Provvedimento del 15/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo modello telematico di dichiarazione di successione e volture catastali, con istruzioni e specifiche tecniche, ne disciplina l’uso, i soggetti abilitati, le modalità di presentazione, pagamento, ricevute e conservazione, e regola il periodo transitorio con il precedente modello cartaceo.
Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
Il provvedimento approva il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, insieme alle istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il testo disciplina anche l’ambito di applicazione, le modalità di presentazione, il pagamento delle somme autoliquidate, le ricevute telematiche e il periodo transitorio.
Struttura del modello approvato
Il modello approvato è composto da più quadri, ciascuno dedicato a specifiche informazioni della successione e delle volture catastali. In particolare comprende:
- il frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione;
- il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari e agli altri soggetti;
- i quadri EB ed EC, per i beni immobili e i diritti reali immobiliari;
- il quadro ED, per le passività;
- il quadro ER, per rendite e crediti;
- il quadro EE, riepilogativo dell’asse ereditario al netto delle passività;
- il quadro EF, per la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- il quadro EG, per l’elenco dei documenti da allegare;
- il quadro EH, per dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richieste di agevolazioni e riduzioni;
- il quadro EI, per le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra soggetto iscritto in catasto e soggetto dal quale avviene il trasferimento;
- i quadri EL ed EM, per i beni immobili e i diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;
- il quadro EN, per i dati relativi alle aziende;
- il quadro EO, per azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali;
- i quadri EP ed EQ, per aeromobili, navi e imbarcazioni;
- il quadro ES, per donazioni e atti a titolo gratuito.
Ambito di applicazione
Il nuovo modello sostituisce quello approvato con provvedimento del 27 dicembre 2016 per le successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006. Per le successioni apertesi prima del 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di dichiarazioni presentate con il modello ministeriale del 10 gennaio 1992, deve continuare a essere utilizzato il medesimo modello secondo le relative modalità di presentazione.
La presentazione del modello consente di eseguire le volture catastali senza necessità di un’ulteriore richiesta del contribuente. Tuttavia, per gli immobili nei territori soggetti al sistema del Libro Fondiario, per quelli gravati da oneri reali, nonché nei casi di trust e di eredità giacente o amministrata, le domande di voltura catastale restano da presentare con le precedenti modalità.
Reperibilità, riproduzione e caratteristiche tecniche di stampa
Il modello è reso disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere aggiornato tramite pubblicazione sul sito stesso. Può essere prelevato anche da altri siti internet, purché conforme per struttura e sequenza al modello approvato e purché rechi l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.
La riproduzione è consentita anche in stampa monocromatica nera, purché sia garantita chiarezza e intelligibilità nel tempo. L’Allegato A stabilisce inoltre le caratteristiche tecniche di stampa: formato A4, stampa su fogli singoli o in quartine, uso del carattere courier o equivalente a passo fisso, carta bianca da 80 gr./mq e area grafica centrale con specifiche dimensioni; per la stampa tipografica è previsto il colore nero e, per i fondini, il verde pantone 356U.
Modalità di presentazione e uffici competenti
La dichiarazione può essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti abilitati ai servizi telematici oppure tramite i soggetti incaricati individuati dall’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, e dal provvedimento del 1° marzo 2017. È possibile anche la presentazione presso l’ufficio territorialmente competente, che provvede poi all’inoltro telematico.
I contribuenti residenti all’estero, se impossibilitati a usare i servizi telematici, possono inviare la dichiarazione in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente che attesti con certezza la data di spedizione, all’ufficio territorialmente competente.
L’ufficio competente è individuato, in via generale, in base all’ultima residenza del defunto; se il de cuius aveva risieduto in Italia prima di trasferirsi all’estero, conta l’ultima residenza nota in Italia. Per le dichiarazioni integrative, modificative o sostitutive, la competenza resta in capo all’ufficio presso cui è stata presentata la dichiarazione oggetto di variazione. Per le volture catastali è competente ciascun ufficio provinciale-territorio nella cui circoscrizione ricadono i beni interessati.
Le dichiarazioni di successione telematiche modificative, sostitutive o integrative di una dichiarazione già inviata con il nuovo modello sono ricomprese nella categoria delle “dichiarazioni di successione sostitutive”.
Allegati, dichiarazioni sostitutive e quadro EI
La documentazione allegata costituisce parte integrante della dichiarazione e deve essere prodotta in formati elettronici idonei al versamento nel sistema di conservazione digitale dell’Agenzia, nel rispetto delle regole tecniche applicabili.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono rese dal dichiarante tramite il quadro EH. Se la dichiarazione è presentata da un incaricato alla trasmissione telematica, questi deve conservare gli originali delle dichiarazioni sostitutive, la copia di un documento d’identità valido dei sottoscrittori e l’originale della dichiarazione di successione firmata dal dichiarante.
Le dichiarazioni sostitutive rese da soggetti diversi dal dichiarante si considerano effettuate mediante allegazione dei relativi file, corredati dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.
Per i passaggi intermedi non registrati in catasto o non convalidati da atti legali, il dichiarante utilizza il quadro EI. Anche in questo caso, eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da soggetti diversi dal dichiarante vanno allegate come file con documento d’identità.
Modalità di pagamento delle somme autoliquidate
Le somme dovute in autoliquidazione sono pagate mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. In sede di presentazione devono essere indicati anche l’IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario.
In alternativa, se la dichiarazione è presentata tramite l’ufficio territoriale competente, il pagamento può essere eseguito tramite modello F24 secondo quanto previsto dal provvedimento del 17 marzo 2016.
Ricevute telematiche, controlli e conservazione
L’Agenzia delle Entrate attesta telematicamente la ricezione, il controllo e l’accettazione dei file contenenti i dati delle dichiarazioni di successione, nonché le informazioni sui pagamenti delle imposte autoliquidate e sulla regolarità della dichiarazione, mediante apposite ricevute.
Il contenuto minimo delle ricevute è disciplinato dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Con l’attestazione di ricezione vengono comunicati gli estremi di registrazione e la Direzione provinciale competente per la lavorazione. Se si tratta di dichiarazione sostitutiva contenente soli allegati, nell’attestazione sono riportati gli estremi di registrazione della dichiarazione che si intende integrare.
L’esito del pagamento con addebito in conto è riportato in una specifica ricevuta. Se i controlli successivi dell’ufficio competente sono positivi, una copia semplice della dichiarazione, con gli estremi di registrazione e l’indicazione dell’ufficio competente, è resa disponibile nel cassetto fiscale del dichiarante, di eventuali coeredi o chiamati all’eredità, nonché nel servizio di acquisizione delle ricevute. Se l’esito è negativo, l’ufficio invita alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
L’esito della domanda di volture catastali è reso disponibile con specifica attestazione nel servizio di acquisizione delle ricevute. Gli incaricati devono rilasciare tempestivamente ai contribuenti copia delle ricevute e delle attestazioni disponibili, oltre alla dichiarazione di impegno alla presentazione del modello. Gli utenti del servizio telematico devono conservare dichiarazione, allegati e ricevute per il periodo previsto dall’art. 23 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
I dati contenuti nel modello devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche riportate nell’Allegato B. Eventuali correzioni alle specifiche saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate e comunicate con le modalità previste.
Periodo transitorio e decorrenza dell’utilizzo del nuovo modello
Dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 è possibile presentare la dichiarazione anche utilizzando il precedente modello approvato con decreto ministeriale richiamato nel provvedimento. Il nuovo modello può essere utilizzato a decorrere dal 12 settembre 2017.
Applicazioni informatiche
Dal 12 settembre 2017, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è reso disponibile gratuitamente il prodotto software per la compilazione e la presentazione telematica del modello.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento spiega che il nuovo modello serve a fornire informazioni più dettagliate sui beni, diritti e passività che compongono l’attivo ereditario e a consentire il calcolo delle somme dovute in autoliquidazione. In presenza di cespiti immobiliari, salvo eccezioni, la dichiarazione comporta anche la richiesta di voltura catastale, salvo diversa volontà espressa nel modello.
La versione aggiornata consente inoltre di gestire fattispecie particolari introdotte successivamente al precedente provvedimento. Per favorire un avvio graduale delle nuove procedure e tutelare i rapporti con i contribuenti, la precedente modulistica cartacea (Modello 4) resta utilizzabile fino al 31 dicembre 2017 per la presentazione presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama numerose fonti normative e regolamentari in materia di successioni, imposte ipotecarie e catastali, documentazione amministrativa, trasmissione telematica, volture catastali e poteri dell’Agenzia delle Entrate, tra cui il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e n. 347, il DPR 22 luglio 1998, n. 322, il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, il provvedimento del 17 marzo 2016, il provvedimento del 27 dicembre 2016 e quello del 1° marzo 2017.
Pubblicazione
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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