Cassazione Civile, Ordinanza n. 12407/2025 del 10/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comproprietari)
La controversia
Alcuni comproprietari di un immobile sito in Laurino hanno convenuto in giudizio l'istituto di credito che aveva acquistato, da alcuni partecipi della comunione, quote dell'immobile mediante più scritture private autenticate, nonché i venditori. Gli attori hanno sostenuto di essere comproprietari, insieme ad altri soggetti, dell'immobile e di aver appreso solo successivamente delle alienazioni; hanno quindi chiesto di dichiarare l'invalidità o inefficacia delle compravendite nei loro confronti, di procedere alla divisione del bene e di ottenere il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda principale è stata accolta, ma la divisione è stata dichiarata inammissibile per difetto di integrità del contraddittorio e le spese sono state compensate. In appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., dell'art. 784 c.c. e degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il contraddittorio fosse integro perché litisconsorti necessari sarebbero stati solo la banca acquirente e i venditori delle quote interessate dalle scritture contestate, e non tutti i comproprietari; 2) violazione delle norme sulle spese di lite, contestando la compensazione delle spese di primo grado e delle spese di c.t.u.; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e, in sostanza, dell'art. 278 c.p.c., lamentando il rigetto della domanda risarcitoria, che assumevano essere stata proposta quantomeno come condanna generica, e sostenendo che il danno da occupazione o sottrazione del bene fosse desumibile dal valore locativo e che fosse dovuto anche un danno non patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione per mancata partecipazione di tutti i condividenti e non censurabile la compensazione delle spese, compresi i costi della c.t.u. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la domanda risarcitoria era stata effettivamente proposta in primo grado come condanna generica e che la Corte d'appello non poteva rigettarla sul presupposto che fosse stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni; la causa è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo e rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione del contraddittorio, ma ritenuto non decisivo dal motivo accolto in parte; la divisione richiede comunque la partecipazione di tutti i condividenti.
art. 331 c.p.c.
invocato dai ricorrenti in tema di integrazione del contraddittorio; la Corte escludeva la necessità di integrarlo nel caso concreto per ragioni processuali e perché la censura principale veniva respinta.
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione delle prove e l'accertamento del danno.
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulla domanda risarcitoria e sulla divisione.
art. 1100 c.c. e ss.
evocati dai ricorrenti per sostenere la disciplina della comunione e la divisibilità del bene.
art. 784 c.c.
la Corte afferma il principio per cui il giudizio di divisione deve svolgersi, a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti.
art. 1159 c.c.
richiamato per escludere che l'acquisto a non domino potesse essere ritenuto valido senza allegazione dei presupposti dell'usucapione abbreviata.
artt. 91 e 92 c.p.c.
utilizzati per confermare che la compensazione delle spese processuali e della c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti.
art. 278 c.p.c.
la Corte qualifica il terzo motivo come denuncia della violazione della disciplina sulla condanna generica al risarcimento del danno.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte rileva che il motivo era specificamente autosufficiente quanto alla proposizione in citazione della domanda risarcitoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione, la partecipazione di tutti i condividenti è necessaria a pena di nullità; l'incompletezza del contraddittorio non può essere superata se le parti non citate non sono neppure individuate in modo da consentire l'integrazione.
- L'acquisto di quote della comunione da parte di un terzo a non domino non esonera dalla necessità di considerare la posizione di tutti i comproprietari, salvo che sia allegata e provata una valida modalità di acquisto a titolo originario o nei limiti di legge.
- Il sindacato di legittimità sulle spese processuali non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione, salvo violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese senza base normativa.
- Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, essendo costi processuali sostenuti nell'interesse della giustizia, possono essere regolate e compensate dal giudice anche quando una parte risulti totalmente vittoriosa, perché la compensazione non equivale a condanna alle spese.
- La domanda di condanna generica al risarcimento del danno è distinta dalla successiva liquidazione del quantum: se la domanda di merito è stata proposta tempestivamente, il giudice deve esaminarla; la domanda di quantificazione formulata solo successivamente è invece nuova e, come tale, inammissibile.
- Per l'accoglimento della condanna generica è sufficiente che siano allegati e provati il fatto illecito, il nesso causale e una ragionevole probabilità dell'esistenza del danno, non essendo necessario dimostrare subito il quantum debeatur.
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