DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2026, n. 188
Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto completa l’adeguamento italiano al regolamento (UE) 2023/1543, disciplinando l’informazione degli interessati, i ricorsi contro gli ordini europei di produzione, le sanzioni amministrative e le relative procedure. Finanzia inoltre l’adeguamento del sistema informatico nazionale, con 1.865.412 euro per il 2026 e 45.840 euro annui dal 2027. Non sono indicati termini di applicabilità temporanea delle disposizioni.
Attuazione del regolamento UE sugli ordini europei di produzione e conservazione delle prove elettroniche
Attuazione degli ordini europei di acquisizione delle prove elettroniche
Il decreto integra il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215 per completare l’adeguamento dell’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive.
Informazione agli interessati
L’informazione prevista dall’articolo 13 del regolamento è effettuata secondo l’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fermo quanto già disposto dall’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2025. L’informazione deve comprendere anche l’avviso della facoltà di proporre ricorso ai sensi del decreto.
Sanzioni amministrative
Le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie nei seguenti importi:
- da 25.000 a 100.000 euro per la violazione degli obblighi di trasmissione di cui all’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4;
- da 10.000 a 50.000 euro per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all’articolo 10, paragrafi 5, 6, 7 e 8;
- da 100.000 a 1.000.000 di euro per la violazione degli obblighi di conservazione di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2;
- da 10.000 a 50.000 euro per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 7;
- da 500.000 a 1.000.000 di euro per la violazione dei doveri di cui all’articolo 13, paragrafo 4;
- da 600.000 a 1.200.000 euro per l’inottemperanza prevista dall’articolo 16, paragrafo 10.
Nel determinare la sanzione si considerano la natura, la gravità e la durata della violazione; il dolo o la colpa; le precedenti violazioni; le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell’autore; la cooperazione con le autorità competenti; le misure adottate per eliminare o attenuare le conseguenze; la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato; e il grado di colpa, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al decreto.
Quando ricorrono almeno due di tali circostanze, oppure il fatto è di particolare gravità e la condotta ha impedito definitivamente l’acquisizione dei dati oggetto dell’ordine di produzione o ha causato la perdita definitiva dei dati oggetto dell’ordine di conservazione, può essere applicata una sanzione fino al 2 per cento del fatturato mondiale del prestatore di servizi nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’accertamento, se tale importo supera il massimo previsto per la specifica violazione.
Accertamento, applicazione e opposizione alle sanzioni
Le sanzioni sono applicate dal giudice per le indagini preliminari individuato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2025, d’ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica competente quando questi è autorità di esecuzione. Le autorità di esecuzione possono avvalersi del personale indicato dall’articolo 13, quarto comma, della legge n. 689 del 1981.
Il giudice notifica una contestazione specifica e assegna agli interessati 30 giorni dalla notifica per presentare scritti difensivi e documenti. La contestazione deve essere notificata entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato dall’autorità di esecuzione nel provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento, oppure dalla data in cui è pervenuta notizia della violazione. Esaminati gli atti e le difese, il giudice, se ritiene fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, comprese le spese, all’autore e agli eventuali obbligati in solido; altrimenti dispone l’archiviazione con ordinanza motivata. La decisione è comunicata all’autorità di emissione e, per le finalità previste dalla direttiva (UE) 2023/1544, all’autorità centrale individuata dal decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216.
Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, mediante versamento al conto corrente intestato al fondo previsto dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, per la destinazione stabilita dall’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008. In caso di mancato pagamento si procede alla riscossione secondo le norme sul recupero delle spese processuali.
Contro il provvedimento sanzionatorio è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notificazione a pena di inammissibilità, al tribunale del capoluogo del distretto in cui sono stabiliti o risiedono lo stabilimento designato o il rappresentante legale destinatario dell’ordine. Il tribunale decide con sentenza in composizione monocratica, senza intervento delle parti, previo avviso almeno 10 giorni prima della decisione; le parti possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza. Contro la sentenza è ammesso esclusivamente ricorso per cassazione per violazione di legge. Per quanto non diversamente previsto, si applica, se compatibile, la legge n. 689 del 1981.
Ricorsi contro gli ordini europei di produzione
La persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione può contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità, fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 51 del 2018.
Contro l’ordine emesso o convalidato dal giudice si ricorre secondo l’articolo 324 del codice di procedura penale, applicando l’articolo 325 dello stesso codice in quanto compatibile. Contro l’ordine emesso o convalidato dal pubblico ministero, il ricorso va presentato al giudice per le indagini preliminari entro 10 giorni da quando l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta acquisizione; il giudice decide secondo il procedimento dell’articolo 127 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione contro le decisioni adottate in questa sede è ammesso soltanto per violazione di legge.
Infrastruttura informatica e copertura finanziaria
Per implementare e adeguare il sistema informatico nazionale e creare i punti di accesso al sistema informatico decentrato previsto dal capo V del regolamento è autorizzata una spesa di 1.865.412 euro per il 2026 e di 45.840 euro annui a decorrere dal 2027. La spesa per il 2026 è coperta per 1.819.572 euro mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea; la quota di 45.840 euro annui è coperta mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 19, comma 4, della legge n. 91 del 2025. Le altre amministrazioni interessate attuano il decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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