo organico l’accesso agli atti e i relativi termini. Gli enti interessati dovevano adeguarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore.

Semplificazione del procedimento amministrativo e dell’accesso agli atti nella Regione Calabria

Semplificazione del procedimento amministrativo e dell’accesso agli atti nella Regione Calabria

La legge regionale Calabria n. 29 del 2017 modifica in modo organico la l.r. n. 19/2001 sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso. L’intervento mira a rendere più rapida e uniforme l’azione amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e della normativa statale di settore.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina regionale è finalizzata a semplificare, snellire e rendere celere l’azione amministrativa. Si applica all’attività amministrativa della Regione Calabria, degli enti, istituti o aziende dipendenti o strumentali e, in quanto applicabile, degli enti pubblici economici dipendenti dalla Regione. Restano salve le discipline settoriali regionali compatibili con i principi generali della legge.

L’attività amministrativa deve essere improntata a economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità, pubblicità e trasparenza. Il procedimento non può essere aggravato con adempimenti non previsti da leggi o regolamenti, salvo straordinarie e motivate esigenze emerse in istruttoria.

La Regione deve orientare la propria regolamentazione verso:

  • semplificazione e riduzione delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte;
  • riduzione e uniformazione dei termini;
  • regolazione uniforme di procedimenti analoghi;
  • accorpamento o soppressione di procedimenti superflui;
  • semplificazione della spesa e della contabilità;
  • attribuzione di funzioni a organi monocratici o dirigenti quando possibile;
  • individuazione di responsabilità, verifiche e controlli;
  • soppressione di procedimenti non più coerenti con finalità di settore o con i principi dell’ordinamento;
  • soppressione di procedimenti più costosi dei benefici conseguibili;
  • adeguamento ai principi comunitari;
  • eliminazione di discipline procedimentali speciali non più giustificate.

Responsabile del procedimento e responsabilità interne

La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è attribuita al settore o ad altra articolazione amministrativa prevista dalla struttura organizzativa. Il responsabile della struttura individua, per ciascun provvedimento o categoria di provvedimenti, l’unità operativa competente; il funzionario preposto a tale unità è il responsabile del procedimento.

Il responsabile della struttura può assumere personalmente la responsabilità del procedimento o conferirla a un altro funzionario per motivate esigenze di servizio. Se manca l’individuazione dell’unità operativa, il dirigente della struttura è responsabile del procedimento.

Nei procedimenti che coinvolgono più settori o articolazioni, ciascuno risponde degli atti di propria competenza e del tempo assegnato. La responsabilità decorre, per ciascuna struttura, dalla ricezione dell’istanza.

Istruttoria, preavviso di rigetto e conflitto di interessi

L’organo che adotta il provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze istruttorie senza indicarne le ragioni nel provvedimento.

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, o l’organo competente all’adozione finale, deve effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.

In caso di conflitto di interessi, anche potenziale, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi e segnalare la situazione.

Avvio del procedimento e comunicazioni agli interessati

Il responsabile del procedimento deve comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti interessati, ove possibile per via telematica e comunque con mezzo idoneo a provare la ricezione. La comunicazione deve contenere:

  • settore o articolazione amministrativa competente;
  • oggetto del procedimento;
  • responsabile del procedimento;
  • struttura dove prendere visione degli atti;
  • termine di conclusione e rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
  • nei procedimenti ad iniziativa di parte, data di presentazione dell’istanza.

Pareri, valutazioni e riunione decisoria

Quando la normativa regionale richiede, senza ulteriori precisazioni, l’acquisizione di pareri o valutazioni da soggetti collettivi privati, questi sono richiesti dal responsabile del procedimento entro un termine congruo; decorso inutilmente tale termine, il provvedimento può essere adottato anche senza l’acquisizione.

Per i procedimenti che coinvolgono più articolazioni regionali è prevista una riunione decisoria, indetta dal responsabile del procedimento, con i dirigenti interessati. La riunione deve concludersi entro il termine del procedimento e la determinazione conclusiva, formalizzata nel verbale, sostituisce le determinazioni o valutazioni delle strutture partecipanti.

In ipotesi eccezionali di particolare complessità, le determinazioni possono essere acquisite con modalità telematiche; il responsabile ripartisce i tempi tra le articolazioni interessate, ferma restando la scadenza finale. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio devono emanare direttive attuative.

Conferenza di servizi, intese e accordi

Alla conferenza di servizi si applica la disciplina della l. n. 241/1990. Per VIA, VAS e AIA vale la disciplina del d.lgs. n. 152/2006 e la Giunta regionale deve regolare con proprio regolamento le procedure relative.

La Regione può stipulare accordi con altre amministrazioni pubbliche per attività di interesse comune ai sensi della l. n. 241/1990. Gli accordi e le intese di natura politico-istituzionale sono sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti delle altre parti; negli altri casi firma il dirigente competente, previa determinazione amministrativa.

L’accordo di programma è disciplinato dall’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000.

Accordi con gli interessati, SCIA e silenzio assenso

L’amministrazione regionale può concludere accordi con gli interessati, anche accogliendo osservazioni e proposte presentate nel procedimento, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o sostituirlo, nel rispetto dei diritti dei terzi e del pubblico interesse.

Per attività private, imprenditoriali, commerciali o artigianali subordinate ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, compresa l’iscrizione in albi o ruoli, si applicano gli artt. 19 e 19-bis della l. n. 241/1990, nel rispetto della normativa speciale di tutela ambientale richiamata. Nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio dell’amministrazione vale come accoglimento nei casi e limiti dell’art. 20 della l. n. 241/1990 e della normativa di settore.

Le segnalazioni, denunce o domande presentate ai sensi di tali regole richiedono la dichiarazione della sussistenza dei presupposti e requisiti di legge. Le false dichiarazioni non producono effetti permissivi o conformativi e non ammettono sanatoria. Le sanzioni previste per attività svolte senza atto di assenso o in difformità si applicano anche a chi opera in assenza dei requisiti prescritti o in contrasto con la normativa.

Conclusione dei procedimenti e termini

Se il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza o deve essere avviato d’ufficio, l’amministrazione ha il dovere di concluderlo con provvedimento espresso entro termini certi e predeterminati.

Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di protocollo generale dell’ente. Sono previste sospensioni o interruzioni nei casi indicati dalla legge, tra cui l’acquisizione obbligatoria di atti di altre amministrazioni, il termine necessario per tali acquisizioni, e l’acquisizione di informazioni o certificazioni non già disponibili o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, il procedimento si chiude con un provvedimento espresso in forma semplificata, con motivazione sintetica.

Autocertificazione, organizzazione interna e responsabilità dirigenziale

La Regione e gli enti destinatari devono adottare misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle norme su autocertificazione e presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente sulla semplificazione amministrativa.

La violazione o elusione della legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, in ogni caso, inerzie e ritardi nella conclusione dei procedimenti entro i termini previsti sono valutati negativamente ai fini della responsabilità dirigenziale secondo la legislazione statale.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

La disciplina regionale dell’accesso si coordina con il diritto di accesso civico e con gli obblighi statali di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. L’accesso riguarda i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall’amministrazione; le informazioni possedute che non abbiano forma di documento amministrativo non sono accessibili, salvo la disciplina sui dati personali riferiti all’interessato.

Sono sottratti all’accesso i documenti esclusi o limitati dalla legge statale e dal relativo regolamento, nonché i documenti che la normativa vigente sottrae all’accesso, in particolare quelli contenenti dati personali e sensibili, secondo la disciplina del codice privacy.

Diniego, silenzio sull’accesso e procedimento di accesso

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso devono essere motivati e comunicati al richiedente entro 30 giorni dalla richiesta, con indicazione della tutela giurisdizionale esperibile.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, la richiesta si intende respinta. Il responsabile del procedimento di accesso è individuato secondo le regole generali sul responsabile del procedimento.

Se l’istanza di accesso è presentata alla struttura sbagliata, questa la trasmette telematicamente all’ufficio competente, dandone comunicazione all’interessato. In caso di esito positivo dell’accesso formale ma di indisponibilità dei documenti presso la struttura competente, il responsabile comunica entro 10 giorni la data in cui il diritto può essere esercitato.

Aggiornamento organizzativo e clausole finali

Gli enti, istituti o aziende rientranti nell’ambito applicativo devono adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge. La riforma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Le norme modificate si intendono coordinate con i rinvii contenuti nella legislazione vigente alla l.r. n. 19/2001, come risultante dalle modifiche introdotte.

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