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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13584/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere contestando: 1) la carenza di gravità indiziaria in ordine all'associazione di stampo mafioso (capo 1) e alla sua partecipazione, in quanto le risultanze provengono soprattutto da intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori riconducibili alla cosca GRANDE ARACRI; 2) l'errata valutazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il reato di estorsione (capo 6), lamentando l'assenza di riferimenti alla famiglia MARTINO e una diversa valutazione rispetto al coindagato PERROTTA; 3) la mancata sufficienza di elementi per ritenere la sua partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico (capo 14), dato che a suo carico è contestato un unico reato fine (capo 126) e il ruolo sarebbe stato soltanto di conoscenza o informazione dei fatti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in sede di ricorso per cassazione non è consentita una revisione ampia degli elementi di fatto e degli spessori indiziari, essendo il controllo limitato alla verifica della congruità della motivazione e dell'assenza di illogicità manifeste. Sulla base di una disamina puntuale delle intercettazioni, delle dichiarazioni dei collaboratori ritenuti attendibili e dei servizi di osservazione, il Tribunale di Catanzaro ha coerentemente ritenuto provata la operatività della cosca MARTINO, l'inserimento del ricorrente nella struttura (anche in sostituzione del cugino cl. 1988) e il coinvolgimento nelle attività di narcotraffico (base logistica 'forno', movimenti di stupefacente, conversazioni). Quanto all'estorsione, il Tribunale e il G.I.P. hanno ritenuto che le richieste estorsive rientrassero in un progetto delinquenziale volto a rimpinguare le casse dell'organizzazione, giustificando l'aggravante mafiosa. Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali; ha inoltre disposto gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che le modalità operative, le minacce, la rigida struttura organizzativa e l'operatività sul territorio emergenti da intercettazioni e dichiarazioni siano compatibili con lo schema di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti comunicativi conseguenti alla decisione cautelare; non incide sulla valutazione di merito della gravità indiziaria.

  • orientamento giurisprudenziale consolidato (Sez. 2, n. 9212/2017 e richiamate)

    Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 (Sansone) e altre

    Principio applicato: in cassazione il controllo sulle decisioni cautelari è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste, non alla riconsiderazione degli elementi di fatto e dell'intensità degli indizi.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina in modo sostanziale gli elementi di fatto in sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; verifica la coerenza e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
  • La gravità indiziaria può essere fondata su un complesso di prove indirette e complementari (intercettazioni, dichiarazioni di più collaboratori, riscontri dei servizi), purché la motivazione colleghi tali elementi alla qualificazione giuridica contestata in modo logico e articolato.
  • L'aggravante 'mafiosa' in reati come l'estorsione può essere riconosciuta anche quando le singole azioni estorsive appaiono isolate, se emergono elementi che dimostrano che le condotte attuano un progetto associativo volto a favorire l'organizzazione e a rimpinguare le casse del sodalizio.
  • La partecipazione a un sodalizio finalizzato al narcotraffico può essere desunta da ruoli concreti, intercambiabilità operativa, base logistica e dialoghi sugli affari: non è indispensabile che a ciascun partecipante siano contestati numerosi reati finiti, se sussistono elementi comprovanti il suo inserimento nell'organizzazione.
  • La diversa valutazione probatoria tra coindagati non implica automaticamente vizio: il giudice deve motivare le ragioni per cui attribuisce profili di responsabilità o aggravanti in modo differenziato tra soggetti, e tale motivazione è sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica o carente.

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