Deliberazione n. 781 del 12/12/2024
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme indicate e a garantirne l’eventuale conservazione a fini probatori per 12 mesi, con obbligo di comunicazione all’Autorità e uso di accorgimenti idonei a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale ha natura di ratifica della decisione urgente assunta dal dirigente competente.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposto della segnalazione e quadro normativo
La procedura è stata attivata a seguito di una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità con riguardo alle piattaforme Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative al c.d. revenge porn;
- il termine di 48 ore per la decisione da parte dell’Autorità;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica.
Misure urgenti adottate il 2 dicembre 2024
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 583 e 584 del 2 dicembre 2024, con cui ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie, per 12 mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.
Esito finale del procedimento
Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 583/2024 e 584/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi confermato le misure di blocco/prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria, senza applicazione di sanzioni pecuniarie nel testo esaminato.
Punti principali
Segnalazione e presupposti normativi
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento dell'Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. La norma attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni, anche da minori ultraquattordicenni, relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Misure urgenti disposte dal dirigente
Con determinazioni nn. 583 e 584 del 2 dicembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Condizioni sulla conservazione e tutela dell'identificabilità
La conservazione probatoria deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Le società destinatarie devono comunicare tempestivamente all'Autorità le modalità adottate per tale conservazione.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza adottati il 2 dicembre 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, confermandone l'efficacia.
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