Messaggio numero 4098 del 12-10-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal novembre 2016 l’INPS compensa i flussi di versamento agli intermediari finanziari con le quote indebite post mortem relative a pensioni eliminate dal 1° ottobre 2016; per la Gestione pubblica l’estensione decorre da gennaio 2017 per pensioni eliminate dal 1° novembre 2016. Le risultanze sono riportate nei flussi mensili di rendicontazione, mentre il rimborso con le modalità precedenti resta residuale presso le Sedi territoriali.
Compensazione delle quote indebite post mortem nei flussi verso gli intermediari finanziari
Compensazione delle quote indebite post mortem nelle convenzioni di cessione del quinto
Il documento dà attuazione al nuovo schema di convenzione introdotto dal 1° maggio 2016 per la disciplina dell’estinzione, dietro cessione del quinto della pensione, dei prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS. Viene precisato il meccanismo con cui l’INPS recupera le quote indebite versate dopo la cessazione del diritto alla pensione, compensandole con i flussi mensili destinati agli intermediari finanziari.
Quadro normativo e richiamo agli atti precedenti
Il testo richiama il messaggio Hermes n. 1799 del 22 aprile 2016 e la determinazione del Presidente n. 43 del 30 marzo 2016, con cui è stato introdotto, dal 1° maggio 2016, il nuovo schema convenzionale e il relativo regolamento. In particolare, l’art. 11 dello schema convenzionale, intitolato "Responsabilità e Adempimenti", e l’art. 10 del Regolamento, intitolato "Eliminazione della pensione", prevedono che l’INPS decurti dal totale delle quote di ammortamento mensilmente corrisposte agli intermediari finanziari gli importi corrispondenti alle quote indebite versate nei mesi intercorrenti tra l’evento che determina la cessazione del diritto e l’eliminazione delle singole partite pensionistiche.
Modalità operative della compensazione
A seguito della messa a regime delle funzioni dedicate, il documento stabilisce che:
- a decorrere dal mese di novembre 2016, i flussi di versamento a favore degli intermediari finanziari sono compensati con le quote indebite post mortem relative alle pensioni eliminate dal 1° ottobre 2016;
- in fase di primo rilascio, la compensazione è operativa per le posizioni della Gestione Privata e della Gestione Spettacolo e Sport;
- dal mese di gennaio 2017 l’operatività viene estesa anche alla Gestione pubblica, per la quale la compensazione riguarda le quote indebite post mortem relative alle pensioni eliminate dal 1° novembre 2016.
Evidenza nei flussi di rendicontazione
Le elaborazioni connesse alla compensazione saranno riportate nei cosiddetti "Flussi mensili di rendicontazione" destinati a ciascun intermediario finanziario. Il documento precisa che tali risultanze saranno esposte sia in forma aggregata sia in forma analitica, così da consentire il controllo delle partite compensate.
Regime residuale di rimborso
In corrispondenza delle date sopra indicate, il ricorso alle modalità di rimborso finora utilizzate non viene eliminato del tutto, ma resta applicabile in via residuale. La gestione di tali casi residui è affidata alle Sedi INPS territorialmente competenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 12 ott 2016Messaggio numero 4095 del 12-10-2016
- Messaggio · 12 ott 2016Messaggio numero 4097 del 12-10-2016
- Messaggio · 5 ott 2016Messaggio numero 4022 del 05-10-2016
- Messaggio · 5 ott 2016Messaggio numero 4023 del 05-10-2016
- Messaggio · 20 ott 2016Messaggio numero 4241 del 20-10-2016
- Messaggio · 3 ott 2016Messaggio numero 3980 del 03-10-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →