Cassazione Penale, Sentenza n. 13786/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione per: (1) vizio della principale prova identificativa (riconoscimento fotografico) perché il testimone Brigadiere Iannone avrebbe già indicato il nominativo prima della formazione del fascicolo fotografico; (2) errata qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto, in considerazione della vicinanza temporale e materiale (spadino nel blocco accensione e altro spadino nelle tasche dell'imputato); (3) mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.141/2023; (4) omissione nell'assunzione di una prova decisiva (testimonianza dell'App. Mandaglio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il vizio relativo al riconoscimento fotografico è manifestamente infondato perché l'individuazione compiuta nelle indagini preliminari è una dichiarazione la cui efficacia probatoria si verifica con la conferma in dibattimento, e nel processo sono state escusse testimonianze che hanno confermato l'identificazione; (2) la censura sulla qualificazione del fatto riguarda valutazioni di merito e fatti non sindacabili in sede di legittimità; (3) l'interpretazione della Corte Costituzionale è stata ritenuta limitata all'attenuante specifica di cui all'art. 62, n.4), non alle attenuanti generiche, quindi il motivo è manifestamente infondato; (4) la testimonianza omessa è prova dichiarativa e non una "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. d) c.p.p.; per questi motivi il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 213-217 cod. proc. pen.
art. 213-217 cod. proc. pen.
Le formalità previste per la ricognizione personale non possono automaticamente invalidare un riconoscimento fotografico compiuto nelle indagini; la prova è la dichiarazione confermativa resa in dibattimento e ne va valutata l'attendibilità nel contraddittorio.
art. 348 c.p.p., art. 357 c.p.p., art. 361 c.p.p., art. 373 c.p.p. (comma 3)
artt. 348, 357, 361, 373 c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per censurare la formazione della prova; la Corte ha ritenuto però che le censure relative ad atti delle indagini preliminari siano state superate dalla prova assunta in dibattimento nel contraddittorio.
art. 69 cod. pen. (recidiva) e art. 99 cod. pen. (comma quarto)
art. 69; art. 99, quarto comma, cod. pen.
La questione della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva è esaminata alla luce del limite posto dalla Corte Costituzionale: la declaratoria di illegittimità non è da ritenersi estesa a tutte le attenuanti generiche, per cui la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la pretesa applicazione generalizzata.
art. 62, n. 4) cod. pen. e Sentenza Corte Cost. n.141/2023
Sentenza Corte Cost. n.141/2023
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell'attenuante specifica di cui all'art. 62, n.4) sulla recidiva di cui all'art. 99; la Cassazione ha precisato che tale pronuncia non investe le attenuanti generiche in termini assoluti.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d)
La mancata assunzione di una "prova decisiva" è sindacabile in Cassazione solo se la prova riguarda un fatto certo e non se si tratta di mezzi dichiarativi (testimonianze) il cui valore deve essere confrontato con altre prove.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'inammissibilità ai sensi di tale articolo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a un'ammenda.
art. 23 co.8 d.l. n.137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022
art. 23 co.8 d.l. 137/2020; art. 8 d.l. 198/2022
Richiami procedurali sull'utilizzo del contraddittorio scritto e sulle modalità di trattazione del ricorso; la causa è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi di tali disposizioni.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagine è sostanzialmente una dichiarazione riproduttiva: la sua efficacia probatoria si valuta alla luce della conferma in dibattimento e del contraddittorio, non per la sola osservanza formale delle cautele previste per la ricognizione personale.
- Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto (es. furto vs ricettazione) comportano valutazioni di merito e di fatto che la Corte di Cassazione normalmente non riesamina; tali censure devono essere valorizzate nei gradi di merito, non in sede di legittimità.
- La sentenza della Corte Costituzionale va letta nei limiti espressi: non sempre una pronuncia di illegittimità costituzionale trova immediata e generalizzata applicazione a tutte le attenuanti; occorre verificare quale specifica attenuante sia stata interessata.
- La mancata acquisizione di una testimonianza non è rilevante in sede di legittimità se detta prova è di natura dichiarativa: la "prova decisiva" ai fini dell'art. 606 c.1 lett. d) c.p.p. deve riguardare fatti certi, non meri elementi dichiarativi soggetti a valutazione comparativa.
- Chi impugna deve mirare a censure di diritto o a vizi procedurali che determinino illegittimità rilevante in sede di legittimità; la reiterazione di motivi di fatto o motivazioni alternative rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
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