Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13786/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione per: (1) vizio della principale prova identificativa (riconoscimento fotografico) perché il testimone Brigadiere Iannone avrebbe già indicato il nominativo prima della formazione del fascicolo fotografico; (2) errata qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto, in considerazione della vicinanza temporale e materiale (spadino nel blocco accensione e altro spadino nelle tasche dell'imputato); (3) mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.141/2023; (4) omissione nell'assunzione di una prova decisiva (testimonianza dell'App. Mandaglio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il vizio relativo al riconoscimento fotografico è manifestamente infondato perché l'individuazione compiuta nelle indagini preliminari è una dichiarazione la cui efficacia probatoria si verifica con la conferma in dibattimento, e nel processo sono state escusse testimonianze che hanno confermato l'identificazione; (2) la censura sulla qualificazione del fatto riguarda valutazioni di merito e fatti non sindacabili in sede di legittimità; (3) l'interpretazione della Corte Costituzionale è stata ritenuta limitata all'attenuante specifica di cui all'art. 62, n.4), non alle attenuanti generiche, quindi il motivo è manifestamente infondato; (4) la testimonianza omessa è prova dichiarativa e non una "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. d) c.p.p.; per questi motivi il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 213-217 cod. proc. pen.

    art. 213-217 cod. proc. pen.

    Le formalità previste per la ricognizione personale non possono automaticamente invalidare un riconoscimento fotografico compiuto nelle indagini; la prova è la dichiarazione confermativa resa in dibattimento e ne va valutata l'attendibilità nel contraddittorio.

  • art. 348 c.p.p., art. 357 c.p.p., art. 361 c.p.p., art. 373 c.p.p. (comma 3)

    artt. 348, 357, 361, 373 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per censurare la formazione della prova; la Corte ha ritenuto però che le censure relative ad atti delle indagini preliminari siano state superate dalla prova assunta in dibattimento nel contraddittorio.

  • art. 69 cod. pen. (recidiva) e art. 99 cod. pen. (comma quarto)

    art. 69; art. 99, quarto comma, cod. pen.

    La questione della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva è esaminata alla luce del limite posto dalla Corte Costituzionale: la declaratoria di illegittimità non è da ritenersi estesa a tutte le attenuanti generiche, per cui la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la pretesa applicazione generalizzata.

  • art. 62, n. 4) cod. pen. e Sentenza Corte Cost. n.141/2023

    Sentenza Corte Cost. n.141/2023

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell'attenuante specifica di cui all'art. 62, n.4) sulla recidiva di cui all'art. 99; la Cassazione ha precisato che tale pronuncia non investe le attenuanti generiche in termini assoluti.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d)

    La mancata assunzione di una "prova decisiva" è sindacabile in Cassazione solo se la prova riguarda un fatto certo e non se si tratta di mezzi dichiarativi (testimonianze) il cui valore deve essere confrontato con altre prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'inammissibilità ai sensi di tale articolo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a un'ammenda.

  • art. 23 co.8 d.l. n.137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022

    art. 23 co.8 d.l. 137/2020; art. 8 d.l. 198/2022

    Richiami procedurali sull'utilizzo del contraddittorio scritto e sulle modalità di trattazione del ricorso; la causa è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi di tali disposizioni.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagine è sostanzialmente una dichiarazione riproduttiva: la sua efficacia probatoria si valuta alla luce della conferma in dibattimento e del contraddittorio, non per la sola osservanza formale delle cautele previste per la ricognizione personale.
  • Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto (es. furto vs ricettazione) comportano valutazioni di merito e di fatto che la Corte di Cassazione normalmente non riesamina; tali censure devono essere valorizzate nei gradi di merito, non in sede di legittimità.
  • La sentenza della Corte Costituzionale va letta nei limiti espressi: non sempre una pronuncia di illegittimità costituzionale trova immediata e generalizzata applicazione a tutte le attenuanti; occorre verificare quale specifica attenuante sia stata interessata.
  • La mancata acquisizione di una testimonianza non è rilevante in sede di legittimità se detta prova è di natura dichiarativa: la "prova decisiva" ai fini dell'art. 606 c.1 lett. d) c.p.p. deve riguardare fatti certi, non meri elementi dichiarativi soggetti a valutazione comparativa.
  • Chi impugna deve mirare a censure di diritto o a vizi procedurali che determinino illegittimità rilevante in sede di legittimità; la reiterazione di motivi di fatto o motivazioni alternative rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.