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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08870/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di circa 82.000 euro emesso per il rimborso parziale di somme che il creditore assumeva di avere prestato, per un importo originario di circa 140.000 euro, tramite due assegni. Il destinatario dell'ingiunzione proponeva opposizione sostenendo che quelle somme non derivassero da un mutuo: in parte sarebbero state corrisposte come compensi professionali dovuti a lui o a familiari, in parte sarebbero state consegnate per essere investite secondo istruzioni ricevute. Il Tribunale rigettava l'opposizione e riteneva provato il prestito. In appello, però, la Corte territoriale accoglieva l'impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo e riteneva non provata la causale del mutuo, valorizzando anche limiti alla produzione documentale in appello ex art. 345 c.p.c. Contro tale decisione il creditore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1988 c.c., sostenendo che le dichiarazioni dell'opponente integrassero un riconoscimento di debito e quindi del prestito; 2) violazione degli artt. 132, 115, 167, 183 c.p.c. e 2697 c.c., per errata ricostruzione dell'effetto delle parziali restituzioni e dell'onere della prova; 3) vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello espresso una motivazione ritenuta troppo apodittica; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello aveva ammesso la produzione di un'ordinanza resa in altro procedimento, ma non l'aveva esaminata, nonostante fosse potenzialmente decisiva per escludere la versione dell'opponente sull'investimento delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il primo, il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto decisivo il mancato esame dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. prodotta e ammessa in appello, poiché tale documento poteva avere rilievo sulla prova della diversa causale delle somme e quindi sulla fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    viene invocato dal ricorrente come norma sulla promessa o ricognizione di debito, per sostenere che le dichiarazioni della controparte valessero come riconoscimento del prestito

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare una motivazione ritenuta insufficiente o apparente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti non contestati

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alle difese e alle eccezioni dell'opponente

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per il regime delle deduzioni e produzioni difensive nel primo grado

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova sulla causale del rapporto obbligatorio

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la limitazione alle nuove produzioni documentali in appello e per la loro eventuale ammissibilità se sopravvenute

  • art. 702 ter c.p.c.

    menzionato come base dell'ordinanza prodotta in appello, non esaminata dalla Corte territoriale

Massime di principio

  • Quando il giudice di appello ammette un documento ritualmente producibile perché sopravvenuto o comunque ammissibile, deve esaminarne il contenuto e valutarne la decisività ai fini della decisione; la mancata considerazione del documento integra vizio denunciabile in cassazione.
  • L'omesso esame di un fatto storico decisivo può sussistere anche quando il fatto sia veicolato da un documento processualmente rilevante e la sua valutazione possa incidere sull'accertamento della causale del rapporto controverso.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione della causale posta a base del credito impone al giudice di verificare con rigore gli elementi probatori disponibili, senza arrestarsi a una motivazione meramente assertiva.
  • La ricognizione o il riconoscimento di somme ricevute non implica automaticamente l'accoglimento della tesi del creditore, se il contenuto complessivo della dichiarazione è compatibile con una causale diversa dal mutuo.
  • La valutazione dell'onere della prova deve essere coerente con il fatto costitutivo allegato: chi agisce per il pagamento di un prestito deve provarne l'esistenza, mentre la controparte può limitarsi a contestarne la causale salvo che vi sia un'effettiva ricognizione idonea a spostare il riparto probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRicorso per cassazioneInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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