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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13782/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza per territorio relativo al procedimento penale a carico di Salvatore Tucci. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2 aprile 2019, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e aveva trasmesso gli atti alla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord ritenendo che, non essendo noto il luogo di commissione del reato più grave (ricettazione, art. 648 c.p.), la competenza dovesse radicarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 2 c.p.p., nel luogo di residenza dell'imputato (Qualiano -> Tribunale di Napoli Nord). Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 17/12/2024, ha invece declinato la propria competenza e sollevato conflitto negativo, sostenendo che, secondo giurisprudenza consolidata, quando non è noto il luogo del reato più grave la competenza si determina sul luogo di commissione del reato successivamente più grave (qui: tentata truffa verificatasi a Napoli). Il Procuratore Generale ha chiesto il riconoscimento della competenza del Tribunale di Napoli.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto negativo di competenza e ha ritenuto competente il Tribunale di Napoli. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. U., Orlandelli e successivi) secondo cui, se non è possibile individuare il luogo di commissione del reato connesso più grave secondo gli artt. 8 e 9 c.p.p., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave; i criteri suppletivi dell'art. 9, commi 2 e 3 (es. luogo di residenza) trovano applicazione solo quando non sia possibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi. La Corte ha disposto che il processo dinanzi al Tribunale di Napoli riprenda dall'udienza dibattimentale nella quale fu pronunciata la dichiarazione di incompetenza del 2 aprile 2019. È prevista la comunicazione immediata dell'estratto della sentenza ai giudici in conflitto e al pubblico ministero e la notifica alle parti private, ai sensi dell'art. 32, comma 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8 c.p.p.

    Disciplina il criterio generale di determinazione della competenza per territorio in relazione al luogo di commissione del reato; richiamato nel rapporto con gli artt. 9 e 16 per stabilire la priorità dei criteri.

  • art. 9 c.p.p. (commi 1, 2 e 3)

    Prevede i criteri per individuare la competenza quando il reato è commesso in più luoghi o quando non è noto il luogo; i criteri suppletivi dei commi 2 e 3 (es. residenza dell'imputato) sono applicabili solo se non è possibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi.

  • art. 16 c.p.p.

    Regola il coordinamento dei criteri di competenza per più reati connessi; la giurisprudenza interpreta che l'art. 16 trova applicazione avviando la verifica sui luoghi dei reati connessi in via gradata prima di ricorrere ai criteri suppletivi dell'art. 9.

  • art. 28 c.p.p.

    Prevede il conflitto di attribuzione tra giudici (conflitto di competenza) e la procedura per la sua risoluzione; la situazione concreta rientra nella previsione di stasi processuale risolta dalla Corte.

  • art. 30 c.p.p.

    Regola l'esame del conflitto da parte della Corte di legittimità; applicata per decidere quale giudice sia competente.

  • art. 32, comma 2 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di comunicazione dell'estratto della sentenza ai giudici in conflitto e al pubblico ministero e la notifica alle parti private; richiamato per le conseguenze procedurali della decisione.

  • Sez. U., n. 40537 del 16/07/2009 (Confl. comp. in proc. Orlandelli)

    Precedente di legittimità fondamentale che ha affermato il principio secondo cui, quando non è possibile individuare il luogo del reato connesso più grave, la competenza territoriale va al giudice del luogo del reato successivamente più grave; i criteri suppletivi dell'art. 9 si applicano solo in ultima istanza.

Massime di principio

  • Se non è individuabile il luogo di commissione del reato più grave tra reati connessi, occorre individuare il luogo di commissione del reato successivamente più grave (via gradata) per stabilire la competenza territoriale.
  • I criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p. (es. luogo di residenza dell'imputato) sono utilizzabili solo quando sia impossibile determinare il luogo di commissione per tutti i reati connessi; non prevalgono automaticamente sugli esiti dell'analisi per via gradata prevista dall'art. 16.
  • In caso di contrasto tra due giudici che rifiutano la cognizione dello stesso procedimento si instaura un conflitto di competenza negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p., risolvibile dalla Corte di legittimità.
  • La decisione sulla competenza determina la prosecuzione del processo davanti al giudice dichiarato competente a partire dal punto processuale in cui si trovava al momento della dichiarazione di incompetenza.
  • È obbligatoria la tempestiva comunicazione dell'estratto della decisione ai giudici coinvolti e al pubblico ministero e la notifica alle parti private, secondo l'art. 32, comma 2 c.p.p.

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