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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14122/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 22/05/2024 che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordine di demolizione emesso con sentenza penale del Pretore di Napoli del 20/09/1989 (divenuta irrevocabile il 07/05/1991). Hanno proposto otto motivi tra i quali: vizio per aver il giudice deciso il merito di un ricorso per cassazione anziché adeguarsi alla riqualificazione in opposizione; carenza ontologica del titolo esecutivo in quanto la sentenza era anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite (Monterisi) che avrebbe stabilito poteri di esecuzione diversi; che l'immobile fosse stato acquisito al patrimonio comunale con prevalente interesse pubblico e quindi incompatibile con l'esecuzione; mancata notifica dell'ordine di demolizione agli eredi e a chi aveva acquistato in buona fede; mancata escussione di tecnici comunali richiesti dalla difesa in relazione alla condonabilità; violazione dell'art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità per la presenza in situ di famiglie, anziani e minori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso manifestamente infondato e inammissibile. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché la Corte aveva riqualificato il ricorso come opposizione e il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i criteri dell'opposizione; il secondo è infondato poiché l'ordine di demolizione emesso prima della sentenza Monterisi resta efficace e il promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero ai sensi dell'art. 655 c.p.p.; il terzo motivo non coglie poiché l'acquisizione al patrimonio comunale non impedisce l'esecuzione giudiziale salvo deliberazione consiliare che dichiari prevalenti esigenze pubbliche e salvo contrasto con interessi urbanistici o ambientali; il quarto motivo è privo di interesse giuridico per le ricorrenti: la mancata notifica a terzi non toglie la possibilità al soggetto destinatario della sanzione di difendersi in esecuzione; il quinto motivo è privo di rilievo perché la prova richiesta era superata da successiva documentazione che escludeva la condonabilità per frazionamento e vincolo paesaggistico; il sesto (Cedu/art.8) è generico e quindi inammissibile, essendo il principio di proporzionalità applicato valutando l'interesse pubblico rispetto al diritto del responsabile e del suo nucleo familiare stretto e non agli interessi abitativi di terzi. Per l'inammissibilità il Collegio condanna le ricorrenti alle spese del procedimento e dispone, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017, il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 7, legge 28 febbraio 1985, n. 47

    art. 7, L. 28/02/1985, n.47

    L'ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale è riconosciuto come provvedimento giurisdizionale esecutivo soggetto alle forme previste dal codice di procedura penale; può essere eseguito dal Pubblico Ministero secondo le regole dell'esecuzione penale.

  • art. 655 c.p.p.

    Indica il ruolo del pubblico ministero quale organo promotore dell'esecuzione quando il condannato non ottempera all'ingiunzione a demolire; conferma la funzione del PM nell'iniziare il procedimento esecutivo.

  • art. 181 disp. att. c.p.p.

    art. 181 disp. att. c.p.p.

    Attribuisce alla cancelleria del giudice dell'esecuzione compiti tra cui il recupero delle spese del procedimento esecutivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, ivi comprese le spese del procedimento e la possibilità di sanzioni pecuniarie; la Corte ha disposto l'onere del pagamento delle spese e un versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    art. 1, comma 64, L. 103/2017

    Consente al giudice di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale in caso di inammissibilità del ricorso, valutando le ragioni dell'inammissibilità; applicata nel caso per fissare l'importo da versare alla Cassa delle ammende.

  • art. 8 CEDU

    art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiama il principio di diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio; la Corte rileva che il principio di proporzionalità va valutato principalmente rispetto al responsabile dell'abuso e al suo nucleo familiare stretto e che la contestazione era generica e pertanto inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti sul piano dell'accesso alla giustizia e difesa; la Corte non ha ritenuto il richiamo idoneo a superare le ragioni di inammissibilità e carenza di interesse sostanziale.

  • legge n. 724/1994 (limiti volumetrici)

    La frammentazione/frazionamento delle unità immobiliari per eludere limiti volumetrici rilevati dalla normativa sulle sanatorie è considerata un espediente non condonabile; determina l'insuscettibilità di sanatoria quando siano superati i limiti volumetrici e vi sia vincolo paesaggistico.

  • Sez. U, Monterisi (Sezioni Unite, pronuncia richiamata)

    Sez. U, Monterisi, 24/07/1997 (richiamata)

    La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha affermato la natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione e l'operatività dell'esecuzione nelle forme del codice di procedura penale; ma la Corte osserva che l'emissione dell'ordine anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite non ne inficia l'efficacia.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 3 e altre pronunce citate)

    es. Sez. 3, n. 47263/2014 Russo; Sez. 3, n. 7399/2019 Calise; Sez. 3, n. 8998/2019 Lamagna; ecc.

    I precedenti richiamati consolidano i principi: l'ordine di demolizione è esecutivo anche dopo acquisizione al patrimonio comunale salvo deliberazione consiliare di prevalente interesse; la mancata notifica a terzi non toglie rilevanza all'esecuzione nei confronti del responsabile; i motivi generici sono inammissibili.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale ha natura giurisdizionale ed è eseguibile secondo le forme del codice di procedura penale, con il Pubblico Ministero promotore dell'esecuzione.
  • L'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale non impedisce automaticamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione: solo una deliberazione consiliare che dichiari prevalenti esigenze pubbliche o l'assenza di conflitti con interessi urbanistici/ambientali può fermare l'esecuzione.
  • La mancata notifica dell'ordine di demolizione a soggetti diversi dal destinatario della sanzione (es. eredi o acquirenti in buona fede) non conferisce al responsabile originario un interesse idoneo a far valere quella nullità in opposizione all'esecuzione; tali terzi possono avere rimedi diversi ma non bloccano automaticamente l'esecuzione.
  • Le doglianze generiche, prive di documentazione e senza specificità probatoria, sono inammissibili in sede di opposizione/esecuzione e in sede di ricorso per cassazione.
  • Nel valutare la possibilità di sospendere o revocare una demolizione per ragioni di proporzionalità ex art. 8 CEDU si considera principalmente la situazione del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare stretto; gli interessi abitativi di terzi estranei hanno scarsa rilevanza e possono trovare tutela con misure amministrative o assistenziali.
  • Il frazionamento delle unità immobiliari al fine di eludere limiti volumetrici previsto per le sanatorie è considerato un artificio non condonabile, specialmente se l'immobile insiste in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
  • La mancata escussione di testimoni/tecnici richiesta dalla difesa può essere considerata non necessaria quando la documentazione successiva o gli atti già acquisiti dimostrino l'insussistenza della condonabilità o rendano superflua quella prova.

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