Cassazione Penale, Sentenza n. 14178/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza ex art. 671 c.p.p. diretta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato tra due giudicati: 1) sentenza Corte d'appello Palermo 06/10/2016 (irrevocabile 21/11/2016) per coltivazione di sostanze stupefacenti commessa il 10/07/2015; 2) sentenza Corte d'appello Palermo 29/01/2020 (irrevocabile 05/10/2021) per associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 e reati fine commessi tra il 2012 e marzo 2013. La difesa sosteneva che la coltivazione del 2015 fosse una delle condotte rientranti nel programma associativo (Gregoli avrebbe messo a disposizione immobili, incluso il fondo dove avvenne la coltivazione) e che la contestazione dell'associazione era "aperta" (indicata come sino al marzo 2013 e successivamente), sicché sussisterebbe una programmazione unitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione in diversa composizione. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di confrontarsi con una deduzione difensiva fondamentale (la tesi della riconducibilità della coltivazione 2015 al programma associativo) e avesse travisato dati documentali, ancorando erroneamente la fine dell'attività associativa al marzo 2013 nonostante la contestazione fosse indicata come "sino al marzo 2013 e successivamente"; la motivazione di rigetto è stata quindi ritenuta carente e senza adeguato supporto argomentativo, imponendo il rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
(istanza ex art. 671 cod. proc. pen.)
norma procedurale che consente, in sede di esecuzione, di chiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato; la Corte ordina un nuovo esame dell'istanza alla luce dei rilievi formulati
art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
(art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.)
fondamento dei motivi di ricorso in Cassazione: vizio di diritto (violazione di legge) e motivazione contraddittoria o assente
art. 74 D.P.R. 309/1990
norma che disciplina i reati collegati agli stupefacenti; nel caso era contestata l'associazione finalizzata alla produzione/traffico di stupefacenti
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
(sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013)
richiama il principio per il rinvio a giudice in diversa composizione quando necessario per garantire un nuovo esame imparziale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi sul reato continuato)
(Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008; Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015; Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017)
definizione e criteri per il riconoscimento del reato continuato: necessita un'anticipata e unitaria ideazione dei reati, dimostrabile tramite indici esteriori (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei successivi già al momento del primo episodio); la mera abitualità o ricaduta nel reato non è sufficiente
Massime di principio
- Per riconoscere il reato continuato è necessario provare che, al momento del primo episodio, i successivi fossero progettati almeno nelle linee essenziali: servono indici esterni (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ruolo e abitualità) e non bastano mera abitualità o commistione di reati.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente e confrontarsi con le deduzioni difensive rilevanti: l'omissione di un'argomentazione centrale può determinare l'annullamento e il rinvio.
- Una differente partecipazione soggettiva (p.es. la presenza di una persona estranea a un sodalizio in un episodio) non esclude automaticamente la continuazione se esistono concreti elementi che collegano l'episodio al programma criminoso.
- Una contestazione 'aperta' nel tempo (es. indicazioni come "sino a ... e successivamente") può essere valutata come elemento che rende possibile la ricostruzione di un disegno criminoso unitario; il valore di tale elemento dipende dalla prova e dalla motivazione del giudice.
- La valutazione della continuazione richiede una verificazione puntuale e motivata degli indici: è insufficiente richiamare genericamente la mancanza di programmazione unitaria senza esaminare le prove e le deduzioni della difesa.
- Dal punto di vista processuale, la Corte di cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame quando riscontra travisamento dei fatti, motivazione carente o mancato esame di deduzioni rilevanti; il nuovo giudizio deve essere svolto in diversa composizione quando richiesto dalle regole costituzionali/giurisprudenziali.
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