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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 179 del 27/03/2025

Provvedimento del 27 marzo 2025

Garante Privacy179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo di un interessato che contesta a Imagoeconomica S.r.l. la pubblicazione e messa a disposizione sul proprio sito di fotografie che lo ritraggono, sostenendo l’assenza di consenso e di adeguata informativa. L’Autorità ritiene che il trattamento delle immagini sia riconducibile all’attività giornalistica e all’art. 85 GDPR, con conseguente archiviazione della contestazione relativa alla base giuridica ex art. 6 GDPR. Accerta però la violazione del principio di trasparenza e degli obblighi informativi verso gli interessati ritratti nelle foto, in quanto l’informativa disponibile sul sito riguarda solo gli utenti del sito e non i soggetti fotografati. Dispone quindi l’ingiunzione di integrare le informazioni, ammonisce la società e archivia la sola contestazione sull’art. 6 GDPR.

Imagoeconomica S.r.l.: trattamento di fotografie di un interessato pubblicate su sito/archivio fotografico e omessa informativa agli interessati ritratti

Imagoeconomica S.r.l. - fotografie pubblicate su sito e informativa agli interessati ritratti

Il provvedimento riguarda Imagoeconomica S.r.l., agenzia fotogiornalistica, a seguito di un reclamo con cui un interessato contestava la pubblicazione sul sito della società di fotografie che lo ritraevano senza consenso e senza adeguata informativa. L’istruttoria si è concentrata sia sulla base giuridica del trattamento delle immagini sia sugli obblighi di trasparenza verso i soggetti fotografati.

Origine del reclamo e posizione delle parti

Il reclamante ha lamentato di avere appreso della pubblicazione, sul sito gestito dalla società, di sette ritratti fotografici della propria persona, sostenendo di non avere mai prestato il consenso alla pubblicazione o alla vendita delle immagini. Ha inoltre contestato la conformità dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa sul sito.

La società ha replicato qualificandosi come agenzia fotogiornalistica che fornisce fotografie agli abbonati a corredo di articoli giornalistici. Ha sostenuto che le immagini sono state scattate in occasione di eventi pubblici o aperti ai media, che il reclamante sarebbe stato informato delle finalità degli scatti e che il trattamento sarebbe coperto dalla disciplina giornalistica e dagli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941.

Inquadramento giuridico del trattamento delle immagini

Il Garante osserva che l’immagine di una persona costituisce dato personale e che, nei casi pertinenti, può essere soggetta congiuntamente alla disciplina sul diritto d’autore e a quella in materia di protezione dei dati personali. Richiama quindi il principio per cui ogni trattamento deve trovare un’idonea base giuridica ai sensi del GDPR.

Nel caso esaminato, l’Autorità ritiene che l’attività della società, consistente nella raccolta, conservazione e messa a disposizione di fotografie per finalità informative e giornalistiche, rientri nell’ambito dell’art. 85 GDPR e degli artt. 136 e ss. del Codice privacy. Viene valorizzata la natura di agenzia fotogiornalistica specializzata e il fatto che le immagini siano utilizzate da testate e organi di informazione nell’esercizio autonomo della loro attività editoriale.

Archiviazione della contestazione sulla base giuridica ex art. 6 GDPR

Alla luce del quadro istruttorio, il Garante ritiene che nel caso concreto il trattamento possa essere ricondotto alla disciplina dei trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e nell’esercizio della libertà di espressione e di informazione. Per tale ragione dispone l’archiviazione della contestazione relativa alla violazione dell’art. 6 GDPR.

L’Autorità precisa che la circostanza che un’attività informativa abbia anche una componente commerciale non esclude, di per sé, che possa trattarsi di attività esclusivamente giornalistica, purché il trattamento sia strumentale alla pubblicazione delle immagini a fini informativi.

Violazione del principio di trasparenza e degli obblighi informativi

Diversa la valutazione sull’informativa resa dalla società. Il Garante rileva che la "Informativa sulla Privacy & Cookie Policy" presente sul sito riguarda soltanto i dati degli utenti del sito, cioè di chi naviga e interagisce online, ma non contiene alcuna informazione specifica sul trattamento dei dati personali dei soggetti ritratti nelle fotografie pubblicate e messe a disposizione nel database.

Per questo motivo viene accertata la violazione del principio di trasparenza e degli obblighi informativi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 GDPR. Il punto centrale è che l’informativa deve coprire anche il trattamento connesso alla pubblicazione e commercializzazione delle immagini degli interessati ritratti, non solo quello relativo agli utenti del sito.

Provvedimenti adottati dal Garante

Sulla base della violazione accertata, il Garante dispone nei confronti di Imagoeconomica S.r.l.:

  • l’ingiunzione, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di conformare il trattamento agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 GDPR fornendo sul sito le informazioni sul trattamento dei dati riguardanti gli interessati ritratti nelle fotografie pubblicate, anche mediante integrazione della privacy policy;
  • l’ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Termine per l’adempimento e conseguenze del mancato riscontro

La società è invitata, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), GDPR, a comunicare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento quali iniziative siano state intraprese per dare piena esecuzione a quanto prescritto. Viene richiamato che il mancato riscontro a tale richiesta è sanzionabile ai sensi degli artt. 166 del Codice e 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Esito complessivo

In sintesi, il Garante:

  • archivia la contestazione relativa all’art. 6 GDPR;
  • accerta l’illiceità del trattamento per violazione del principio di trasparenza e degli obblighi informativi;
  • ordina alla società di integrare le informazioni sul sito;
  • applica la misura dell’ammonimento.

Il provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze del reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo del 18 dicembre 2023. Il reclamante lamenta che Imagoeconomica S.r.l. abbia pubblicato sul proprio sito sette fotografie che lo ritraggono senza consenso e senza adeguata informativa, contestando anche la conformità dell’informativa privacy del sito.

Difese della società

La società qualifica la propria attività come agenzia fotogiornalistica che fornisce immagini a supporto di articoli di giornale. Sostiene che le foto siano state scattate in eventi pubblici aperti ai media, che il reclamante fosse informato e che il trattamento trovi base negli artt. 96 e 97 l. 633/1941 e nella disciplina giornalistica di cui all’art. 85 GDPR e agli artt. 136 e ss. del Codice.

Valutazione sulla base giuridica del trattamento

Il Garante osserva che l’immagine di una persona è un dato personale e che il trattamento può ricadere insieme nella disciplina sul diritto d’autore e in quella sulla protezione dei dati. Ritiene che, nel caso concreto, la raccolta e la messa a disposizione delle fotografie da parte di una agenzia fotogiornalistica specializzata rientrino nell’attività di libera espressione del pensiero e di informazione, con conseguente riconduzione del trattamento all’alveo dell’art. 85 GDPR e degli artt. 136 ss. del Codice.

Violazione del principio di trasparenza e obblighi informativi

L’Autorità rileva che la privacy/cookie policy del sito si riferisce solo ai dati degli utenti che navigano il sito, ma non fornisce informazioni specifiche sul trattamento dei dati degli interessati ritratti nelle fotografie pubblicate e commercializzate. Per questo accerta la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 GDPR.

Misure adottate e esito finale

Il Garante ingiunge a Imagoeconomica S.r.l. di integrare sul sito le informazioni relative al trattamento dei dati dei soggetti ritratti nelle fotografie, anche mediante aggiornamento della privacy policy. Dispone inoltre l’ammonimento della società e l’annotazione nel registro interno. La contestazione relativa all’art. 6 GDPR viene archiviata.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatoinformativa privacylibertà di espressione e informazionetrattamento immagini e fotografia giornalisticasanzioni gdpr

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