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Legge

L.R. Lombardia 1/2003

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 1/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina il riordino delle IPAB operanti in Lombardia, imponendone la trasformazione entro termini iniziali stringenti in ASP oppure in persone giuridiche private senza scopo di lucro, con regole su fusione, estinzione, personale, patrimoni, controlli e organi. Contiene anche disposizioni transitorie e abrogazioni, ma molti termini sono ormai decorsoi e la fase di riordino originaria è conclusa.

Riordino delle IPAB lombarde e disciplina delle ASP

Riordino delle IPAB e disciplina delle ASP in Lombardia

La legge riorganizza le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia, prevedendone la trasformazione in Aziende di servizi alla persona (ASP) oppure in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro. La disciplina mira a garantire continuità dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi nel territorio regionale, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà originarie.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento si applica alle IPAB operanti in Lombardia nei settori sociale, socio-sanitario ed educativo. La riforma è ispirata ai principi di efficienza, efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza e si coordina con la programmazione regionale dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativo-formativi. Restano salve le procedure e i pareri dell’autorità ecclesiastica previsti da Concordati e Intese.

Partecipazione al sistema integrato dei servizi

Gli enti derivanti dalla trasformazione partecipano al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi e concorrono alla programmazione regionale delle attività. La Regione assicura parità di trattamento, nell’accesso ai contributi regionali, tra soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. Gli enti possono inoltre contribuire, insieme ai soggetti del terzo settore, ad iniziative di solidarietà sociale e a interventi educativi e formativi promossi dalla Regione.

Trasformazione delle IPAB

Le IPAB erano tenute a trasformarsi entro il 31 ottobre 2003 in ASP oppure in persone giuridiche private senza scopo di lucro. La scelta della privatizzazione richiede istanza alla Giunta regionale e comunicazione al comune e all’ASL competenti; il comune esprime un parere motivato e, in caso di dissenso, è prevista una conferenza interistituzionale con decisione finale della Giunta regionale. Per il riconoscimento della personalità giuridica privata il requisito patrimoniale è ridotto alla metà.

Le IPAB che si trasformano subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente originario. La trasformazione non determina cessazione del rapporto di lavoro del personale in servizio: i rapporti proseguono, compresi gli eventuali contratti a termine fino alla scadenza, con conservazione di posizione giuridica, trattamenti economici e anzianità.

Intervento sostitutivo, fusione ed estinzione delle IPAB

Per le IPAB inadempienti alla scadenza del termine, la Giunta regionale nomina un commissario su designazione del comune, con compito di completare la trasformazione entro il 31 gennaio 2004. Il commissario indirizza la trasformazione verso la forma privata quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge, altrimenti verso la forma di ASP.

Le IPAB che gestiscono più istituzioni devono procedere alla fusione contestualmente alla trasformazione. Le IPAB con risorse inferiori alla soglia minima dovevano deliberare la fusione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse regionali e comunali.

Le IPAB non operative da almeno due anni, o con finalità esaurite o non più perseguibili, sono soggette a estinzione, salvo che abbiano concluso in tempo la fusione finalizzata alla trasformazione. In caso di estinzione il patrimonio è attribuito ad altro ente pubblico, in subordine a persone giuridiche private senza scopo di lucro con le medesime finalità, o al comune con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi; il personale è assegnato ad altre IPAB/ASP o al comune.

Natura, autonomia e organizzazione delle ASP

Le ASP sono enti di diritto pubblico con autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale. Devono operare con criteri imprenditoriali, nel rispetto di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, con obbligo di pareggio di bilancio.

Lo statuto deve essere trasmesso alla Regione per il visto di conformità entro dieci giorni dall’approvazione; il visto va rilasciato entro sessanta giorni, con possibilità di sospensione una sola volta per chiarimenti o riesame. La stessa procedura si applica alle successive modifiche statutarie. Il regolamento di organizzazione e contabilità disciplina l’assetto interno dell’ente e anch’esso è sottoposto a trasmissione e possibile riesame regionale.

Le ASP possono partecipare alla programmazione regionale, contribuire al finanziamento di organizzazioni del terzo settore nei limiti statutari, costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro compatibili con le proprie finalità, nonché partecipare a società miste pubblico-private o interamente pubbliche per la gestione di unità d’offerta sociali e sociosanitarie. Possono inoltre svolgere iniziative di liberalità e solidarietà locale e internazionale senza autorizzazione regionale.

Classificazione delle ASP

La Giunta regionale classifica le ASP in classi e categorie sulla base di parametri oggettivi, tra cui tipologia dell’unità d’offerta, numero e tipologia degli assistiti, personale, patrimonio ed entrate ordinarie. La classificazione incide sull’assetto organizzativo e sui profili di gestione dell’ente.

Organi di amministrazione e regole di governance

La legge distingue tra ASP di I classe e di II classe. Per le ASP di I classe sono previsti presidente, consiglio di indirizzo, eventuale assemblea dei soci per le originarie IPAB associative e direttore generale; per le ASP di II classe sono previsti presidente, consiglio di amministrazione ed eventuale assemblea dei soci per le originarie IPAB associative.

Il consiglio di indirizzo delle ASP di I classe e il consiglio di amministrazione delle ASP di II classe sono composti da cinque membri nominati in parte dalla Regione, in parte dal comune sede dell’azienda e in parte dai fondatori, loro discendenti o soggetti rappresentativi degli interessi originari; nelle ASP di natura associativa, tali componenti sono nominati dall’assemblea dei soci. Il presidente è eletto al proprio interno secondo regole diverse per le due classi.

Al consiglio di indirizzo delle ASP di I classe e al consiglio di amministrazione delle ASP di II classe spettano l’approvazione di statuto, regolamenti, bilanci e programmi, la dismissione e l’acquisto di immobili, la dotazione organica e, per il consiglio di indirizzo, anche la costituzione di forme associative e la designazione dei rappresentanti dell’ente presso altri organismi. Gli atti urgenti, le modalità di funzionamento e le competenze ulteriori sono rimessi allo statuto nel rispetto della legge.

Sono previste cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per componenti degli organi, con obbligo di rimozione delle incompatibilità entro trenta giorni dalla nomina. La carica è onorifica e dà diritto solo al rimborso delle spese. Se viene meno la maggioranza dei componenti del collegio, l’intero organo decade e la commissione di controllo nomina un commissario per la gestione temporanea.

Direttore e gestione dell’ASP

Il direttore è il responsabile della gestione ed è nominato dal consiglio di amministrazione o, per le ASP di I classe, dal consiglio di indirizzo, tra gli iscritti all’albo regionale dei direttori. Il mandato ha natura privatistica, durata tra tre e cinque anni, ed è rinnovabile. Il direttore generale delle ASP di I classe è anche legale rappresentante dell’ente.

L’incarico è incompatibile con altre attività lavorative, con numerose cariche politiche e con rapporti di collaborazione o consulenza con enti concorrenti o convenzionati. Sono previste cause tassative di non nomina e di decadenza in caso di sopravvenienza di tali condizioni.

Personale

Il rapporto di lavoro del personale delle ASP ha natura privatistica. La dotazione organica è definita dal direttore secondo programmazione triennale e approvata dall’organo di amministrazione. I requisiti di assunzione e le cause di cessazione sono rimessi al regolamento di organizzazione, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Il personale in servizio al momento della trasformazione conserva il contratto collettivo applicato fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione. La trasformazione dell’ente non può costituire causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Bilancio, contabilità e patrimonio

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP è improntata al pareggio di bilancio. Gli enti adottano una contabilità analitica per centri di costo e predisporranno un documento di programmazione economica triennale e un bilancio di esercizio annuale, con esercizio coincidente con l’anno solare.

Il bilancio è redatto secondo il codice civile, approvato nel termine previsto per le aziende sanitarie pubbliche, comunicato all’autorità di controllo e pubblicato all’albo pretorio del comune sede legale. In caso di inadempimento, la Regione nomina un commissario per la predisposizione e approvazione del bilancio.

Il patrimonio comprende tutti i beni mobili e immobili dell’ente. I beni destinati alle attività statutarie costituiscono patrimonio indisponibile e non possono essere alienati se non previa dismissione e sostituzione con beni idonei. È obbligatorio il registro inventario e, in caso di mancata redazione o aggiornamento, può essere nominato un commissario. I trasferimenti di diritti reali o personali su immobili sono soggetti a preventiva comunicazione alla commissione di controllo.

Revisione contabile e controlli interni

Ogni ASP deve dotarsi di un organo di revisione contabile, monocratico o collegiale, composto da revisori iscritti agli albi previsti dalla legge; lo statuto ne disciplina composizione, durata e nomina. La Giunta regionale determina i compensi. È possibile affidare la revisione a società di revisione.

Le ASP devono inoltre dotarsi di strumenti di controllo amministrativo-contabile, gestionale, strategico e di qualità dei servizi, anche con supporto di organismi esterni specializzati.

Utili, perdite e riequilibrio economico

Gli eventuali utili devono essere reinvestiti nello sviluppo delle attività istituzionali, nella riduzione dei costi delle prestazioni e nella conservazione del patrimonio. In caso di perdite, l’organo di amministrazione o, per le ASP di I classe, il direttore generale, deve darne immediata comunicazione agli organi competenti.

La direzione regionale convoca una o più riunioni per verificare le cause della perdita e, entro novanta giorni, accerta le cause, formula proposte di ripiano e definisce tempi e modalità di intervento dell’autorità di controllo. Il consiglio competente approva il documento di ripristino dell’equilibrio economico-patrimoniale. Se l’equilibrio non è ripristinato entro tre anni dall’approvazione del piano, può disporsi lo scioglimento degli organi.

Controlli regionali e scioglimento degli organi

Il controllo sulle ASP è esercitato da una Commissione di controllo istituita dalla Regione, ferme restando le competenze delle ASL sulle unità di offerta. La Commissione verifica la conformità dell’attività degli enti alla normativa e alla programmazione regionale e trasmette ogni anno una relazione alla direzione generale competente.

Se rileva omissioni o violazioni, segnala la situazione alla direzione regionale, che può nominare un commissario previa diffida. In caso di gravi violazioni di legge o statuto, gravi irregolarità gestionali, mancato ripristino dell’equilibrio economico-patrimoniale o impossibilità di regolare funzionamento, la Giunta regionale scioglie gli organi e nomina un commissario per la temporanea amministrazione.

Ufficio relazioni con il pubblico

Ogni ASP deve istituire un’unità funzionale per le relazioni con il pubblico, disciplinata dal proprio regolamento organizzativo. L’ufficio fornisce informazioni sulle prestazioni, raccoglie istanze e suggerimenti e può svolgere, se previsto, pratiche amministrative delegate dagli assistiti.

Liquidazione ed estinzione delle ASP

Le ASP i cui scopi siano esauriti, cessati o impossibili da attuare, o che si trovino nelle condizioni previste per lo scioglimento degli organi, sono soggette a estinzione. L’iniziativa può essere presa dall’ente o dai soggetti legittimati previsti dalla legge. Dopo verifica dell’autorità di controllo, la Giunta regionale dispone la messa in liquidazione e nomina un commissario liquidatore.

Chiusa la liquidazione, il patrimonio residuo è attribuito prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso comune o, in mancanza, al comune sede legale con vincolo ai servizi sociali. L’ente individuato subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi.

Disposizioni transitorie, coordinamento e abrogazioni

Nel periodo transitorio continuano ad applicarsi le norme previgenti compatibili con la nuova disciplina. Il regolamento di attuazione doveva essere approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino alla costituzione della Commissione di controllo, le relative funzioni sono esercitate dalle ASL territorialmente competenti.

La legge prevede l’uso obbligatorio della denominazione “azienda di servizi alla persona” o “ASP” e stabilisce la proroga degli organi amministrativi fino al completamento del riordino, comunque entro il 30 ottobre 2003. Sono inoltre dettate norme sulla prima nomina degli organi delle ASP, sull’accesso ai documenti amministrativi, sulle modalità di nomina dei direttori in fase transitoria e sul rinvio alle disposizioni regionali e statali richiamate.

Sono abrogate o modificate varie disposizioni regionali incompatibili con il nuovo assetto, in particolare quelle precedenti sul regime delle IPAB e sulla disciplina di vigilanza e controllo.

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