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Provvedimento

Comunicato dell'Agenzia del Territorio del 30/11/12

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il comunicato dell’Agenzia del Territorio informa sulla pubblicazione, dal 30 novembre 2012 al 29 gennaio 2013, degli atti relativi alla seconda fase di attribuzione della rendita presunta per fabbricati non dichiarati in Catasto nei Comuni interessati. Sono indicati i canali di pubblicazione e consultazione, i termini per il ricorso e l’obbligo per i soggetti interessati di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni, pena sanzioni.

Elenco dei Comuni interessati dalla seconda fase di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto e notifica degli esiti

Seconda fase di attribuzione della rendita presunta

Il comunicato dell’Agenzia del Territorio riguarda l’elenco dei Comuni interessati dalla seconda fase dell’attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il documento disciplina anche le modalità di pubblicazione degli atti per la notifica degli esiti e gli adempimenti conseguenti per i soggetti obbligati.

Pubblicazione degli atti e periodo di affissione

Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l’Agenzia rende noto che gli atti relativi alla seconda fase di attribuzione della rendita presunta sono pubblicati tramite affissione all’albo pretorio dei Comuni.

La pubblicazione avviene:

  • dal 30 novembre 2012 al 29 gennaio 2013;
  • presso i Comuni interessati;
  • con modalità di pubblicazione utili alla notifica degli esiti.

Al comunicato è allegato l’elenco dei Comuni interessati dall’attività di attribuzione della rendita presunta.

Casi di variazione circoscrizionale

Il documento prevede una disciplina specifica per i casi di variazione circoscrizionale:

  • se la variazione circoscrizionale è da attivare o è stata attivata a partire dal 2007;
  • oppure se era stata attivata in precedenza ma non conclusa alla data di pubblicazione degli elenchi delle particelle relative ai fabbricati mai dichiarati.

In tali ipotesi, la pubblicazione degli atti è effettuata sia:

  • nella sede dei Comuni in cui sono state pubblicate le particelle di catasto terreni;
  • sia nella sede dei Comuni in cui risultano ubicate le unità immobiliari oggetto di attribuzione della rendita presunta al momento della produzione dell’atto.

Canali di pubblicazione e consultazione

Il comunicato è pubblicato:

  • nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  • presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio;
  • presso i Comuni interessati;
  • sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo indicato nel testo.

Sul sito internet dell’Agenzia del Territorio è inoltre disponibile, a partire dal 30 novembre 2012, l’elenco delle particelle di catasto terreni e delle corrispondenti unità immobiliari urbane del catasto edilizio urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta per tutti i Comuni interessati.

Termini per il ricorso

I termini per proporre ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta davanti alla Commissione Tributaria provinciale competente decorrono trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

Obbligo di aggiornamento catastale e sanzioni

Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, i soggetti obbligati devono presentare gli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dall’art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Il termine per adempiere è di 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

La mancata presentazione dell’atto di aggiornamento entro tale termine comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

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