Cassazione Penale, Sentenza n. 14851/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/10/2024 che aveva confermato gli arresti domiciliari per il delitto di corruzione. I motivi di ricorso contestavano: a) la sussistenza del delitto di corruzione (si sarebbe trattato al più di turbativa d'asta, mancava il sinallagma e la prevedibilità della contropartita); b) l'insussistenza di responsabilità penale della ricorrente come concorrente nel reato di corruzione (assenza di consapevolezza e di contributo rilevante); c) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno (pagamenti e atti posti in essere nel circondario di Vallo della Lucania/Torchiara); d) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per vizi dei decreti autorizzativi e per la novellazione normativa del 10/08/2023; e) l'insussistenza dei presupposti cautelari ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p. (assenza di pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, e preferibilità di misure interdittive rispetto alla restrizione domiciliare).
La decisione
Ricorso rigettato. La Cassazione ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale che ha ricostruito un rapporto corruttivo tra il sindaco Francesco Alfieri e i vertici della Dervit s.p.a., con stipula di contratti di subappalto/subaffidamento a favore della Alfieri Impianti come corrispettivo. Ha ritenuto provato, anche in via indiziaria, il sinallagma corruttivo e l'anomalia dei contratti (vantaggio quantificato dai consulenti del P.M.). Sulla posizione di Elvira Alfieri la Corte ha confermato che il suo ruolo di legale rappresentante e la concreta partecipazione alla stipula, gestione e fatturazione dei contratti integrano concorso consapevole nella fase esecutiva della dazione/recezione dell'utilità. L'eccezione di incompetenza territoriale è stata trovata preclusa dall'esercizio dell'azione penale con richiesta di giudizio immediato; pertanto la questione della competenza sarà decisa nel giudizio. Le doglianze sulle intercettazioni sono state ritenute in gran parte aspecifiche e, comunque, il Tribunale ha correttamente valutato la rilevanza temporale e la possibilità di applicare la disciplina anteriore alla modifica normativa per taluni profili; la retrodatazione di iscrizioni è stata considerata legittima alla luce degli elementi indicati. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto sufficientemente provati il pericolo di inquinamento probatorio e, soprattutto, il pericolo di reiterazione, giustificando la misura degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen. (corruzione)
Il delitto è stato interpretato come reato a struttura bilaterale; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che il sinallagma corruttivo possa desumersi da un compendio indiziario e che anche un terzo che partecipa consapevolmente alla fase esecutiva della corresponsione dell'utilità possa concorrere penalmente.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Richiamato rispetto alla configurazione del concorso di terzi: la partecipazione alla fase esecutiva con consapevolezza integra concorso nel reato di corruzione.
art. 274 cod. proc. pen.
Dottrina delle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto sussistenti esigenze di inquinamento probatorio e di reiterazione che giustificano la misura restrittiva.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle misure cautelari personali e alle esigenze di adeguatezza della misura; la Corte ha ritenuto concorrente la motivazione del Tribunale sulla necessità della restrizione domiciliare.
art. 270 cod. proc. pen. (utilizzabilità delle intercettazioni)
La Corte ha valutato l'utilizzabilità delle intercettazioni tenendo conto della disciplina temporale: ha ritenuto applicabile, in parte, la normativa previgente e la possibilità di utilizzare conversazioni acquisite anteriormente, nonostante le modifiche legislative intervenute.
art. 191 cod. proc. pen.
Riferimento alle norme sulla inutilizzabilità di atti; la Corte ha richiamato l'onere di specificità a carico della parte che deduce inutilizzabilità per vizi dei decreti.
art. 335 e art. 335-ter cod. proc. pen. (iscrizione nel registro degli indagati)
Utilizzate per giustificare la retrodatazione di iscrizioni per fatti rilevati in conversazioni anteriori; la Corte ha ammesso la retrodatazione ove giustificata da elementi concreti.
art. 27 e art. 291, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamati nella prospettiva del procuratore generale che aveva chiesto l'annullamento e il rinvio degli atti al pubblico ministero, prima che il PM esercitasse l'azione con richiesta di giudizio immediato.
Massime di principio
- Quando la contestazione è basata su un compendio indiziario articolato (ruolo dominante, anomalia contrattuale, corrispondenza temporale tra crisi di liquidità e concessione di vantaggi) il sinallagma corruttivo può essere ritenuto anche in assenza di una prova diretta della promessa monetaria.
- Il terzo che partecipa consapevolmente alla fase esecutiva della dazione o ricezione dell'utilità (es. stipula, gestione e fatturazione di contratti che realizzano il vantaggio) può essere riconosciuto concorrente nel reato di corruzione anche se non era parte dell'accordo originario.
- Le contestazioni sull'inutilizzabilità delle intercettazioni richiedono una deduzione precisa e motivata: eccezioni aspecifiche sono ammissibili con difficoltà e rischiano di essere respinte per generica doglianza.
- La valutazione sulla competenza territoriale può risultare preclusa nell'ambio del riesame cautelare se, nel frattempo, è stata esercitata l'azione penale; in tal caso la competenza sarà decisa nel giudizio e non nel procedimento cautelare incidentale.
- Nella scelta della misura cautelare il giudice può ritenere insufficienti misure interdittive se sussistono elementi di ingerenze di fatto, legami familiari operativi e rischio concreto di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Valutazioni peritali che quantificano un vantaggio ex post (confronto fatture e prezzi) possono integrare elementi decisivi per la qualificazione dell'utilità e per la ricostruzione indiziaria del reato.
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