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Interpello

Risposta n. 677 del 7/10/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'interpellante prospetta che, data la rinuncia della prima dichiarante, nell'atto integrativo/sostitutivo non dovrebbe essere tenuto a versare nuovamente le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, essendo già state corrisposte nella prima dichiarazione.

Dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva ex art. 28, comma 6 e art. 33 TUS da parte di rinunciante all'eredità; impresentabilità da parte di soggetto diverso dal dichiarante originario o suo erede

Il quesito

A seguito della presentazione della dichiarazione di successione da parte della madre (17/04/2020) e della successiva rinuncia all'eredità da parte della madre e di un'altra erede (09/07/2020), l'interpellante chiede se possa presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva per rappresentare la reale devoluzione e se debba nuovamente pagare le imposte ipotecarie e catastali, visto l'ostacolo tecnico alla presentazione telematica dell'integrativa.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda che, secondo il TUS (art. 27, 33 e 28), la dichiarazione integrativa o sostitutiva può essere presentata solo dal soggetto che ha effettuato la prima dichiarazione o dal suo erede; l'imposta viene nuovamente liquidata in caso di nuova dichiarazione. Poiché l'interpellante non ha presentato la prima dichiarazione, dovrà presentare una nuova dichiarazione tramite l'ufficio territoriale e corrispondere le imposte; il primo dichiarante che ha pagato può invece chiedere rimborso fornendo documentazione. Il parere si fonda sugli elementi forniti nell'istanza.

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