Cassazione Penale, Sentenza n. 14122/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 22/05/2024 che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordine di demolizione emesso con sentenza penale del Pretore di Napoli del 20/09/1989 (divenuta irrevocabile il 07/05/1991). Hanno proposto otto motivi tra i quali: vizio per aver il giudice deciso il merito di un ricorso per cassazione anziché adeguarsi alla riqualificazione in opposizione; carenza ontologica del titolo esecutivo in quanto la sentenza era anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite (Monterisi) che avrebbe stabilito poteri di esecuzione diversi; che l'immobile fosse stato acquisito al patrimonio comunale con prevalente interesse pubblico e quindi incompatibile con l'esecuzione; mancata notifica dell'ordine di demolizione agli eredi e a chi aveva acquistato in buona fede; mancata escussione di tecnici comunali richiesti dalla difesa in relazione alla condonabilità; violazione dell'art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità per la presenza in situ di famiglie, anziani e minori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso manifestamente infondato e inammissibile. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché la Corte aveva riqualificato il ricorso come opposizione e il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i criteri dell'opposizione; il secondo è infondato poiché l'ordine di demolizione emesso prima della sentenza Monterisi resta efficace e il promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero ai sensi dell'art. 655 c.p.p.; il terzo motivo non coglie poiché l'acquisizione al patrimonio comunale non impedisce l'esecuzione giudiziale salvo deliberazione consiliare che dichiari prevalenti esigenze pubbliche e salvo contrasto con interessi urbanistici o ambientali; il quarto motivo è privo di interesse giuridico per le ricorrenti: la mancata notifica a terzi non toglie la possibilità al soggetto destinatario della sanzione di difendersi in esecuzione; il quinto motivo è privo di rilievo perché la prova richiesta era superata da successiva documentazione che escludeva la condonabilità per frazionamento e vincolo paesaggistico; il sesto (Cedu/art.8) è generico e quindi inammissibile, essendo il principio di proporzionalità applicato valutando l'interesse pubblico rispetto al diritto del responsabile e del suo nucleo familiare stretto e non agli interessi abitativi di terzi. Per l'inammissibilità il Collegio condanna le ricorrenti alle spese del procedimento e dispone, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017, il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 7, legge 28 febbraio 1985, n. 47
art. 7, L. 28/02/1985, n.47
L'ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale è riconosciuto come provvedimento giurisdizionale esecutivo soggetto alle forme previste dal codice di procedura penale; può essere eseguito dal Pubblico Ministero secondo le regole dell'esecuzione penale.
art. 655 c.p.p.
Indica il ruolo del pubblico ministero quale organo promotore dell'esecuzione quando il condannato non ottempera all'ingiunzione a demolire; conferma la funzione del PM nell'iniziare il procedimento esecutivo.
art. 181 disp. att. c.p.p.
art. 181 disp. att. c.p.p.
Attribuisce alla cancelleria del giudice dell'esecuzione compiti tra cui il recupero delle spese del procedimento esecutivo.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, ivi comprese le spese del procedimento e la possibilità di sanzioni pecuniarie; la Corte ha disposto l'onere del pagamento delle spese e un versamento alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
art. 1, comma 64, L. 103/2017
Consente al giudice di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale in caso di inammissibilità del ricorso, valutando le ragioni dell'inammissibilità; applicata nel caso per fissare l'importo da versare alla Cassa delle ammende.
art. 8 CEDU
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiama il principio di diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio; la Corte rileva che il principio di proporzionalità va valutato principalmente rispetto al responsabile dell'abuso e al suo nucleo familiare stretto e che la contestazione era generica e pertanto inammissibile.
art. 24 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti sul piano dell'accesso alla giustizia e difesa; la Corte non ha ritenuto il richiamo idoneo a superare le ragioni di inammissibilità e carenza di interesse sostanziale.
legge n. 724/1994 (limiti volumetrici)
La frammentazione/frazionamento delle unità immobiliari per eludere limiti volumetrici rilevati dalla normativa sulle sanatorie è considerata un espediente non condonabile; determina l'insuscettibilità di sanatoria quando siano superati i limiti volumetrici e vi sia vincolo paesaggistico.
Sez. U, Monterisi (Sezioni Unite, pronuncia richiamata)
Sez. U, Monterisi, 24/07/1997 (richiamata)
La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha affermato la natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione e l'operatività dell'esecuzione nelle forme del codice di procedura penale; ma la Corte osserva che l'emissione dell'ordine anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite non ne inficia l'efficacia.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 3 e altre pronunce citate)
es. Sez. 3, n. 47263/2014 Russo; Sez. 3, n. 7399/2019 Calise; Sez. 3, n. 8998/2019 Lamagna; ecc.
I precedenti richiamati consolidano i principi: l'ordine di demolizione è esecutivo anche dopo acquisizione al patrimonio comunale salvo deliberazione consiliare di prevalente interesse; la mancata notifica a terzi non toglie rilevanza all'esecuzione nei confronti del responsabile; i motivi generici sono inammissibili.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale ha natura giurisdizionale ed è eseguibile secondo le forme del codice di procedura penale, con il Pubblico Ministero promotore dell'esecuzione.
- L'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale non impedisce automaticamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione: solo una deliberazione consiliare che dichiari prevalenti esigenze pubbliche o l'assenza di conflitti con interessi urbanistici/ambientali può fermare l'esecuzione.
- La mancata notifica dell'ordine di demolizione a soggetti diversi dal destinatario della sanzione (es. eredi o acquirenti in buona fede) non conferisce al responsabile originario un interesse idoneo a far valere quella nullità in opposizione all'esecuzione; tali terzi possono avere rimedi diversi ma non bloccano automaticamente l'esecuzione.
- Le doglianze generiche, prive di documentazione e senza specificità probatoria, sono inammissibili in sede di opposizione/esecuzione e in sede di ricorso per cassazione.
- Nel valutare la possibilità di sospendere o revocare una demolizione per ragioni di proporzionalità ex art. 8 CEDU si considera principalmente la situazione del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare stretto; gli interessi abitativi di terzi estranei hanno scarsa rilevanza e possono trovare tutela con misure amministrative o assistenziali.
- Il frazionamento delle unità immobiliari al fine di eludere limiti volumetrici previsto per le sanatorie è considerato un artificio non condonabile, specialmente se l'immobile insiste in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
- La mancata escussione di testimoni/tecnici richiesta dalla difesa può essere considerata non necessaria quando la documentazione successiva o gli atti già acquisiti dimostrino l'insussistenza della condonabilità o rendano superflua quella prova.
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