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Provvedimento

Provvedimento del 17/12/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello e le istruzioni per chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per la mancata deduzione dell’Irap relativa al costo del personale. Definisce modalità esclusivamente telematiche, termini di presentazione, criteri di priorità nelle lavorazioni, disponibilità del modello, specifiche tecniche e programma di invio scaglionato per aree geografiche.

Approvazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap sulle spese per il personale

Approvazione del modello di istanza di rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione dell’IRAP

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approva il modello, con relative istruzioni, per presentare l’istanza di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. Il modello è predisposto in attuazione dell’art. 2, comma 1-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

Contenuto del modello

Il modello approvato è composto da:

  • un frontespizio, con informativa privacy, dati del contribuente e del rappresentante, firma e impegno alla trasmissione telematica;
  • il quadro RI, destinato alla determinazione dell’importo rimborsabile per ciascun periodo d’imposta.

Ambito della deduzione e soggetti interessati

Le istruzioni chiariscono che la deduzione dell’IRAP riguarda la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997. La deduzione spetta, in particolare, a:

  • società di capitali ed enti commerciali;
  • società di persone e imprese individuali;
  • banche e altri enti e società finanziari;
  • imprese di assicurazione;
  • persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati che esercitano arti e professioni.

La deduzione può spettare anche ad altri soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole delle imprese commerciali, per opzione o per regime naturale, come imprenditori agricoli, pubbliche amministrazioni per eventuale attività commerciale ed enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Periodi d’imposta e diritto al rimborso

La deduzione è riconosciuta anche per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, purché alla data del 28 dicembre 2011 fosse ancora pendente il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso. In tali casi il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate, o della maggiore eccedenza a credito rideterminata.

Per i versamenti in acconto, le istruzioni richiamano il criterio per cui il termine decorre dal versamento del saldo, secondo quanto indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008.

Termini e modalità di presentazione

L’istanza va presentata esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline;
  • oppure tramite i soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998.

I termini ordinari sono:

  • 48 mesi dalla data del versamento, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973;
  • 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, se il termine di 48 mesi, ancora pendente al 28 dicembre 2011, cade entro il 60° giorno successivo all’attivazione.

Per le istanze cartacee già presentate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 16/2012, è richiesto l’invio telematico entro 60 giorni dall’attivazione della procedura, per consentire l’esame prioritario.

Ordine di lavorazione, priorità e ripartizione delle risorse

Le istanze si considerano presentate secondo l’ordine di trasmissione dei flussi telematici, tenendo conto del programma di apertura per area geografica. L’Agenzia darà priorità:

  • alle richieste relative ai periodi d’imposta più remoti;
  • nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, secondo l’ordine di trasmissione.

Se le risorse di un esercizio non sono sufficienti, i rimborsi vengono erogati prima per le annualità non completate e poi, per il primo periodo d’imposta interamente non pagato, in acconto proporzionale rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, con successivo saldo negli esercizi successivi.

Reperibilità del modello e pubblicazione

Il modello è reso disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere diffuso anche da altri siti, purché conforme per struttura e sequenza, riporti l’indirizzo del sito di origine e gli estremi del provvedimento. È autorizzata anche la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica.

Informazioni principali contenute nelle istruzioni del modello

Le istruzioni descrivono nel dettaglio l’uso del modello e del quadro RI.

Dati del contribuente e correttiva nei termini

Nel frontespizio vanno indicati i dati del soggetto che chiede il rimborso o il riconoscimento delle maggiori perdite rideterminate. Nei casi di consolidato o trasparenza fiscale, l’istanza va presentata anche dal soggetto partecipante o trasparente, anche se non emerge un importo da rimborsare.

Se l’istanza va corretta prima della scadenza, occorre presentare un nuovo modello completo, barrando la casella “Correttiva nei termini” e indicando il protocollo dell’istanza da rettificare.

Dati del rappresentante, recapiti e firma

Il riquadro del rappresentante va compilato quando il firmatario è diverso dal contribuente. Se l’istanza è presentata da una società per conto del contribuente, va indicato anche il codice fiscale della società e il codice carica corrispondente al rapporto rappresentativo. I recapiti telefonici, fax ed e-mail sono facoltativi e servono a facilitare eventuali contatti con l’Agenzia. La firma deve essere apposta in modo leggibile dal contribuente o dal soggetto che lo rappresenta.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro è riservato all’intermediario che trasmette l’istanza e richiede l’indicazione del codice fiscale, del numero di iscrizione all’albo CAF se pertinente, della data di impegno e della firma dell’intermediario.

Quadro RI: determinazione dell’importo rimborsabile

Il quadro RI è articolato in due sezioni:

  • Sezione I, per la determinazione del rimborso e dei dati fiscali rideterminati;
  • Sezione II, per evidenziare i versamenti IRAP a saldo e in acconto e le spese per il personale riferite ai diversi periodi d’imposta.

Se l’istanza riguarda più periodi d’imposta, occorre compilare più moduli e numerarli progressivamente.

Sezione I – dati del periodo, IRAP deducibile e imposte rideterminate

Nel rigo RI1 vanno indicati il periodo d’imposta di riferimento e, se presente, la data dell’eventuale istanza cartacea già presentata al 2 marzo 2012. Se per lo stesso periodo esiste già un’istanza telematica ex art. 6 del d.l. n. 185/2008, va barrata l’apposita casella.

Il rigo RI2 è riservato ai soggetti in consolidato nazionale o in trasparenza fiscale, compresi trust trasparenti o misti, aziende coniugali e imprese familiari.

Nel rigo RI3 si determina la quota di IRAP deducibile, pari all’IRAP versata nel periodo d’imposta di riferimento relativa alla quota imponibile delle spese per il personale, al netto di eventuali deduzioni già spettanti. Le istruzioni precisano che:

  • il versamento in acconto può essere considerato solo nei limiti in cui riflette l’imposta effettivamente dovuta;
  • possono rilevare anche versamenti eseguiti tramite ravvedimento operoso, iscrizione a ruolo o riliquidazione/accertamento;
  • se il contribuente ha già fruito della deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP ex art. 6 del d.l. n. 185/2008, la deduzione ex art. 2 del d.l. n. 201/2011 va calcolata al netto di quella già dedotta, ma solo quando la precedente deduzione era giustificata esclusivamente da spese per personale non deducibili.

Nel rigo RI4 vanno indicate le maggiori perdite rideterminate derivanti dalla nuova deduzione, se riportabili a periodi successivi. Le istruzioni distinguono tra:

  • perdita d’impresa;
  • perdita di lavoro autonomo;
  • perdita derivante dalla cosiddetta “Robin Tax”.

Se la maggiore perdita è interamente utilizzata per compensare altro reddito dello stesso periodo, il rigo RI4 può non essere compilato e vanno compilati i righi RI5-RI7 per le imposte chieste a rimborso. Se la perdita è usata solo in parte, si compilano sia RI4 sia RI5-RI7.

Nei righi RI5, RI6 e RI7 si indicano rispettivamente:

  • imposta sul reddito e crediti d’imposta rideterminati;
  • addizionale regionale rideterminata;
  • addizionale comunale rideterminata.

Le istruzioni chiariscono come calcolare il rimborso, anche quando la rideterminazione comporti un’imposta a credito o coinvolga crediti d’imposta riportabili nei periodi successivi. Sono previsti casi particolari per imposta sostitutiva, addizionale all’IRES (“Robin Tax”) e tassazione separata.

Sezione II – versamenti IRAP e spese per il personale

La sezione II serve a dettagliare, per ciascun periodo d’imposta, i versamenti IRAP a saldo e in acconto e la quota imponibile delle spese per il personale che consente la deduzione. Per ogni rigo va indicato se il versamento è a saldo o acconto, il periodo d’imposta di riferimento, l’ammontare dell’IRAP deducibile e le spese per il personale. La somma degli importi indicati nella colonna relativa ai versamenti IRAP deve coincidere con quanto riportato nel rigo RI3.

Se i righi della sezione II non sono sufficienti, si compilano più moduli numerati progressivamente; nei moduli successivi, la sezione I va compilata solo con il periodo d’imposta.

Casi particolari

Consolidato nazionale

Nel consolidato nazionale la legittimazione alla presentazione dell’istanza spetta alla consolidante, sulla base degli imponibili IRES dei partecipanti rideterminati per effetto della deduzione IRAP. Anche le società consolidate presentano il modello, pur in assenza di importi rimborsabili, per consentire la corretta liquidazione.

Le istruzioni raccomandano che le istanze dei singoli partecipanti siano presentate non oltre quella della consolidante. Per la maggiore addizionale all’IRES (“Robin Tax”) o per maggiori perdite riferibili a tale addizionale, l’importo va indicato nell’istanza del singolo partecipante.

Sono previste indicazioni separate per:

  • consolidante, che presenta una propria istanza per il reddito proprio e un’ulteriore istanza per il consolidato di gruppo;
  • consolidate, che presentano l’istanza indicando il codice fiscale della consolidante nel rigo RI2.

Trasparenza fiscale

Per società di persone e soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, la deduzione IRAP viene effettuata dal soggetto trasparente in sede di determinazione della base imponibile da imputare ai soci o associati. Il soggetto trasparente ridetermina il proprio reddito mediante questo modello, anche senza importi da rimborsare, e comunica ai partecipanti la quota spettante. I soci o associati possono poi presentare istanza di rimborso della maggiore imposta, se ne ricorrono i presupposti.

Sono previste regole specifiche per:

  • soggetto partecipante, che indica nel rigo RI2 il codice fiscale del soggetto partecipato;
  • soggetto trasparente, che barra la casella apposita nel rigo RI2;
  • casi assimilati, come trust trasparenti, aziende coniugali e imprese familiari.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto dante causa, l’istanza per evidenziare le maggiori perdite rideterminate deve essere presentata dal soggetto avente causa per conto dell’estinto. In caso di scissione totale, le società beneficiarie devono presentare ciascuna un’istanza per conto del soggetto estinto; in caso di scissione parziale, l’istanza è presentata dalla società scissa, indicando l’intero importo della maggiore perdita rideterminata, comprensiva della quota attribuita alle beneficiarie.

Comunicazione dell’IBAN

Per l’accredito del rimborso può essere comunicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale tramite le apposite modalità disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata agli accrediti dei rimborsi.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

L’allegato B contiene le specifiche tecniche dei dati da trasmettere telematicamente. Le regole principali prevedono che:

  • ogni fornitura abbia lunghezza fissa dei record pari a 1.900 caratteri;
  • la fornitura contenga un record di tipo A di testa, un record di tipo B per ciascun modello e un record di tipo Z di coda;
  • se la dimensione complessiva supera 3 MB compressi, occorre predisporre più forniture, mantenendo nella stessa fornitura i dati di ciascuna istanza.

Le specifiche impongono controlli formali sui codici fiscali, che devono essere corretti e registrati in Anagrafe tributaria; l’omocodia non coerente con l’anagrafe determina scarto. Tutti i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo.

Sono descritte in dettaglio:

  • la struttura del record di tipo A, con dati del fornitore e del flusso;
  • la struttura del record di tipo B, con frontespizio, dati anagrafici, rappresentante, recapiti, firma e impegno alla trasmissione;
  • la struttura del record di tipo C, relativo ai dati del quadro RI.

Le specifiche prevedono anche controlli bloccanti e di coerenza tra i dati dichiarativi e quelli trasmessi, inclusi controlli su date, importi, presenza dei campi e compatibilità tra moduli multipli.

Programma di trasmissione per aree geografiche

L’allegato C stabilisce un calendario scaglionato di apertura del canale telematico, con decorrenze diverse in funzione del cluster geografico di appartenenza del contribuente, distinto anche tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche. L’apertura inizia il 18 gennaio 2013 alle ore 12:00 per il primo cluster e prosegue con ulteriori date fino a marzo 2013, così da distribuire le trasmissioni nel tempo ed evitare concentrazioni nelle prime ore di avvio.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama le fonti normative che attribuiscono le competenze al Direttore dell’Agenzia delle Entrate e la disciplina tributaria di riferimento, tra cui il d.lgs. n. 241/1997, il TUIR, il d.lgs. n. 446/1997, il DPR n. 322/1998, la normativa sulla privacy e i decreti-legge n. 185/2008, n. 201/2011 e n. 16/2012. Si precisa infine che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

Testo integrale

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