Cassazione Civile, Sentenza n. 06269/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato (tra il 2012 e successivamente) avvisi di accertamento alla società TAD-FIN (cancellata nel 2012) e, in via personale, a Luigi Agarini (in più vesti: socio di secondo livello, vicepresidente, consigliere e liquidatore). L'Ufficio contestava che, nell'ambito di complesse operazioni del gruppo Agarini del 2006-2007, fosse emersa una sopravvenienza attiva non dichiarata pari a Euro 55.512.137,00 e che le operazioni fossero elusivamente costruite per trasformare tale sopravvenienza in distribuzione non tassata ai soci attraverso cessioni, acquisti e rinunce di crediti (coinvolgendo Apoteia e altre società del gruppo). Sulla base della presunzione di distribuzione di utili extrabilancio e delle norme di responsabilità degli amministratori, liquidatori e soci (art. 36 d.P.R. 602/1973 e art. 2495 c.c.), l'Ufficio ha ritenuto Agarini responsabile per i debiti tributari della società estinta. In primo e secondo grado i giudici avevano escluso la responsabilità (motivando, tra l'altro, che l'avviso emesso dopo la cancellazione era privo di effetto e che non sussistevano elementi per ritenere elusiva l'operazione). L'Agenzia ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione delle norme (art. 36, comma 5 d.P.R. 602/1973 e artt. 2697 e 2729 c.c.) e chiedendo di riformare la decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia e cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla esclusione ingiustificata della responsabilità di soci (anche di secondo livello), amministratori e liquidatori: ha stabilito che la responsabilità dei soci ex art. 36 co.3 e art. 2495 c.c. e la responsabilità degli amministratori/liquidatori ex art. 36 possono essere valutate anche con riferimento a soci di secondo livello quando le società intermedie risultino 'schermi' e la compagine sia a ristretta base; ha inoltre richiamato i criteri e i limiti da rispettare (presunzione di percezione di utili extracontabili in caso di ristretta base societaria, onere probatorio, distinzione tra responsabilità successoria ex art. 2495 e responsabilità ex lege degli amministratori/liquidatori, e la limitazione temporale delle imposte oggetto di responsabilità per i periodi anteriori al 13/12/2014). La Corte ha disposto che la CTR in sede di rinvio verifichi fatti e circostanze (tempistica delle operazioni, finalità, ristretta base sociale, legami tra partecipanti, ruolo di schermo delle società coinvolte, e la condotta concreta degli amministratori/liquidatori) e definisca la sussistenza e l'entità della responsabilità nei limiti del perceptum. Il ricorso dell'Agenzia è quindi accolto e la causa rimandata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 29.9.1973 n. 602
testo richiamato nella motivazione (commi pertinenti: 1, 3, 4, 5, 6) con inciso che i liquidatori rispondono in proprio se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci; i soci che abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta danaro o altri beni sociali sono responsabili nei limiti del valore dei beni stessi; la responsabilità e' accertata con atto motivato notificato ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
La Corte interpreta l'art. 36 come fonte di responsabilità sia per liquidatori/amministratori (di natura risarcitoria/ex lege, per fatto proprio) sia per i soci (responsabilità legale limitata al valore di quanto percepito). L'art. 36 richiede l'accertamento motivato dell'ufficio e può investire amministratori/liquidatori anche per operazioni di occultamento di attivita' sociali; la responsabilità dei soci puo' operare anche per soci di 'secondo livello' quando le società intermedie siano meri schermi e la compagine sia ristretta.
art. 2495 c.c.
ferma restando l'estinzione della societa', dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, puo' essere notificata presso l'ultima sede della societa'.
L'art. 2495 genera una responsabilita' successoria dei soci per i debiti sociali sino alla concorrenza delle somme riscosse in liquidazione; tuttavia, quando si discute di utili extracontabili in contesti di ristretta base societaria, la Corte ammette che il quantum della responsabilita' possa essere determinato dalla presunzione di distribuzione di utili non documentabili e che l'interesse dell'erario non sia escluso dal semplice riparto risultante in bilancio.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Citato dall'Ufficio per segnalare la natura elusiva dell'operazione; la Corte non si sofferma a statuire definitivamente su questo profilo ma richiama che la valutazione di elusivita' e' questione di fatto da verificare in sede di rinvio.
artt. 2697 e 2729 c.c.
Richiamati in relazione all'onere della prova: l'Agenzia deve fornire elementi fattuali che giustifichino la presunzione di percezione di utili/extracontabili e la distrazione di attivita', mentre il contribuente puo' opporre prova contraria; la Corte respinge le eccezioni di inammissibilita fondate su carenza istruttoria del ricorso di cassazione.
art. 366 c.p.c.
Norma processuale citata nelle eccezioni di ammissibilita' del ricorso; la Corte ritiene che il ricorso di cassazione sia sufficientemente specifico e autosufficiente ai sensi del disposto.
art. 360 c.p.c.
Richiamato con riferimento ai profili di motivazione del ricorso: la Corte ha analizzato la prescritta specificazione dei motivi, ritenendoli ammissibili e non riconducibili al divieto di riesame di fatto.
art. 19 d.lgs. n. 46/1999 e art. 28, comma 7, lett. a, d.lgs. n. 175/2014
La Corte ricorda che fino al 12/12/2014 l'art. 36 operava principalmente con riferimento alle imposte sui redditi; dopo l'abrogazione il regime e' stato esteso ad altre imposte. Per il periodo di imposta 2007 la responsabilita' del liquidatore puo' sussistere limitatamente all'IRES.
artt. 1176 e 1218 c.c.
Riferiti quale parametro per la responsabilita' degli amministratori/liquidatori: la responsabilita' ex art. 36 per fatto proprio è collegata alle regole generali della diligenza e dell'adempimento, sicche' la responsabilita' e' risarcitoria e non meramente successoria.
art. 1294 c.c.
Richiamato per il carattere di solidarieta' della responsabilita' dei soci nei limiti e nei casi previsti dalla normativa richiamata.
Massime di principio
- La responsabilita' dei soci per debiti di una societa' estinta (art. 36 co.3 d.P.R. 602/1973 e art. 2495 c.c.) si fonda sulla percezione di denaro o beni sociali; quando gli utili sono extracontabili e la compagine societaria e' a ristretta base, l'amministrazione puo' presumere la distribuzione e raggiungere anche soci indiretti (di 'secondo livello') se le societa' intermedie sono meri schermi.
- La qualifica di socio 'di secondo livello' non esclude automaticamente la responsabilita': la presunzione sostanziale puo' estendersi attraverso i livelli societari per raggiungere il beneficiario economico effettivo.
- La responsabilita' degli amministratori e dei liquidatori, pur non essendo di natura successoria, richiede che l'Ufficio contesti specifiche condotte (distribuzioni occulte, occultamento di attivita', omissioni contabili) e che sia resa la prova della sussistenza del nesso di causalita' tra le condotte e il mancato pagamento delle imposte.
- La notifica dell'avviso motivato e' requisito essenziale per l'accertamento della responsabilita' personale; tuttavia non e' ostativo al sindacato la cancellazione della societa' dal registro: rilevano piuttosto i requisiti sostanziali (tempistica delle operazioni, esistenza di utili occultati, soggetti beneficiari) e i termini di proposizione dell'azione ai sensi di legge.
- Per i periodi anteriori al 13/12/2014 (come il 2007) la responsabilita' dei liquidatori in relazione all'art. 36 poteva operare principalmente con riferimento alle imposte sui redditi (IRES); la disciplina post-2014 ha poi esteso il campo di applicazione.
- In concreto, il giudice chiamato a riesaminare deve valutare tutti gli elementi fattuali (costituzione e tempistica delle societa', finalita' economiche, ristretta base societaria, legami tra soci, flussi finanziari) per decidere se sussistano la presunzione di distribuzione e la responsabilita' personale.
- L'onere probatorio: l'amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la presunzione di percezione di utili extracontabili; il contribuente può fornire prova contraria per disinnescare la presunzione o dimostrare l'assenza di distrazione di attivita'.
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