Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 599 del 26/09/2024

Provvedimento del 26 settembre 2024

Garante Privacy599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati il 18 settembre 2024 nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram e YouTube, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso. L’intervento urgente aveva lo scopo di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di prescriverne l’eventuale conservazione per soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento odierno si limita a ratificare tali misure ai sensi del regolamento interno del Garante.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook/Meta, Telegram e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 26 settembre 2024, i provvedimenti d’urgenza adottati il 18 settembre 2024 nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram e YouTube. L’intervento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente espliciti, destinato a rimanere privato, rispetto al quale l’interessato temeva un’invio, consegna, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Origine della segnalazione e potere di intervento del Garante

La segnalazione è stata presentata da una persona interessata che ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme indicate. Il Garante richiama come base normativa:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di cosiddetto revenge porn e prevede una decisione dell’Autorità entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Provvedimenti urgenti adottati il 18 settembre 2024

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato tre determinazioni urgenti nn. 466/2024, 467/2024 e 468/2024. Tali provvedimenti sono stati trasmessi alle società interessate nella stessa data e riguardavano, in sostanza, due ordini distinti:

  • l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Destinatari e contenuto delle prescrizioni

Le misure sono state rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. La prescrizione sulla conservazione del materiale prevedeva inoltre l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la tempestiva comunicazione all’Autorità dell’avvenuta conservazione.

Esito del procedimento

Con il provvedimento del 26 settembre 2024, il Garante ratifica integralmente i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Non è disposta alcuna sanzione pecuniaria; l’esito è limitato alla conferma delle misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, se necessario, la prova per il tempo indicato.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento nasce da una segnalazione dell’interessato, che ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram e YouTube. Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, l’art. 144-bis del Codice e l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019.

Provvedimenti urgenti adottati il 18 settembre 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 466-468/2024. Con esse ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto l’eventuale conservazione del materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori.

Misure ordinate ai gestori delle piattaforme

Le società destinatarie sono state individuate in Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Nei loro confronti è stato imposto di bloccare la diffusione del materiale oggetto della segnalazione e, qualora il contenuto fosse acquisito in chiaro, di conservarlo per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità, dandone tempestiva comunicazione all’Autorità.

Decisione finale del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente il 18 settembre 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalipubblica amministrazionemisure urgenticonservazione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.