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Provvedimento

Deliberazione n. 183 del 27/03/2025

Provvedimento del 27 marzo 2025

Garante Privacy183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. Il Garante aveva ordinato l'adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la sua eventuale conservazione per dodici mesi a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento odierno si limita a ratificare quanto già disposto in urgenza, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.

Ratifica del provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimento urgente su materiale sessualmente esplicito diffuso online

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, riguardante materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La persona interessata aveva chiesto l'intervento dell'Autorità rappresentando di rientrare in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice, norma che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare, in via d'urgenza, misure dirette a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica dell'Autorità.

Provvedimento d'urgenza adottato il 14 marzo 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 89 del 14 marzo 2025, con cui ha disposto:

  • l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l'adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.

La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 14 marzo 2025.

Ratifica del Garante del 27 marzo 2025

Esaminate le osservazioni ex art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive diverse dalla conferma delle misure già imposte in via urgente.

Esito pratico

L'esito del procedimento è quindi la conferma dell'ordine rivolto al gestore della piattaforma di bloccare la diffusione del materiale segnalato e di conservarne eventualmente una copia, se acquisita in chiaro, per il periodo indicato e con cautele idonee a tutelare l'identità degli interessati.

Punti principali

Origine del procedimento e segnalazione

Il procedimento origina da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, con cui l'interessato ha rappresentato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, tramite la piattaforma Instagram.

Intervento urgente del dirigente

In base all'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza la determinazione n. 89 del 14 marzo 2025, ingiungendo a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire la diffusione del materiale segnalato e prescrivendone la conservazione, se acquisito in chiaro, per 12 mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 27 marzo 2025, ha ratificato il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando le misure già adottate nei confronti del gestore della piattaforma.

Misure e finalità probatorie

La conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro deve avvenire per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentipubblica sicurezza e tutela della riservatezzaconservazione probatoria

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