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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34153/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte (Sezione competente) ha ritenuto il ricorso fondato per carenza totale di motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Messina affinché proceda a un nuovo giudizio conforme ai principi richiamati, motivando puntualmente sul diniego o sull'accoglimento dell'istanza, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e alla normativa sulle pene sostitutive.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

D'Antoni ha chiesto la sostituzione della pena detentiva di 3 anni e 6 mesi con la detenzione domiciliare o, in subordine, la semilibertà, ai sensi delle norme sulle pene sostitutive (D.Lgs. 150/2022 e L. 689/1981). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza facendo un generico riferimento al pericolo di recidiva e alla "spiccata indole delinquenziale", senza confrontarsi con elementi emersi quali l'esito positivo di un precedente affidamento in prova al servizio sociale e le relazioni acquisite, né motivando in termini prognostici né in rapporto ai criteri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 95 D.Lgs. 150/2022

    Attribuisce transitoriamente al giudice dell'esecuzione la competenza ad applicare le pene sostitutive ai condannati con pena inferiore a quattro anni quando il processo era pendente in Cassazione all'entrata in vigore della riforma; rinvia, per il procedimento esecutivo, alle norme del Capo III della L. 689/1981 in quanto compatibili.

  • art. 58 L. 689/1981

    «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.»

    Stabilisce il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive subordinato ai criteri di legge e richiede che, in caso di diniego, sussistano "fondati motivi" e una motivazione puntuale che giustifichi la previsione di inadempimento delle prescrizioni.

  • art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal D.Lgs. 150/2022)

    Elenca le tipologie di pene sostitutive previste dalla riforma (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva) e conferma la natura regolamentata delle alternative alla detenzione.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena (personalità del reo, modalità del fatto, precedenti, ecc.) che il giudice deve considerare anche nella valutazione prognostica richiesta per concedere o negare una pena sostitutiva; la decisione deve essere ancorata a tali indici.

  • art. 666 c.p.p.

    Regola il procedimento di esecuzione a cui si applicano, ove compatibili, le norme del Capo III della L. 689/1981; è richiamato per il corretto svolgimento del procedimento di valutazione delle istanze sostitutive.

  • art. 611 c.p.p.

    Stabilisce che i ricorsi in materia di esecuzione sono trattati in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti salvo diversa previsione, giustificando il diniego della richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • La sostituzione della pena detentiva breve è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, ma tale discrezionalità è vincolata ai criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice deve formulare un giudizio prognostico motivato sul percorso di rieducazione e sulla prevenzione del rischio di recidiva.
  • Il diniego deve essere adeguatamente motivato: non è sufficiente un richiamo generico alla 'recidiva' o alla 'indole delinquenziale' senza esame degli elementi positivi (es. esito favorevole di precedenti misure alternative, relazioni, comportamenti in esecuzione).
  • Quando il giudice ritiene che le prescrizioni non saranno adempiute, deve indicare i 'fondati motivi' che giustificano tale previsione, con riferimenti concreti alla personalità del condannato e alla sua storia processuale/esecutiva.
  • In sede di esecuzione le decisioni sono adottate in camera di consiglio (art. 611 c.p.p.); la difesa non ha automatica facoltà di discussione orale, salvo diversa previsione normativa.
  • La mancanza di motivazione adeguata comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio: il giudice rimesso in istruttoria deve riesaminare tutti gli elementi e motivare puntualmente, senza pregiudizi aprioristici.

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