Sentenza n. 670/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 1277/2025, pubblicata in data 2 dicembre 2025, passata in giudicato e notificata, ai fini esecutivi, in data 8 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune all’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 1277/2025, che aveva riconosciuto un indennizzo di euro 33.730,33, oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 1277/2025, passata in giudicato e notificata al Comune ai fini esecutivi l’8 dicembre 2025. La sentenza aveva condannato il Comune a pagare euro 33.730,33 a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 2041, primo comma, c.c., oltre agli interessi dalla pubblicazione al saldo e alle spese di lite liquidate in euro 3.808,00 per il primo grado e in euro 3.473,00 per il secondo grado, oltre accessori. Nel corso del giudizio il Comune ha pagato, il 17 settembre 2026, tutti gli importi dovuti; la ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l’esatta esecuzione del giudicato. Ai soli fini delle spese, ha esaminato il merito e ha ritenuto fondato il ricorso: sussistevano i presupposti per l’ottemperanza, essendo provato il passaggio in giudicato della sentenza e risultando perfezionata la notificazione all’amministrazione, seguita dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
La pretesa azionata dalla ricorrente è stata pienamente soddisfatta nel corso del presente giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovutole in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. 1277 del 2 dicembre 2025. Il Collegio deve, perciò, dichiarare cessata la materia del contendere.
Il soddisfacimento integrale della pretesa nel corso del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Sussistono, inoltre, tutti i presupposti, previsti dall’articolo 112, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo, per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. 1277 del 2025, ossia il suo passaggio in giudicato (risultante dalla certificazione di mancata impugnazione rilasciata in data 14 maggio 2026 dalla Cancelleria Civile della Corte di Appello dell’Aquila) e il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 (risultante dal perfezionamento, in data 8 dicembre 2025, della notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione debitrice e dal successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni).
L’ottemperanza è esperibile per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, una volta integrata la condizione di procedibilità consistente nella notificazione del titolo all’amministrazione debitrice e nel decorso del termine dilatorio prescritto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Sussistono, inoltre, tutti i presupposti, previsti dall’articolo 112, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo, per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. 1277 del 2025, ossia il suo passaggio in giudicato (risultante dalla certificazione di mancata impugnazione rilasciata in data 14 maggio 2026 dalla Cancelleria Civile della Corte di Appello dell’Aquila) e il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 (risultante dal perfezionamento, in data 8 dicembre 2025, della notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione debitrice e dal successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni).
Per procedere in via esecutiva contro l’amministrazione è necessario che la sentenza sia stata notificata all’ente e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa esecutiva intervenuta durante il processo comporta la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la fondatezza virtuale del ricorso; l’esatta esecuzione sopravvenuta del giudicato può dimostrare la fondatezza della pretesa di ottemperanza.
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna richiede il passaggio in giudicato del titolo e, quando prescritto, il previo perfezionamento della notificazione all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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