Cassazione Penale, Sentenza n. 13584/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere contestando: 1) la carenza di gravità indiziaria in ordine all'associazione di stampo mafioso (capo 1) e alla sua partecipazione, in quanto le risultanze provengono soprattutto da intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori riconducibili alla cosca GRANDE ARACRI; 2) l'errata valutazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il reato di estorsione (capo 6), lamentando l'assenza di riferimenti alla famiglia MARTINO e una diversa valutazione rispetto al coindagato PERROTTA; 3) la mancata sufficienza di elementi per ritenere la sua partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico (capo 14), dato che a suo carico è contestato un unico reato fine (capo 126) e il ruolo sarebbe stato soltanto di conoscenza o informazione dei fatti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in sede di ricorso per cassazione non è consentita una revisione ampia degli elementi di fatto e degli spessori indiziari, essendo il controllo limitato alla verifica della congruità della motivazione e dell'assenza di illogicità manifeste. Sulla base di una disamina puntuale delle intercettazioni, delle dichiarazioni dei collaboratori ritenuti attendibili e dei servizi di osservazione, il Tribunale di Catanzaro ha coerentemente ritenuto provata la operatività della cosca MARTINO, l'inserimento del ricorrente nella struttura (anche in sostituzione del cugino cl. 1988) e il coinvolgimento nelle attività di narcotraffico (base logistica 'forno', movimenti di stupefacente, conversazioni). Quanto all'estorsione, il Tribunale e il G.I.P. hanno ritenuto che le richieste estorsive rientrassero in un progetto delinquenziale volto a rimpinguare le casse dell'organizzazione, giustificando l'aggravante mafiosa. Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali; ha inoltre disposto gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che le modalità operative, le minacce, la rigida struttura organizzativa e l'operatività sul territorio emergenti da intercettazioni e dichiarazioni siano compatibili con lo schema di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti comunicativi conseguenti alla decisione cautelare; non incide sulla valutazione di merito della gravità indiziaria.
orientamento giurisprudenziale consolidato (Sez. 2, n. 9212/2017 e richiamate)
Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 (Sansone) e altre
Principio applicato: in cassazione il controllo sulle decisioni cautelari è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste, non alla riconsiderazione degli elementi di fatto e dell'intensità degli indizi.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina in modo sostanziale gli elementi di fatto in sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; verifica la coerenza e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
- La gravità indiziaria può essere fondata su un complesso di prove indirette e complementari (intercettazioni, dichiarazioni di più collaboratori, riscontri dei servizi), purché la motivazione colleghi tali elementi alla qualificazione giuridica contestata in modo logico e articolato.
- L'aggravante 'mafiosa' in reati come l'estorsione può essere riconosciuta anche quando le singole azioni estorsive appaiono isolate, se emergono elementi che dimostrano che le condotte attuano un progetto associativo volto a favorire l'organizzazione e a rimpinguare le casse del sodalizio.
- La partecipazione a un sodalizio finalizzato al narcotraffico può essere desunta da ruoli concreti, intercambiabilità operativa, base logistica e dialoghi sugli affari: non è indispensabile che a ciascun partecipante siano contestati numerosi reati finiti, se sussistono elementi comprovanti il suo inserimento nell'organizzazione.
- La diversa valutazione probatoria tra coindagati non implica automaticamente vizio: il giudice deve motivare le ragioni per cui attribuisce profili di responsabilità o aggravanti in modo differenziato tra soggetti, e tale motivazione è sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica o carente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13522/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13525/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13526/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13527/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13528/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →