Risposta n. 677 del 7/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'interpellante prospetta che, data la rinuncia della prima dichiarante, nell'atto integrativo/sostitutivo non dovrebbe essere tenuto a versare nuovamente le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, essendo già state corrisposte nella prima dichiarazione.
Dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva ex art. 28, comma 6 e art. 33 TUS da parte di rinunciante all'eredità; impresentabilità da parte di soggetto diverso dal dichiarante originario o suo erede
Il quesito
A seguito della presentazione della dichiarazione di successione da parte della madre (17/04/2020) e della successiva rinuncia all'eredità da parte della madre e di un'altra erede (09/07/2020), l'interpellante chiede se possa presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva per rappresentare la reale devoluzione e se debba nuovamente pagare le imposte ipotecarie e catastali, visto l'ostacolo tecnico alla presentazione telematica dell'integrativa.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che, secondo il TUS (art. 27, 33 e 28), la dichiarazione integrativa o sostitutiva può essere presentata solo dal soggetto che ha effettuato la prima dichiarazione o dal suo erede; l'imposta viene nuovamente liquidata in caso di nuova dichiarazione. Poiché l'interpellante non ha presentato la prima dichiarazione, dovrà presentare una nuova dichiarazione tramite l'ufficio territoriale e corrispondere le imposte; il primo dichiarante che ha pagato può invece chiedere rimborso fornendo documentazione. Il parere si fonda sugli elementi forniti nell'istanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 7 ott 2021Risposta n. 675 del 7/10/2021
- Interpello · 7 ott 2021Risposta n. 676 del 7/10/2021
- Interpello · 7 ott 2021Risposta n. 678 del 7/10/2021
- Interpello · 7 ott 2021Risposta n. 679 del 7/10/2021
- Interpello · 7 ott 2021Risposta n. 680 del 7/10/2021
- Interpello · 7 ott 2021Risposta n. 681 del 7/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →